REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2004, n. 1058

Reg. (CE) n. 1493/1999. Ulteriore riapertura dei termini per la presentazione delle domande di regolarizzazione dei vigneti

LA GIUNTA DELLA REGONE EMILIA-ROMAGNA                                           
Visti:                                                                          
- il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio in data 17 maggio              
1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed            
in particolare l'art. 2, paragrafo 3, relativo alle modalita' di                
regolarizzazione dei vigneti realizzati, in violazione ai divieti, in           
data antecedente all'1 settembre 1998;                                          
- il decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali del 27           
luglio 2000, che demanda alle Regioni la determinazione delle                   
procedure e degli adempimenti per la regolarizzazione delle superfici           
vitate, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n.           
1493/99 del Consiglio e dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n.                 
1227/2000 della Commissione;                                                    
- il DLgs 10 agosto 2000, n. 260 recante "Disposizioni sanzionatorie            
in applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo alla                
organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'art. 5             
della Legge 21 dicembre 1999, n. 526";                                          
richiamato l'articolo 64 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha           
modificato l'articolo 2 del predetto DLgs, prevedendo che i vigneti             
irregolari realizzati in data antecedente all'1 settembre 1993 devono           
ritenersi regolari a tutti gli effetti;                                         
preso atto che contro il citato articolo e' stato proposto ricorso              
dinanzi alla Corte Costituzionale, la quale con sentenza del 13                 
gennaio 2004, n. 12 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21                
gennaio 2004, Serie Corte Costituzionale - ne ha dichiarato                     
l'illegittimita' costituzionale, affermando che in materia la                   
competenza legislativa spetta alle Regioni;                                     
considerato:                                                                    
- che le disposizioni relative ai vigneti realizzati, in data                   
antecedente all'1 settembre 1993, in violazione ai divieti                      
comunitari, introdotte dal citato art. 64 sono state sottoposte al              
vaglio della Commissione Europea al fine di verificarne la                      
compatibilita' - nel merito - con l'ordinamento comunitario;                    
- che la Commissione dovrebbe pronunciarsi a breve, definendo la                
situazione dei vigneti realizzati prima dell'1 settembre 1993, onde             
consentire alle Amministrazioni competenti di adottare i                        
provvedimenti necessari entro i termini previsti;                               
visti:                                                                          
- il Regolamento (CE) n. 1203/2003 della Commissione, in data 4                 
luglio 2003, che proroga al 31 luglio 2004 il termine per la                    
regolarizzazione dei vigneti realizzati in violazione ai divieti;               
- il Regolamento (CE) n. 1841/2003 della Commissione, in data 17                
ottobre 2003, che proroga al 30 giugno 2004 il termine entro il quale           
il produttore puo' avvalersi di un diritto reimpianto per ottenere la           
deroga alla commercializzazione dei prodotti provenienti da vigneti             
irregolari e la regolarizzazione delle relative superfici;                      
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 2244 del 25 novembre 2002 "Proroga termine regolarizzazione                
vigneti realizzati, in violazione ai divieti, prima dell'1 settembre            
1993" ed in particolare il punto 2 del dispositivo, nel quale si                
invitano le Amministrazioni territorialmente competenti ai sensi                
della L.R. 15/97 a non adottare i provvedimenti finali concernenti la           
regolarizzazione dei vigneti realizzati, in violazione ai divieti,              
prima dell'1 settembre 1993, in attesa di ulteriori determinazioni;             
- n. 697 del 19 aprile 2004 - pubblicata nel Bollettino Ufficiale               
della Regione Emilia-Romagna in data 12 maggio 2004 - che dispone la            
riapertura dei termini per la presentazione delle domande di                    
regolarizzazione dei vigneti a decorrere dal giorno successivo alla             
data di pubblicazione del provvedimento e fino al 21 maggio 2004;               
preso atto della richiesta di proroga del termine per la                        
presentazione delle domande di regolarizzazione dei vigneti                     
irregolari, pervenuta dalle Organizzazioni di categoria in data 21              
maggio 2004, protocollo regionale AAG/APV/18655 del 24 maggio 2004;             
considerato:                                                                    
- che la pubblicazione della deliberazione 697/04 e' avvenuta in data           
ravvicinata a quella della scadenza del nuovo termine per la                    
presentazione delle domande di regolarizzazione;                                
- che le organizzazioni di categoria, a causa della concomitanza di             
scadenze inderogabili e dei ristretti margini di tempo a                        
disposizione, non hanno potuto completare la presentazione delle                
domande di regolarizzazione dei vigneti irregolari entro i termini              
fissati;                                                                        
ritenuto pertanto opportuno riaprire i termini per la presentazione             
delle domande, al fine di consentire ai viticoltori interessati di              
regolarizzare i vigneti irregolari realizzati, in violazione ai                 
divieti, prima dell'1 settembre 1993;                                           
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 ed in particolare l'articolo              
37, comma 4;                                                                    
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 338 del 22 marzo 2001 concernente la riorganizzazione delle                
Direzioni generali della Giunta regionale e la definizione delle                
rispettive competenze;                                                          
- n. 403 del 27 marzo 2001 concernente l'affidamento dell'incarico di           
Direttore generale per l'Area Agricoltura;                                      
- n. 447 in data 24 marzo 2003, recante "Indirizzi in ordine alle               
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                         
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali", ed in particolare il               
punto 4.1.1. dell'Allegato;                                                     
dato atto, pertanto, del parere di regolarita' amministrativa                   
espresso dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai             
sensi del citato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della predetta             
deliberazione 447/03;                                                           
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di riaprire i termini per la presentazione delle domande di                  
regolarizzazione dei vigneti, a decorrere dal giorno successivo alla            
data di adozione del presente provvedimento e fino al 15 giugno                 
2004;                                                                           
2) di invitare, in attesa della pronuncia della Commissione Europea,            
le Amministrazioni territorialmente competenti a non adottare i                 
provvedimenti finali concernenti la regolarizzazione dei vigneti                
realizzati in data antecedente all'1 settembre 1993, anche per le               
domande gia' presentate;                                                        
3) di dare atto che la Regione provvedera' a dare immediata                     
applicazione ad ogni diversa disposizione comunitaria piu' favorevole           
al produttore;                                                                  
4) di disporre che il competente Servizio Produzioni vegetali                   
provveda a trasmettere con urgenza il presente provvedimento alle               
Organizzazioni di categoria interessate, alle Province e Comunita'              
Montane;                                                                        
5) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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