REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2004, n. 1365

Modalita' di accesso ai contributi di cui all'art. 9, comma 1 della L.R. 34/02 per l'anno 2004

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di approvare l'Allegato A che forma parte integrante della                   
presente deliberazione, concernente la definizione delle modalita' di           
accesso ai contributi di cui all'art. 9, comma 1 della L.R. 34/02 per           
l'anno 2004;                                                                    
2) di dare atto che:                                                            
a) con successiva deliberazione della Giunta regionale si provvedera'           
all'individuazione delle iniziative ammesse a contributo,                       
all'assegnazione e concessione dei contributi stessi a favore delle             
Associazioni beneficiarie e, ricorrendone le condizioni previste                
dalla L.R. 40/01, all'assunzione del relativo impegno di spesa;                 
b) alla liquidazione e alla emissione della richiesta dei titoli di             
pagamento a favore dei beneficiari individuati cosi' come previsto al           
punto precedente, provvedera' con propri atti formali in applicazione           
della normativa regionale vigente, il Dirigente competente per                  
materia con le modalita' indicate al paragrafo 8 "Erogazione dei                
contributi" dell'Allegato A;                                                    
c) la presente deliberazione sara' trasmessa alle Associazioni di cui           
al punto 2 "Soggetti destinatari" dell'Allegato A e pubblicata nel              
Bollettino Ufficiale regionale.                                                 
ALLEGATO A                                                                      
Modalita' di accesso ai contributi di cui all'art. 9, comma 1 della             
L.R. 34/02 per l'anno 2004                                                      
1. Premessa                                                                     
Gli interventi regionali previsti all'art. 9, comma 1 della L.R.                
34/02 sono finalizzati alla realizzazione di progetti specifici di              
interesse e diffusione regionale.                                               
2. Soggetti destinatari                                                         
Destinatarie dei contributi in oggetto sono esclusivamente le                   
associazioni in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 3            
della L.R. 34/02 che, alla data della deliberazione regionale che               
approva il presente bando, risultano iscritte nel registro regionale            
di cui al primo comma del citato art. 4 della L.R. 34/02.                       
3. Oggetto dei contributi                                                       
Nell'ambito dell'art. 9, comma 1 della L.R. 34/02 sono finanziabili i           
progetti specifici di interesse e diffusione regionale volti:                   
a) alla conoscenza e alla valorizzazione dei principi ispiratori e              
dell'evoluzione storica dell'associazionismo;                                   
b) al rafforzamento di strategie di coordinamento tra i vari livelli            
associativi e di raccordo interassociativo;                                     
c) alla formazione e all'aggiornamento degli aderenti;                          
d) al potenziamento e alla qualificazione dei servizi;                          
e) alla tutela e alla valorizzazione delle associazioni storiche, con           
piu' di cento anni di vita attiva, e del loro patrimonio mobile e               
immobile di valore storico.                                                     
Restano esclusi dal finanziamento sulla L.R. 34/02 i progetti                   
riguardanti le specifiche attivita' (sociali, sportive, culturali,              
ecc.) attraverso cui si realizzano i fini istitutivi delle varie                
associazioni, nonche' le ricerche, gli studi relativi alle dette                
attivita' specifiche attualmente svolte dalle associazioni.                     
Per quanto riguarda i progetti di cui alla lettera a) sono                      
finanziabili iniziative tese alla divulgazione della conoscenza delle           
attivita' svolte dalle associazioni, alla pubblicazione e alla                  
divulgazione di ricerche e all'attuazione di mostre, convegni e                 
celebrazioni.                                                                   
Per quanto riguarda i progetti di cui alla lettera b) sono                      
finanziabili iniziative tese al rafforzamento dei raccordi fra                  
livelli centrali e livelli periferici delle associazioni, ai raccordi           
interassociativi anche internazionali e alla presa di coscienza del             
significato e delle opportunita' dell'operare associativo.                      
Per quanto riguarda i progetti di cui alla lettera c) sono                      
finanziabili iniziative formative e di aggiornamento dei dirigenti              
non riguardanti attivita' specifiche (sociali, sportive,                        
culturali...) delle associazioni, nonche' azioni formative e di                 
aggiornamento degli addetti ad attivita' amministrativo-contabili e             
degli operatori della comunicazione associativa.                                
