REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2003, n. 2775

Nuovo programma di intervento ai sensi dell'art. 3 della L.R. 8 settembre 1997, n. 33 "Interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualita' nel settore agroalimentare" e avviso pubblico per la presentazione delle domande

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 8 settembre 1997, n. 33 "Interventi per lo sviluppo dei           
sistemi di qualita' nel settore agroalimentare";                                
visto in particolare l'art. 9 della predetta legge, quale risulta               
modificato dall'art. 13 della L.R. 3 dicembre 2002, n. 33 "Interventi           
per lo sviluppo dei sistemi di rintracciabilita' nel settore agricolo           
ed alimentare. Modifiche alla L.R. 8 settembre 1997, n. 33                      
(Interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualita' nel settore                 
agroalimentare)";                                                               
preso atto che le suddette modifiche prevedono, fra l'altro, che la             
Giunta regionale approvi, sentito il parere della competente                    
Commissione consiliare, un Programma annuale di interventi nel quale,           
oltre ad individuare gli obiettivi perseguiti, la Giunta stessa puo'            
stabilire ulteriori priorita' per l'accesso al regime di aiuti                  
previsto rispetto a quelle gia' fissate all'art. 5, per:                        
a) le imprese agricole;                                                         
b) le imprese che realizzano il sistema di gestione ambientale EMAS             
di cui al Reg. CE 761/2001;                                                     
considerato:                                                                    
- che la riforma della Politica agricola comune approvata dalla                 
Commissione Europea nel corso del 2003 individua, tra i principali              
obiettivi, i temi dello sviluppo sostenibile, della qualita' e                  
sicurezza nel settore agroalimentare;                                           
- che le predette tematiche sono indicate quali priorita' anche nel             
Documento di politica economico-finanziaria 2003/2005 e nel Piano               
regionale di sviluppo rurale 2000-2006;                                         
- che l'obiettivo specifico della sicurezza alimentare puo' essere              
raggiunto anche attraverso lo strumento della rintracciabilita',                
intesa quale metodo in grado di assicurare, in ogni momento del                 
processo produttivo, la "capacita' di ricostruire la storia e di                
seguire l'utilizzo di un prodotto mediante identificazioni                      
documentate";                                                                   
- che il tema della rintracciabilita' - anche alla luce del supporto            
tecnico fornito dai funzionari dell'UNI - Ente nazionale italiano di            
unificazione - e' parte integrante della norma UNI EN ISO 9001:2000             
che include al punto 7.5.3, tra i requisiti per la realizzazione del            
prodotto, la "Identificazione e rintracciabilita'" prevedendo, "ove             
appropriato", "l'identificazione dei prodotti con mezzi adeguati                
lungo tutte le fasi per la realizzazione del prodotto". Inoltre,                
anche la norma UNI EN ISO 9004:2000 al punto 7.5.2 "Identificazione e           
rintracciabilita'" recita "L'organizzazione puo' predisporre un                 
processo per l'identificazione e la rintracciabilita' che vada oltre            
i requisiti, al fine di raccogliere dati utilizzabili per il                    
miglioramento dei processi produttivi ed elenca le esigenze che                 
possono portare a sviluppare la rintracciabilita', tra cui lo stato             
dei prodotti, componenti inclusi";                                              
- che la norma UNI 11020 "Sistema di rintracciabilita' nelle aziende            
agroalimentari - Principi e requisiti per l'attuazione" rappresenta             
lo strumento per applicare la rintracciabilita' nelle aziende                   
agricole che operano mediante la gestione della qualita';                       
- che pertanto in questo concetto di carattere trasversale a tutti i            
processi della gestione della qualita' aziendale si colloca la norma            
UNI 11020, quale strumento piu' specialistico ed innovativo che                 
prevede nella singola azienda agroalimentare "la possibilita' di                
poter risalire alla provenienza dei materiali utilizzati per un                 
prodotto agricolo e dei costituenti un prodotto alimentare e alla sua           
destinazione, per il miglioramento della qualita' del prodotto                  
finito";                                                                        
valutato:                                                                       
- che la norma UNI 11020 costituisce la metodologia specialistica di            
supporto alle norme UNI EN ISO 9000 per realizzare il sistema di                
rintracciabilita' direttamente nelle aziende agricole che hanno un              
rapporto diretto con i consumatori;                                             
- che e' pertanto opportuno estendere l'intervento contributivo                 
previsto dagli artt. 3 e 5 della L.R. 33/97 anche alle spese per la             
certificazione ai sensi della norma UNI 11020;                                  
- che e' altresi' opportuno individuare nuove priorita' a favore di             
imprese agricole che intendano realizzare sistemi di certificazione             
secondo la norma UNI 11020, oltre alle certificazioni di qualita'               
secondo le norme UNI EN ISO 9000 e/o all'applicazione della gestione            
ambientale EMAS, nonche' di aziende agricole che svolgano attivita'             
agrituristica e di autotrasformazione di quote rilevanti dei prodotti           
dei loro fondi;                                                                 
ritenuto, pertanto, di approvare nella formulazione allegata al                 
presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, il nuovo               
Programma di intervento contributivo ai sensi dei richiamati articoli           
3 e 5 della L.R. 33/97, che costituisce anche avviso pubblico                   
finalizzato all'attivazione delle procedure per l'accesso al regime             
di aiuto previsto, nonche' della modulistica necessaria alla                    
presentazione delle domande;                                                    
preso atto, per quanto concerne la preliminare acquisizione del                 
parere della competente Commissione consiliare previsto dalle                   
richiamate modifiche all'art. 9 della L.R. 33/97:                               
- che il parere tecnico dell'UNI circa i contenuti di cui al                    
Programma approvato con il presente atto e' stato acquisito dal                 
competente Servizio Valorizzazione delle produzioni soltanto il 4               
dicembre 2003;                                                                  
- che pertanto non e' stato possibile programmare - tenuto conto                
anche delle sedute dedicate all'esame del Bilancio previsionale 2004            
- l'acquisizione del suddetto parere entro la chiusura del corrente             
anno;                                                                           
- che, peraltro, una sollecita attivazione delle procedure                      
amministrative ed organizzative e' indispensabile per consentire alle           
aziende la presentazione delle domande in tempi compatibili con la              
necessita', per le medesime, di conseguire la certificazione UNI                
11020 prima dell'1 gennaio 2005, data a partire dalla quale il Reg.             