Per quanto riguarda i progetti di cui alla lettera d), per "servizi"            
si intendono rispettivamente:                                                   
1) servizi di supporto alla struttura organizzativa delle                       
associazioni o alle attivita' attraverso cui si realizzano i fini               
istitutivi delle stesse. Sono quindi finanziabili, in via                       
esemplificativa e non esaustiva, l'istituzione in proprio o l'accesso           
a servizi di documentazione e banche dati e la fruizione di                     
consulenze fiscali-giuridiche-contabili. Resta invece escluso dal               
finanziamento tutto quanto riguarda direttamente la gestione dei                
servizi specifici - ad es. di assistenza o consulenza agli utenti, di           
gestione di impianti sportivi o di bar, ecc. - forniti dalle varie              
associazioni ai singoli associati o fruitori;                                   
2) attrezzature di supporto alla struttura organizzativa                        
dell'associazione o alle attivita' attraverso cui si realizzano i               
fini istitutivi delle varie associazioni. Sono quindi finanziabili,             
in via esemplificativa e non esaustiva, gli acquisti di attrezzature            
informatiche e non. Sono invece escluse dal finanziamento le spese              
relative agli arredi ed al ripristino dei locali. Restano altresi'              
esclusi dal finanziamento gli acquisti delle attrezzature specifiche            
- ad es. sportive, sanitarie, strumenti musicali, ecc. - occorrenti             
alle associazioni per attuare le proprie finalita'.                             
Per quanto riguarda i progetti di cui alla lettera e) sono                      
finanziabili iniziative volte alla divulgazione della conoscenza                
delle attivita' svolte dalle associazioni storiche, alla                        
pubblicazione e divulgazione di ricerche e all'attuazione di mostre,            
convegni e celebrazioni finalizzati alla valorizzazione delle                   
associazioni stesse.                                                            
Sono altresi' finanziabili iniziative volte alla conservazione ed al            
restauro dei materiali storici e culturali di proprieta' delle                  
associazioni, purche' resi disponibili al pubblico e significativi              
delle attivita' istituzionali delle associazioni stesse.                        
Sono invece escluse dal finanziamento le spese esorbitanti per                  
natura, quali ad esempio le spese di acquisto e/o riattamento di                
strutture immobiliari.                                                          
I progetti e le iniziative possono riguardare sia i livelli regionali           
che i livelli locali delle associazioni di rilevanza regionale.                 
Sono ammissibili a contributo sia progetti ed iniziative gia' avviati           
(purche' nell'anno in corso), che progetti e iniziative ancora da               
avviare; questi ultimi debbono comunque avere inizio entro il                   
31/12/2004.                                                                     
Le spese riguardanti l'acquisto di attrezzature informatiche e non,             
verranno ammesse a finanziamento solo se l'associazione richiedente:            
1) attesta di non disporre gia' di attrezzature idonee, per qualita'            
e quantita', alla finalita' dichiarata;                                         
2) si impegna ad inventariare le attrezzature oggetto di contributo             
regionale ed a tenerle a disposizione della stessa associazione o dei           
suoi livelli locali.                                                            
I progetti possono prevedere anche quote di costo (al lordo) per                
personale gia' dipendente e/o persone con rapporto di collaborazione            
coordinata e continuativa gia' instaurato, purche':                             
1) vengano indicati i nominativi delle persone interessate;                     
2) le competenze del personale e/o dei collaboratori siano pertinenti           
al contenuto del progetto;                                                      
3) la quota di spesa indicata in ogni progetto non superi il 20% del            
costo complessivo del progetto stesso e l'ammontare delle                       
retribuzioni poste a carico del complesso dei progetti non superi il            
20% degli oneri complessivi che l'associazione sostiene per avvalersi           
del personale e/o dei collaboratori interessati, per il periodo di              
tempo di attuazione dei progetti.                                               
4. Criteri di priorita'                                                         
Ai fini dell'ammissione a contributo, le associazioni richiedenti               
indicheranno l'ordine di priorita' dei progetti, ivi compresi quelli            
gestiti nelle forme di cui al successivo punto h), tenendo comunque             
conto che la Giunta regionale ritiene particolarmente significativi:            
a) i progetti concernenti attivita' elaborate o fruibili da                     
associazioni operanti in settori in cui il fenomeno associativo                 
risulta meno diffuso per difficolta' organizzative dovute alla                  
complessita' delle problematiche;                                               
b) i progetti concernenti attivita' rivolte a zone del territorio               
regionale in cui l'adesione all'associazione richiedente risulta meno           
ampia;                                                                          
c) i progetti concernenti attivita' con ricaduta piu' diffusa nel               
territorio regionale e finalizzate in particolare all'applicazione              
delle disposizioni legislative di piu' recente emanazione;                      
d) i progetti di natura fortemente innovativa concernenti attivita'             
fruibili e rispondenti ad esigenze reali;                                       
e) i progetti di realizzazione o di implementazione di reti di                  
comunicazione informatica interassociativa;                                     
f) i progetti che prevedono iniziative tese ad acquisire conoscenze,            
capacita' e strumenti idonei ad attrezzare l'associazionismo ad                 
operare in uno scenario sovranazionale ed a rispondere alle esigenze            
di una societa' multietnica;                                                    
g) i progetti finalizzati ad accrescere il livello di autonomia delle           
associazioni e, piu' in generale, dell'associazionismo;                         
h) i progetti elaborati e fruibili da almeno tre associazioni di                
rilevanza regionale.                                                            
5. Modalita' di presentazione delle domande                                     
La richiesta di ammissione a contributo deve essere indirizzata alla            
Regione Emilia-Romagna - Servizio Pianificazione e Sviluppo dei                 
Servizi sociali e socio sanitari - Area Economia sociale - V.le A.              