(CE) n. 178/2000 rende obbligatori, per alcune tipologie di imprese,            
i sistemi di rintracciabilita';                                                 
ritenuto, pertanto, necessario provvedere ad approvare il suddetto              
Programma di intervento dando atto che la sua operativita' resta                
comunque condizionata alla acquisizione del prescritto parere;                  
viste:                                                                          
- la L.R. 23 dicembre 2002, n. 39, concernente l'approvazione del               
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio             
finanziario 2003 e Bilancio pluriennale 2003-2005;                              
- la L.R. 26 luglio 2003, n. 16, concernente l'assestamento del                 
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio             
finanziario 2003 e del Bilancio pluriennale 2003-2005 a norma                   
dell'articolo 30 della L.R. 40/01. Primo provvedimento generale di              
variazione;                                                                     
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
richiamata la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003                
recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e                     
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni                     
dirigenziali";                                                                  
richiamate, inoltre, le proprie deliberazioni:                                  
- n. 338 del 22 marzo 2001 concernente la riorganizzazione delle                
Direzioni generali della Giunta regionale e la definizione delle                
rispettive competenze;                                                          
- n. 403 del 27 marzo 2001 concernente l'affidamento dell'incarico di           
Direttore generale per l'Area Agricoltura;                                      
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai sensi del                
citato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della predetta                       
deliberazione 447/03;                                                           
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare - ai fini della attuazione dell'intervento                      
contributivo di cui agli artt. 3 e 5 della L.R. 8 settembre 1997, n.            
33 "Interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualita' nel settore              
agroalimentare" - il Programma di intervento allegato al presente               
atto quale parte integrante e sostanziale, nonche' la modulistica per           
la presentazione delle relative domande;                                        
2) di stabilire che l'approvazione del suddetto Programma costituisca           
anche avviso pubblico per la presentazione delle domande per                    
l'accesso ai contributi;                                                        
3) di stabilire che - al fine di assicurare il pieno raggiungimento             
degli obiettivi fissati nella legge regionale ed il massimo utilizzo            
delle risorse allo scopo stanziate dal bilancio regionale - con il              
provvedimento di approvazione della graduatoria, ovvero con separato            
atto, potranno essere definite ulteriori modalita' per la disciplina            
delle fasi procedimentali relative all'intervento contributivo in               
questione;                                                                      
4) di dare atto che eventuali indicazioni tecniche esplicative in               
ordine all'avviso approvato con la presente deliberazione saranno               
fornite dal Responsabile del Servizio Valorizzazione delle                      
produzioni;                                                                     
5) di dare atto che l'operativita' del Programma approvato con il               
presente atto resta condizionata alla acquisizione del prescritto               
parere della competente Commissione consiliare;                                 
6) di disporre - subordinatamente all'acquisizione del suddetto                 
parere - la pubblicazione in forma integrale della presente                     
deliberazione e dei relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della            
Regione Emilia-Romagna.                                                         
Criteri per l'accesso ai contributi previsti dall'art. 3 della L.R. 8           
settembre 1997, n. 33 "Interventi per lo sviluppo dei sistemi di                
qualita' nel settore agro-alimentare" Programma annuale 2003 - Avviso           
pubblico per la presentazione delle domande                                     
L'accesso ai contributi previsti dall'art. 3 della L.R. 33/97 e'                
posto in attuazione sulla base dei criteri che seguono.                         
A) Finalita'                                                                    
Finalita' generale del presente bando, di cui all'art. 1 della L.R.             
33/97, e' la concessione di contributi per l'attuazione di progetti             
finalizzati all'introduzione di sistemi di gestione per la qualita' e           
per l'ambiente nel settore agroalimentare, in particolare attraverso            
la realizzazione delle relative certificazioni. Lo scopo e' quello di           
qualificare la produzione regionale, tutelare la salute dei                     
consumatori e favorire la salvaguardia dell'ambiente.                           
B) Obiettivi                                                                    
Nell'ambito della finalita' di cui alla lettera A), il presente                 
bando, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 33/97, individua come                    
obiettivo il sostegno alle imprese agricole che si impegnano ad                 
applicare sistemi di gestione della qualita', della rintracciabilita'           
e di gestione ambientale. Lo scopo principale e' incentivare nelle              
medie e piccole aziende la valorizzazione dei prodotti agricoli                 
mediante la certificazione di qualita', prestando particolare                   
attenzione alla difesa dell'ambiente e alla sicurezza dei prodotti              
alimentari. Un valido strumento di sicurezza alimentare e'                      
rappresentato, soprattutto secondo i recenti sviluppi evolutivi della           
certificazione di qualita' UNI EN ISO 9000, da un percorso                      
certificato di rintracciabilita' direttamente nella singola impresa             
agricola e dall'impresa agricola al consumatore.                                
All'interno del contesto di gestione della qualita' nel settore                 
agroalimentare occupa, quindi, un ruolo innovativo e determinante la            
qualita' in termini di rintracciabilita', intesa come la possibilita'           
di ricostruire e seguire il percorso di un prodotto alimentare,                 
attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e                     
distribuzione (Reg. CE 178/2002). La nuova norma di gestione del                
sistema di rintracciabilita' UNI 11020 ("Sistema di rintracciabilita'           
nelle aziende agroalimentari - Principi e requisiti per                         
l'attuazione"), che si collega direttamente al punto 7.5.3. della               
norma UNI EN ISO 9001:2000 e al punto 7.5.2. della norma UNI EN ISO             
9004:2000, si puo' considerare uno strumento piu' specialistico delle           
suddette norme della famiglia delle ISO 9000, e rappresenta il                  
sistema per applicare la rintracciabilita' nelle imprese agricole che           
operano mediante la gestione della qualita'.                                    
L'obiettivo specifico del bando sara' perseguito mediante la                    
concessione di contributi per la gestione della qualita' (secondo le            
norme UNI EN ISO 9000 e, nell'ambito di queste ultime, anche secondo            
la norma UNI 11020) e per la gestione ambientale EMAS e attraverso              
l'individuazione di ulteriori priorita' rispetto a quelle stabilite             
dall'art. 5 della L.R. 33/97.                                                   
In particolare, potranno usufruire di maggiore punteggio:                       
1) le imprese agricole che s'impegnano ad ottenere, oltre alla                  
certificazione di qualita' secondo le norme UNI EN ISO 9000, anche la           
certificazione secondo la norma UNI 11020 e/o la certificazione di              
gestione ambientale EMAS (Reg. CE 761/2001);                                    
2) le imprese agricole iscritte nell'Elenco regionale degli operatori           
agrituristici.                                                                  
C) Presentazione delle domande                                                  
1) Le domande devono essere presentate, esclusivamente a mezzo                  
raccomandata postale con avviso di ricevimento, alla Regione                    
Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Servizio                      
Valorizzazione delle produzioni, Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna             
dall'1 marzo al 15 aprile 2004. Per la scadenza del suddetto termine            
fara' fede la data d'invio riportata dal timbro postale.                        
2) Le domande spedite oltre il termine di scadenza saranno dichiarate           
inammissibili.                                                                  
3) Le domande devono essere inviate in duplice copia, sottoscritte              
dal legale rappresentante dei soggetti di cui all'art. 4, commi 1 e 2           
della L.R. 33/97, unitamente a copia  non autenticata di un valido              
documento di identificazione del sottoscrittore.                                
4) La domanda deve essere redatta in conformita' al modello allegato            
al presente atto "Allegato 1".                                                  
Nella domanda il legale rappresentante deve dichiarare sotto la                 
propria responsabilita':                                                        
a) generalita' del richiedente (ragione sociale o denominazione, sede           
legale e produttiva, nominativo di riferimento per eventuali                    
informazioni in via breve);                                                     
b) breve descrizione dell'attivita' lavorativa svolta nei vari siti             
produttivi;                                                                     
c) denominazione e localizzazione (indirizzo completo) della                    
struttura interessata come sede dell'intervento (di seguito                     
denominata struttura);                                                          
d) data presunta dell'inizio dell'intervento, che dovra' essere                 
successiva alla data di presentazione della domanda, pena                       
l'inammissibilita' della domanda medesima.                                      
5) Contestualmente alla domanda dovranno essere dichiarati secondo le           
forme previste dal DPR 445/00 i seguenti elementi:                              
a) codice CUAA;                                                                 
b) n. di iscrizione al registro delle imprese, tenuto dalla CCIAA;              
c) di non essere sottoposto a procedure concorsuali;                            
d) il possesso/non possesso dei requisiti di piccola e media impresa            
di cui alla Raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996                         
"Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle              
piccole e medie imprese";                                                       
e) partecipazioni societarie da parte di imprese - non rientranti               
nella definizione di piccola e media impresa - pari o superiori al              
25% del capitale sociale o dei diritti di voto;                                 
f) requisiti per l'eventuale accesso alle priorita' di cui all'art.             
5, comma 1, all'art. 9 della L.R. 33/97 nonche' di quelle                       
disciplinate dalla presente deliberazione;                                      
g) indicazione delle ulteriori priorita' di cui all'art. 5, comma 2             
della L.R. 33/97;                                                               
h) il possesso di eventuali certificazioni (secondo le norme: ISO               
9000, EMAS, UNI 10939, UNI 11020) eventualmente gia' ottenute e                 
relative date di conseguimento;                                                 
i) di essere a conoscenza dell'obbligo di sottostare ai controlli               
della Regione, effettuati direttamente o da altro soggetto                      
individuato dalla Regione stessa, necessari per la verifica della               
documentazione presentata e della regolarita' dell'investimento;                
j) inesistenza delle circostanze indicate all'art. 4, comma 3 della             
L.R. 33/97;                                                                     
k) entita' di eventuali contributi ottenuti dallo Stato, da Enti                
locali (Comuni, Province, Comunita' Montane, Regioni) o da Camere di            
commercio, per le attivita' ricadenti nell'ambito di applicazione               
della Sezione 13 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato           
nel settore agricolo (2000/C 28/02): - ricerche di mercato, ideazione           
e progettazione del prodotto, inclusi gli aiuti concessi per la                 
preparazione delle domande di riconoscimento delle denominazioni di             
origine o delle attestazioni di specificita' conformemente alla                 
relativa normativa comunitaria; - l'introduzione di norme di                    
assicurazione della qualita', quali le norme ISO 9000 o 14000, di               
sistemi di HACCP basati sull'analisi dei rischi e dei punti critici             
di controllo ovvero di sistemi di audit ambientale (EMAS); - costi              
della formazione del personale, finalizzata all'applicazione delle              
norme di assicurazione di qualita' di sistemi HACCP;                            
l) di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicare ogni eventuale             
variazione che abbia ricaduta sull'intervento successiva alla data di           
inoltro della domanda entro sessanta giorni dall'avvenuta                       
variazione.                                                                     
6) Unitamente alla domanda di contributo deve essere presentata la              
seguente documentazione:                                                        
a) indicazione del tipo di intervento di cui si chiede contributo con           
relativa relazione tecnica illustrativa dell'intervento medesimo;               
b) il piano dei costi redatto in conformita' al modello allegato ai             
presenti criteri "Allegato 2";                                                  
c) dichiarazione del consulente o della societa' di consulenza o del            
dipendente incaricato dello studio dell'intervento, dalla quale                 
risulti la rispondenza del progetto agli obiettivi di cui                       
all'articolo 2 della L.R. 33/97;                                                
d) scheda anagrafica generale del beneficiario "Allegato 3".                    