Moro n. 21 - 40127 Bologna.                                                     
La richiesta, redatta come da fac-simile Allegato 1, in regola con le           
vigenti norme sull'imposta di bollo, deve essere sottoscritta dal               
legale rappresentante dell'associazione interessata.                            
La domanda deve essere corredata da schede analitiche che illustrino            
obiettivi, contenuti e consistenza economica delle iniziative, come             
da Allegati 2 e 3.                                                              
6. Termini                                                                      
Le domande di ammissione ai contributi in oggetto debbono pervenire             
improrogabilmente entro l'8 ottobre 2004.                                       
Le domande inoltrate per posta sono considerate presentate in tempo             
utile qualora il timbro postale rechi una data non successiva all'8             
ottobre 2004.                                                                   
Il funzionario regionale referente per ogni chiarimento o                       
informazione e' il dr. Mario Ansaloni (051/6397532 -                            
mansaloni@regione.emilia-romagna.it).                                           
7. Costo dei progetti ed ammontare del contributo                               
Sono ammissibili a contributo solo progetti comportanti singolarmente           
una spesa non inferiore ad Euro 10.329,14; restano comunque esclusi             
progetti che non prevedono quote di costo a carico dell'associazione            
richiedente e, per i progetti di cui alla lett. h) del paragrafo 4,             
delle altre associazioni interessate.                                           
Per ciascuna associazione richiedente, il finanziamento complessivo             
non potra' comunque superare il tetto massimo di Euro 51.645,69 e non           
saranno finanziabili piu' di tre progetti.                                      
Il contributo non potra' superare il 50% delle spese ritenute                   
ammissibili, ne' potra' eccedere in ogni caso la somma necessaria per           
completare il finanziamento dell'iniziativa tenuto conto delle                  
risorse impegnate dall'associazione e di eventuali altri contributi             
pubblici o privati.                                                             
8. Erogazione dei contributi                                                    
L'erogazione dei contributi avverra' in un'unica soluzione dietro               
presentazione, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di           
comunicazione dell'avvenuta assegnazione, di dichiarazione, resa ai             
sensi dell'art. 47 e seguenti del DPR 445/00, a firma del legale                
rappresentante dell'associazione beneficiaria, che attesti:                     
1) l'avvenuto avvio delle iniziative ammesse a contributo;                      
2) gli estremi dell'atto con cui l'Organo competente                            
dell'associazione beneficiaria ha deliberato l'impegno  della quota             
di spesa rimasta a carico dell'associazione.                                    
9. Rendicontazione finale                                                       
Entro il termine di un anno dall'avvenuta erogazione del contributo             
regionale, le associazioni beneficiarie dovranno far pervenire:                 
a) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione, resa ai           
sensi dell'art. 47 e seguenti del DPR 445/00, attestante l'avvenuta             
attuazione dell'iniziativa ammessa a contributo e recante                       
l'elencazione analitica delle spese complessivamente sostenute;                 
b) relazione a firma del legale rappresentante dell'associazione, da            
cui risultino le modalita' di attuazione dell'iniziativa ed i                   
risultati quantitativi e qualitativi raggiunti.                                 
L'Amministrazione regionale si riserva di richiedere la                         
documentazione delle spese per un periodo non superiore a cinque anni           
dall'erogazione del contributo.                                                 
Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle spese ammissibili                         
effettivamente sostenute per la realizzazione di ogni progetto                  
ammesso a contributo risultasse inferiore alla spesa prevista                   
ritenuta ammissibile per lo stesso progetto, nel rispetto comunque              
delle condizioni e dei limiti di cui al paragrafo 7, la Regione si              
riserva di procedere al recupero della quota proporzionale di                   
contributo erogata in eccedenza.                                                
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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