7) La ritardata trasmissione della domanda di contributo e della                
documentazione sopra indicata, nonche' dell'ulteriore documentazione            
eventualmente richiesta ai fini dell'istruttoria, comporta                      
l'inammissibilita' della domanda.                                               
8) Non possono presentare domanda:                                              
a) le imprese che abbiano conseguito la/le certificazione/i oggetto             
della richiesta della presente domanda o che abbiano iniziato                   
l'attivita' per la/le stesse certificazione/i, sostenendo spese,                
prima della presentazione della domanda;                                        
b) le imprese che non intendano conseguire la certificazione UNI                
11020 unitamente alla certificazione della serie UNI EN ISO 9000;c)             
le imprese che intendano conseguire la certificazione UNI 11020 i cui           
prodotti siano ottenuti secondo le seguenti normative: - L.R. 28                
ottobre 1999, n. 28 (Valorizzazione dei prodotti agricoli ed                    
alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della               
salute dei consumatori. Abrogazione delle LL.RR. 29/92 e 51/95); -              
Reg. CEE n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di               
prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti                 
agricoli e sulle derrate alimentari; - Reg. CEE n. 2081/92 relativo             
alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni             
d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari; - Reg. CEE n. 2082/92            
relativo alle attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed             
alimentari; - Legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle            
denominazioni d'origine).                                                       
9) Sono escluse dai benefici contributivi le imprese agroalimentari             
sottoposte a provvedimenti di revoca emessi dalla Regione                       
Emilia-Romagna ancora produttivi d'effetti al momento della                     
concessione del contributo.                                                     
D) Contributi e limite dell'aiuto                                               
1) In base a quanto indicato dall'articolo 3 della L.R. 33/97 e nel             
rispetto degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel               
settore agricolo 2000/C 28/02 - Sezione 13 il contributo e'                     
determinato nella seguente misura:                                              
a) 40% della spesa ammissibile per un massimo di Euro 51.645,69, per            
chi s'impegna ad ottenere a fronte della medesima domanda di                    
contributo: la prima certificazione secondo le norme EN UNI ISO 9000;           
oppure la prima certificazione secondo le norme EN UNI ISO 9000 e la            
certificazione secondo la norma UNI 11020;                                      
b) 40% della spesa ammissibile per un massimo di Euro 72.303,00, per            
coloro che in aggiunta a una delle due precedenti possibilita' di               
certificazione hanno richiesto il contributo anche per la prima                 
certificazione di gestione ambientale EMAS.                                     
2) Fermo restando quanto sopra, la somma dei contributi accordati al            
singolo beneficiario per le attivita' ricadenti nell'ambito di                  
applicazione della Sezione 13 degli Orientamenti non puo' essere                
superiore all'ulteriore limite massimo di Euro 100.000,00 per                   
triennio, fatta eccezione per i beneficiari che rientrino nella                 
definizione di piccola e media impresa di cui alla Raccomandazione              
96/280/CE del 3 aprile 1996, per i quali il contributo sara' comunque           
pari al 40% dei costi ammissibili, se quest'ultimo importo e'                   
superiore al primo.                                                             
E) Istruttoria e formazione della graduatoria                                   
1) La fase istruttoria comportera' in primo luogo la verifica dei               
requisiti di ammissibilita' del soggetto richiedente e la verifica              
delle dichiarazioni contenute nella domanda. Qualora i requisiti                
indicati dall'articolo 4 della L.R. 33/97 e le modalita' stabilite              
dai presenti criteri non siano rispettati, la domanda verra'                    
respinta.                                                                       
2) Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 e dell'art. 9 della L.R. 33/97             
sono stabilite le seguenti priorita' e i relativi punteggi:                     
a) aziende agricole che si impegnano ad ottenere contestualmente le             
seguenti certificazioni: - la certificazione di qualita' secondo le             
norme UNI EN ISO 9000; - la certificazione di rintracciabilita' ai              
sensi della norma UNI 11020;                                                    
  - la certificazione di gestione ambientale                                    
  EMAS (Reg. CE n. 761/01):  40 punti;                                          
b) aziende agricole che si impegnano ad ottenere contestualmente le             
seguenti certificazioni: - la certificazione di qualita' secondo le             
norme UNI EN ISO 9000 e la certificazione di rintracciabilita' ai               
sensi della norma UNI 11020; oppure                                             
  - la certificazione di qualita'                                               
  secondo le norme UNI EN ISO 9000                                              
  e quella di gestione ambientale EMAS:  30 punti;                              
c) aziende agricole iscritte, alla data                                         
  della presentazione della domanda,                                            
  nell'Elenco regionale degli Operatori                                         
  agrituristici di cui all'art. 12                                              
  della L.R. 26/94:  15 punti;                                                  
d) imprese che dall'1 gennaio al 31 dicembre                                    
  2003 hanno ottenuto produzioni                                                
  certificate ai sensi della L.R. 28/99                                         
  (Qualita' controllata) per una                                                
  quota superiore al 75% del totale                                             
  della produzione aziendale:  5 punti;                                         
e) imprese che dall'1 gennaio al 31 dicembre                                    
  2003 hanno ottenuto produzioni                                                
  certificate ai sensi del Reg.                                                 
  CEE n. 2092/91 (Agricoltura biologica)                                        
  per una quota superiore al 75% del                                            
  totale della produzione aziendale:  5 punti;                                  
f) imprese che dall'1 gennaio al 31                                             
  dicembre 2003 hanno ottenuto                                                  
  produzioni certificate ai sensi                                               
  del Reg. CEE n. 2081/92 (DOP o IGP)                                           
  per una quota superiore al 75% del                                            
  totale della produzione aziendale:  5 punti;                                  
g) imprese che dall'1 gennaio al 31 dicembre                                    
  2003 hanno ottenuto produzioni certificate                                    
  ai sensi del Reg. CEE n. 2082/92 (STG) per                                    
  una quota superiore al 75% del totale                                         
  della produzione aziendale:  5 punti;                                         
h) imprese con almeno il 60% della superficie                                   
  aziendale dedicata a vigneto iscritta agli                                    
  Albi di cui alla Legge 10 febbraio 1992,                                      
  n. 164 che abbiano nell'ultima campagna                                       
  conclusa rivendicato almeno una quota                                         
  della produzione di uve superiore al 50%:                                     
  - IGT  2 punti;                                                               
  - DOC:  5 punti;                                                              
  - DOCG:  5 punti.                                                             
3) I requisiti di cui alle lettere d), e), f), g), h), possono essere           
documentati - in alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto             
notorio da presentare contestualmente alla domanda di contributo come           
previsto dalla lettera C), - mediante:                                          
a) per le lettere d), e), f), g), certificazione dell'organismo di              
controllo abilitato alla certificazione della produzione oggetto                
della priorita';                                                                
b) per la lettera h), dichiarazione di raccolta uve e produzione vino           
presentata nel Comune competente per territorio ed eventuale copia              
della comunicazione - inviata all'Ufficio Repressione Frodi - di                
declassamento in cantina.                                                       
4) Fermo restando quanto sopra, viene data inoltre priorita' ai sensi           
dell'art. 5, comma 2 della L.R. 33/97 a:                                        
a) aziende agricole che abbiano impegni o vincoli contrattuali con              
imprese che trasformano, conservano, commercializzano prodotti                  
agricoli, di durata superiore a due anni, decorrenti dall'1 gennaio             
2002, per la fornitura diretta di almeno il 60% della materia prima             
di propria produzione;                                                          
b) altre imprese che abbiano impegni o vincoli contrattuali diretti             
con i produttori agricoli per la fornitura di almeno il 60 % della              
materia prima agricola, della durata superiore a due anni decorrenti            
dall'1 gennaio 2002;                                                            
c) aziende agricole che abbiano realizzato, nell'anno 2003,                     
l'autotrasformazione di oltre il 60% dei prodotti agricoli ricavati             
dal proprio fondo, con riferimento al/ai prodotto/i oggetto della               
trasformazione.                                                                 
5) I soggetti che abbiano dichiarato di possedere i requisiti per               
l'attribuzione dell'ulteriore priorita' di cui alle lettere a) e b)             
del precedente punto, devono presentare copia dei contratti dai quali           
risultino quantita' e durata della fornitura nonche' l'elenco,                  
sottoscritto dal legale rappresentante, delle fatture concernenti la            
materia prima agricola oggetto di tali contratti.                               
6) Qualora tali soggetti siano imprese che, per statuto, conferiscono           
ovvero ricevono prodotto conferito dai propri soci, esse potranno               
presentare, in alternativa ai documenti sopra elencati, copia dello             
statuto, corredata da una dichiarazione, sottoscritta dal                       
richiedente, attestante l'esistenza del rapporto di conferimento con            
indicazione delle parti, dell'oggetto e della durata.                           
7) Qualora tali soggetti siano aziende agricole che effettuano                  
l'autotrasformazione di oltre il 60% dei prodotti agricoli ricavati             
dal proprio fondo dovranno presentare una dichiarazione sottoscritta            
dal legale rappresentante che certifichi tale requisito.                        
8) Tutti i documenti predetti devono essere presentati congiuntamente           
alla domanda di contributo, pena la non attribuzione della                      
priorita'.                                                                      
9) In caso di ulteriore parita', la precedenza in graduatoria viene             
attribuita al richiedente che, sulla base della data, ora e minuti di           
consegna all'ufficio postale riportato sulla raccomandata, avra'                
presentato prima la domanda stessa alla Direzione generale                      
Agricoltura - Servizio Valorizzazione delle produzioni. In caso di              
ulteriore parita' viene utilizzato il numero di protocollo di                   
ricevimento della domanda.                                                      
10) Il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni,               
quale responsabile del procedimento, previa istruttoria da ultimarsi            
entro il 15 ottobre 2004, provvede con propria determinazione ad                
approvare la graduatoria, la spesa ammissibile per singolo                      
beneficiario, alla concessione dei contributi e all'assunzione dei              
relativi impegni di spesa nel limite delle risorse disponibili.                 
11) La graduatoria verra' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della             
Regione. Con tale pubblicazione la Regione intende adempiuti gli                
obblighi di comunicazione dell'esito del procedimento e pertanto non            
procedera' ad inoltrare comunicazioni individuali.                              
12) In caso di ulteriori disponibilita' derivanti da rinunce, dalla             
ridefinizione del contributo o da revoche di entita' tale da                    
consentire lo scorrimento della graduatoria approvata, il                       
Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni provvedera'           
con propri atti formali, secondo l'ordine di inserimento nella                  
graduatoria, alla concessione dei contributi per la realizzazione di            
ulteriori progetti.                                                             
F) Spese ammissibili                                                            
1) L'ammissibilita' delle spese, nell'ambito delle voci indicate                
all'articolo 6 della L.R. 33/97, e' subordinata alla correlazione con           
le finalita' indicate all'articolo 1.                                           
La correlazione deve essere evidenziata:                                        
a) per quanto attiene all'esame delle domande, dalle causali delle              
spese preventivate nel piano dei costi;                                         
b) per quanto attiene alla rendicontazione delle spese sostenute,               
dalla causale dei titoli di spesa.                                              
2) Le spese ammissibili indicate all'articolo 6, comma 1 della L.R.             
33/97 devono avere le finalita' e i requisiti di seguito elencati:              
a) consulenze esterne. Tali spese devono essere finalizzate alla                
verifica preliminare del processo organizzativo e produttivo                    
aziendale, progettazione ex novo, direzione e consulenza                        
specialistica qualificata per la messa in opera del sistema di                  
gestione aziendale;                                                             
b) apporto professionale specialistico del personale dipendente fino            
a un massimo del 15% della spesa ammissibile. Tali spese devono                 
essere finalizzate alla verifica preliminare del processo                       
organizzativo e produttivo aziendale, progettazione ex novo,                    
direzione, coordinamento e consulenza specialistica qualificata per             
la messa in opera del sistema di gestione aziendale. L'imputazione              
del personale dipendente nel piano dei costi, e' effettuato sulla               
base delle giornate di lavoro dedicate effettivamente alla                      
realizzazione del progetto, con indicazione del costo giornaliero               
determinato sulla base del rapporto fra costo annuo comprensivo degli           
oneri diretti e indiretti e n. 210 giornate lavorative annue;                   
c) acquisto di software e di beni strumentali, purche' finalizzati a            
prove e controlli su prodotto o processo e utilizzati per rilevazioni           
di grandezze chimiche, fisiche, meccaniche o microbiologiche. Per le            
spese relative all'acquisto di software e beni strumentali devono               
essere espressamente indicati i costi unitari delle singole voci.               
Sono escluse le spese sostenute per l'acquisto di linee e strumenti             
di lavorazione nonche' di etichettatura obbligatoria per legge;                 
d) formazione del personale dipendente a tempo indeterminato fino ad            
un massimo del 15% della spesa complessiva ammissibile. Le spese per            
la formazione possono essere suddivise in: - costi per corsi di                 
formazione del personale; - costi di personale per il tempo dedicato            
alla formazione, internamente ed esternamente alla struttura di                 
appartenenza, durante il normale orario di lavoro. In questo caso la            
spesa deve essere calcolata sulla base delle giornate di lavoro                 
dedicate effettivamente alla formazione, con indicazione del costo              
giornaliero determinato sulla base del rapporto fra costo annuo                 
comprensivo degli oneri diretti e indiretti e n. 210 giornate                   
lavorative annue;                                                               
e) analisi di laboratori esterni finalizzate all'assicurazione e al             
controllo di qualita'. Per tali spese, nell'ambito delle                        
certificazioni UNI EN ISO 9000 e UNI 11020, i costi complessivi per             
analisi di laboratorio effettuate all'esterno, compresi quelli                  
necessari per la taratura degli strumenti, sono ammessi solamente nel           
caso in cui si tratti di analisi effettuate da laboratori accreditati           
SINAL o da centri di taratura SIT. Per la certificazione di gestione            
ambientale EMAS, le analisi di laboratorio devono essere eseguite da            
laboratori e personale qualificati anche iscritti ad appositi Albi o            
elenchi riconosciuti dalla Regione Emilia-Romagna e con                         
strumentazione appositamente tarata, in riferimento a norme nazionali           
o a norme UNI;                                                                  
f) pagamento della tariffa richiesta dall'organismo di certificazione           
per la concessione del primo certificato di conformita'. Il pagamento           
della tariffa richiesta dall'organismo di certificazione per la                 
concessione del primo certificato di conformita' di cui alla lettera            
g) della L.R. 33/97 comprende sia il costo dell'attestato che le                
altre attivita' (ispettive, amministrative ecc.) svolte a tal fine              
dall'organismo di certificazione.                                               
3) Non sono, in ogni caso, ammissibili:                                         
a) le spese sostenute per l'acquisizione di beni e servizi destinati            
a strutture situate al di fuori del territorio della regione                    
Emilia-Romagna;                                                                 
b) le spese effettuate per l'applicazione di norme prescrittive                 
comunitarie, nazionali e regionali;                                             
c) le spese effettuate prima della presentazione della domanda;                 
d) non sono ammesse spese derivanti dall'applicazione di sistemi di             
autocontrollo di cui alla lettera f) della L.R. 33/97 riferite al               
sistema di analisi dei rischi e punti critici di controllo (HACCP).             
4) Potranno essere ammesse a contributo solo le spese, la cui                   
obbligazione giuridica (fornitura di materiale, incarico di                     
consulenza ecc.) sia stata posta in essere successivamente alla                 
presentazione della domanda di contributo e quietanzate entro il                
termine previsto per la rendicontazione amministrativa indicata alla            
successiva lettera G).                                                          
G) Termini ed erogazione dei contributi                                         
1) In conformita' a quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 2 della           
L.R. 33/97 i termini per la realizzazione del progetto sono i                   
seguenti:                                                                       
a) le conformita' dei sistemi di gestione per la qualita' e per la              
rintracciabilita' alle norme della serie UNI EN ISO 9000 e UNI 11020            
devono essere attestate da parte di organismi accreditati secondo le            
norme UNI EN 45012 entro due anni dalla data di pubblicazione nel               
Bollettino Ufficiale della determinazione di approvazione della                 
graduatoria e della concessione dei contributi;                                 
b) il termine indicato al precedente punto a) e' elevato a tre anni             
qualora il contributo sia riferito anche alla realizzazione di un               
sistema di gestione ambientale. La conformita' del sistema di                   
gestione ambientale e' attestata da organismi all'uopo accreditati.             
La suddetta conformita' si intende conseguita alla data risultante              
dal relativo attestato rilasciato dall'Organismo di certificazione              
ovvero alla data della dichiarazione ambientale convalidata dal                 
verificatore accreditato ai sensi del Regolamento (CE) 761/01.                  
2) La rinuncia - adeguatamente motivata - al conseguimento della                
certificazione ambientale deve essere presentata entro un anno dalla            
data di cui alla precedente lettera a) al Servizio di Valorizzazione            
delle produzioni della Regione Emilia-Romagna, pena la revoca                   
dell'intero contributo e l'applicazione delle sanzioni di cui                   
all'articolo 10 della L.R. 33/97.                                               
In tale ipotesi, il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle              
produzioni provvede, con proprio atto formale, alla rideterminazione            
dei punteggi relativi alle priorita' e conseguentemente alla                    
riformulazione della graduatoria e alla riduzione del contributo,               
fermo restando il termine stabilito al precedente punto a).                     
3) Il beneficiario puo' chiedere alla Regione, entro dodici mesi                
dalla data di pubblicazione della determinazione di approvazione                
della graduatoria, l'erogazione di un acconto fino al cinquanta per             
cento del contributo concesso. Fermo restando tale limite, non                  
saranno peraltro erogati acconti inferiori a Euro 5.000,00.                     
4) La richiesta di erogazione dell'acconto deve essere accompagnata             
da:                                                                             
a) dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00 del legale                        
rappresentante del beneficiario, attestante l'avvenuto inizio                   
dell'intervento e la data di tale inizio;                                       
b) fidejussione bancaria o assicurativa stipulata dal beneficiario              
per la somma corrispondente all'acconto, maggiorato del dieci per               
cento, con validita' sino alla data di liquidazione del saldo del               
contributo concesso;                                                            
c) dichiarazione d'assoggettabilita' alla ritenuta di acconto                   
IRPEF/IRPEG;                                                                    
d) scheda relativa alle modalita' di pagamento.                                 
5) Il saldo sara' erogato a conclusione dell'intervento e                       
successivamente all'esame della seguente documentazione:                        
a) per le spese sostenute per consulenze esterne: - fattura o nota di           
addebito di professionisti o societa' di consulenza, contenenti                 
specifica causale;                                                              
b) per le spese relative al tempo dedicato dal personale interno alla           
predisposizione del manuale e delle procedure e per quelle derivanti            
dal dedicare personale interno allo studio dell'intervento in                   
alternativa ai costi per consulenze esterne: - dichiarazione                    
sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante              
dell'impresa beneficiaria, che attesti il costo sostenuto per il                
personale interno per le attivita' di cui al precedente punto b),               
indicando in modo analitico e dettagliato per ogni dipendente il                
costo annuo comprensivo di oneri diretti ed indiretti il numero di              
giornate imputate al progetto in base all'effettivo impiego e il                
relativo costo totale imputato;                                                 
c) per le spese per acquisti di software e beni strumentali e per               
analisi di laboratorio: - fattura o ricevuta fiscale emessa dai                 
fornitori, contenenti analitica descrizione dei beni oggetto della              
compravendita;                                                                  
d) per le spese di partecipazione, internamente ed esternamente alla            
struttura di appartenenza, a corsi di formazione del personale e per            
le ore di lavoro dedicate dal personale alla formazione durante il              
normale orario di lavoro: 1. fattura o nota di addebito emessa dalla            
impresa organizzatrice o dal docente del corso; 2. dichiarazione                
sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante              
dell'impresa beneficiaria, che attesti il costo sostenuto per la                
formazione del personale, indicando in modo analitico e dettagliato             
per ogni dipendente il costo annuo comprensivo di oneri diretti ed              
indiretti, il numero di giornate imputate al progetto in base                   
all'effettivo impiego e il relativo costo totale imputato;                      
e) per le spese relative al costo della prima certificazione: -                 
fattura o nota di addebito contenente, come causale, l'elenco delle             
attivita' svolte dall'organismo di certificazione e la conseguente              
ripartizione delle tariffe;                                                     
f) elenco dettagliato dei titoli di spesa presentati;                           
g) relazione tecnica conclusiva relativa alle fasi di realizzazione             
del sistema di gestione per la qualita' o di gestione ambientale;               
h) parere di conformita' del manuale di qualita' e del sistema di               
certificazione ai disciplinari di produzione approvati ai sensi dei             
Regg. (CEE) 2081/92 o 2082/92, rilasciato dall'organismo di controllo           
incaricato dall'autorita' nazionale, nel caso in cui al momento della           
domanda il beneficiario abbia richiesto di usufruire delle priorita'            
di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), della L.R. 33/97;              
i) attestato di certificazione del sistema di gestione per la                   
qualita', rilasciato da un organismo nazionale o internazionale                 
accreditato secondo le norme UNI EN 45012;                                      
j) attestato di certificazione del sistema di rintracciabilita'                 
secondo la norma UNI 11020, rilasciato da un organismo nazionale o              
internazionale accreditato dal sistema nazionale per l'accreditamento           
degli organismi di certificazione (SINCERT) o in corso di                       
accreditamento sulla norma UNI 11020;                                           
k) dichiarazione ambientale convalidata dal verificatore accreditato            
ai sensi del Reg. CE 761/01 e la relativa registrazione EMAS ovvero             
copia della domanda corredata della relativa documentazione ai fini             
della registrazione all'organismo competente. In quest'ultimo caso,             
la liquidazione del saldo del contributo e' condizionata                        
all'ottenimento della registrazione EMAS, da inviare a cura del                 
beneficiario entro novanta giorni dalla data di comunicazione del               
conseguimento della registrazione, pena la revoca dell'intero                   
contributo;                                                                     
l) dichiarazione d'assoggettabilita' alla ritenuta di acconto                   
IRPEF/IRPEG;                                                                    
m) scheda relativa alle modalita' di pagamento; acconto IRPEF/IRPEG.            
6) La documentazione prevista alle lettere a), c), d.1), e), in                 
regola con le norme sul bollo e regolarmente quietanzata nelle forme            
indicate al successivo punto 10, deve essere fornita in copia; i                
relativi originali devono essere conservati presso il beneficiario e            
resi disponibili per gli eventuali controlli da parte della Regione.            
7) Gli attestati di certificazione di cui alle lettere i) e j), la              
dichiarazione ambientale e la registrazione dell'organizzazione di              
cui alla lettera k) devono essere presentati in copia conforme                  
all'originale.                                                                  
8) Tutta la documentazione necessaria alla liquidazione del saldo del           
contributo deve essere inviata all'indirizzo indicato nel                       
provvedimento di concessione dei contributi, a mezzo raccomandata               
A.R., entro novanta giorni dall'avvenuta ultima certificazione                  
prevista dal presente bando. Fara' fede la data di invio riportata              
dal timbro postale. Nel caso in cui la/le certificazione/i siano                
state ottenute prima della concessione del contributo, la                       
documentazione deve essere inviata entro novanta giorni dalla data di           
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della                      
determinazione di approvazione della graduatoria e concessione dei              
contributi.                                                                     
9) La mancata, incompleta o ritardata trasmissione della                        
documentazione sopra indicata comporta la revoca dell'intero                    
contributo.                                                                     
10) I titoli di spesa sopra descritti dovranno risultare regolarmente           
quietanzati secondo una delle seguenti modalita':                               
- quietanza apposta dal fornitore sul titolo di spesa con timbro                
"pagato" o "per quietanza", timbro della ditta fornitrice, data e               
firma;                                                                          
- dichiarazione liberatoria su carta intestata della ditta fornitrice           
nella quale risultino gli estremi del titolo di spesa e dell'avvenuto           
pagamento;                                                                      
- ricevuta o bonifico bancario, attestanti l'avvenuto pagamento.                
H) Varianti e cessioni d'azienda                                                
1) E' in facolta' del beneficiario apportare al progetto presentato             
le varianti che siano ritenute tecnicamente necessarie                          
all'ottenimento della certificazione. Le varianti devono essere                 
presentate entro sei mesi dalla data di pubblicazione del                       
provvedimento di concessione dei contributi nel Bollettino                      
Ufficiale.                                                                      
2) Tali varianti possono riguardare la ripartizione delle spese tra             
le diverse voci ammesse a contributo ovvero l'introduzione di nuovi             
oggetti di spesa.                                                               
3) Le varianti, adeguatamente motivate, sono sottoposte alla                    
valutazione dell'Amministrazione ai fini dell'ammissibilita' a                  
contributo delle relative spese esclusivamente in via preventiva.               
L'Amministrazione esprime la propria decisione con nota scritta a               
firma del Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni             
entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale                   
termine, la richiesta di variante si intende respinta.                          
4) Il contributo da liquidare a saldo sara' determinato in sede di              
istruttoria consuntiva relativa alla realizzazione dell'intero                  
progetto, tenuto conto delle decisioni assunte in ordine alla                   
variante.                                                                       
5) Restano comunque fermi i limiti massimi stabiliti nell'atto di               
concessione distintamente per le due tipologie di contributo in conto           
capitale e contributo sulle spese correnti ne' sono ammesse                     
compensazioni fra le stesse.                                                    
6) Ogni eventuale modifica dei dati esposti nella domanda deve essere           
comunicata entro sessanta giorni dall'avvenuta modifica.                        
7) Ai fini delle presenti disposizioni s'intende per:                           
a) "cessione di un'azienda": la vendita, l'affitto o qualunque tipo             
analogo di transazione relativa alle unita' di produzione oggetto               
della domanda di contributo;                                                    
b) "cedente": l'imprenditore la cui azienda e' ceduta ad un altro               
imprenditore;                                                                   
c) "cessionario": l'imprenditore al quale e' ceduta l'azienda.                  
8) Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalita' ad un altro              
imprenditore, dopo la presentazione della domanda e prima della                 
concessione del contributo, il contributo medesimo e' concesso al               
cessionario, purche':                                                           
a) entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta cessione e                   
comunque prima della concessione, il cessionario informa la Regione             
dell'avvenuta cessione e chiede che la domanda presentata dal cedente           
sia considerata produttiva di effetti nei confronti del cessionario;            
b) entro lo stesso termine il cessionario presenti tutti i documenti            
comprovanti la cessione e il mantenimento dei requisiti previsti dal            
bando;                                                                          
c) siano soddisfatti tutti i requisiti previsti per la concessione              
del contributo per quanto riguarda l'azienda ceduta.                            
In tal caso i documenti prodotti dal cedente prima della concessione            
e relativi a fatti non modificati per effetto della cessione sono               
produttivi di effetti nei confronti del cessionario.                            
9) Qualora la cessione sia intervenuta successivamente alla                     
concessione del contributo, purche' siano rispettate le condizioni di           
cui al punto precedente, il contributo e' concesso al cessionario.              
10) Qualora non vengano rispettate le modalita' e le condizioni                 
previste ai punti precedenti, si procede alla revoca del                        
provvedimento di concessione nei confronti del cedente.                         
I) Proroghe, controlli e revoche                                                
1) Possono essere concesse, sulla base di formale richiesta del                 
beneficiario e con atto formale del Responsabile del Servizio                   
Valorizzazione delle produzioni, proroghe ai termini stabiliti dai              
commi 3 e 4 dell'articolo 2 della L.R. 33/97 esclusivamente in caso             
di calamita' naturali accertate.                                                
2) La Regione ha la facolta' di effettuare, direttamente o tramite              
altri soggetti appositamente individuati, visite di controllo presso            
le strutture beneficiarie di contributo.                                        
3) Per quanto concerne la revoca dei contributi concessi, da disporsi           
con atto formale del Responsabile del Servizio Valorizzazione delle             
produzioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 della               
L.R. 33/97.                                                                     
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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