REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2004, n. 1364

Modalita' di accesso ai contributi di cui all'art. 9, comma 2 della L.R. 34/02 per l'anno 2004

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di approvare l'Allegato A che forma parte integrante della                   
presente deliberazione, concernente le modalita' di accesso ai                  
contributi di cui all'art. 9, comma 2 della L.R. 34/00 per l'anno               
2004;2) di dare atto che:                                                       
a) con successiva deliberazione della Giunta regionale si provvedera'           
all'individuazione dei piani provinciali ammessi a contributo,                  
all'assegnazione e concessione dei contributi stessi e, ricorrendone            
le condizioni previste dalla L.R. 40/01, all'assunzione del relativo            
impegno di spesa;                                                               
b) che alla liquidazione ed all'emissione della richiesta dei titoli            
di pagamento a favore dei beneficiari individuati cosi' come previsto           
al punto precedente, provvedera' con propri atti formali in                     
applicazione della normativa regionale vigente, il Dirigente                    
competente per materia con le modalita' indicate al punto 9                     
"Erogazione dei contributi" dell'Allegato A;                                    
c) che la presente deliberazione sara' trasmessa alle Amministrazioni           
provinciali del territorio e pubblicata nel Bollettino Ufficiale                
regionale.                                                                      
ALLEGATO A                                                                      
Modalita' di accesso ai contributi di cui all'art. 9, comma 2 della             
L.R. 34/02 per l'anno 2004                                                      
1. Premessa                                                                     
I contributi di cui al comma 2 dell'art. 9 della L.R. 9 dicembre                
2002, n. 34 sono finalizzati ad incentivare l'adozione e la                     
realizzazione di piani provinciali volti - in tutto o in parte - a              
sostenere le iniziative di rilevanza locale promosse, o condivise,              
dalle associazioni iscritte nei registri provinciali delle                      
associazioni di promozione sociale istituiti dall'art. 4 della citata           
legge regionale, riguardanti le strutture organizzative delle stesse            
associazioni e, piu' in generale, il rafforzamento                              
dell'associazionismo.                                                           
I contributi di cui sopra non riguardano quindi le attivita'                    
specifiche svolte dalle associazioni in attuazione delle proprie                
finalita' istitutive.                                                           
2. Soggetti destinatari                                                         
Soggetti destinatari dei contributi in oggetto sono le Province                 
dell'Emilia-Romagna.                                                            
3. Piani di intervento provinciali                                              
Le Amministrazioni provinciali adotteranno ogni iniziativa utile                
affinche' le associazioni del proprio territorio di cui al paragrafo            
1 vengano messe a conoscenza dell'opportunita' offerta dal presente             
bando, e possano quindi presentare le iniziative per le quali                   
intendono richiedere il sostegno dell'Amministrazione provinciale e             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
Tali iniziative dovranno essere ricondotte da ogni Amministrazione              
provinciale nell'ambito di un singolo piano complessivo ed organico             
di riferimento che non potra', ovviamente, essere costituito dalla              
sommatoria di singole iniziative scollegate fra loro.                           
Per essere ammesso a fruire degli interventi regionali in argomento,            
il piano provinciale dovra' essere formalizzato con atto dell'Organo            
competente ed indicare:                                                         
a) se il piano e' proposto dall'Amministrazione provinciale, ovvero             
da associazioni iscritte. Nel primo caso dovranno essere precisate le           
modalita' con cui l'associazionismo locale ha espresso la propria               
adesione al piano provinciale; nel secondo, dovranno essere indicate            
le associazioni promotrici e le modalita' con cui le proposte sono              
state portate a conoscenza dell'associazionismo locale;                         
b) gli obiettivi, i contenuti concreti e i tempi di realizzazione del           
piano;                                                                          
c) i compiti specifici assunti rispettivamente dalle associazioni               
iscritte e dall'Amministrazione provinciale per la realizzazione                
degli obiettivi;                                                                
d) il costo degli interventi programmati e le relative modalita' di             
finanziamento (che potranno prevedere, oltre all'intervento                     
dell'Amministrazione provinciale, anche l'intervento di altri                   
soggetti, ivi comprese le stesse associazioni interessate). Qualora             
il piano preveda, oltre alle iniziative di sostegno di cui all'ultimo           
comma del paragrafo 1, anche iniziative di sostegno alle attivita'              
specifiche svolte dalle associazioni in attuazione delle proprie                
finalita' istitutive, i rispettivi costi dovranno essere esposti                
separatamente, onde consentire alla Regione di individuare il costo             
degli interventi provinciali ammissibili a contributo.                          
Sono ammissibili a contributo piani formalizzati in data successiva             
all'1 gennaio 2004; nell'ipotesi di piani formalizzati prima della              
pubblicazione del presente bando, gli elementi di cui alle lett. b) e           
c) potranno risultare anche da atti o dichiarazioni integrative.                
Non sono ammissibili a contributo i piani che prevedono interventi              
delle Amministrazioni provinciali consistenti esclusivamente in                 
erogazioni economiche a favore di associazioni.                                 
4. Interventi provinciali ammissibili a contributo                              
Stanti le finalita' della L.R. 34/02 come piu' sopra specificate, gli           
interventi provinciali ammissibili a contributo possono riguardare, a           
titolo esemplificativo:                                                         
a) la formazione-aggiornamento dei dirigenti non riguardanti le                 
attivita' specifiche (sociali, sportive, culturali, ecc.) attuate               
dalle associazioni, nonche' la formazione-aggiornamento degli addetti           
ad attivita' amministrativo-contabili e degli operatori della                   
comunicazione as sedativa;                                                      
b) la divulgazione della conoscenza delle attivita' svolte dalle                
associazioni, finalizzata alla presa di coscienza del significato e             
dell'opportunita' dell'operare associativo;                                     
c) l'interscambio informativo ed il raccordo fra le associazioni del            
territorio provinciale, nonche' fra le stesse associazioni e le                 
istituzioni pubbliche del territorio;                                           
d) il potenziamento e la qualificazione dei servizi attraverso la               
messa a disposizione di servizi o attrezzature di supporto alle                 
strutture organizzative delle associazioni o alle loro attivita', con           
esclusione di servizi e attrezzature direttamente connessi alle                 
attivita' specifiche fornite dalle associazioni ai singoli associati            
o fruitori.                                                                     
Sono ammissibili a contributo anche piani che prevedano iniziative              
rivolte alla generalita' delle associazioni del territorio e fruibili           
quindi anche da associazioni non iscritte, fermo restando l'esclusivo           
coinvolgimento, nella fase di predisposizione dei piani, delle                  
associazioni iscritte.                                                          
5. Criteri di priorita'                                                         
Sono da considerarsi prioritari i piani che prevedono:                          
a) iniziative rivolte a zone del territorio regionale svantaggiate              
per condizioni geografiche, demografiche o socio-economiche, in cui             
il sostegno dell'associazionismo locale puo' assumere un ruolo                  
particolarmente significativo e trainante;                                      
b) iniziative a supporto dei servizi strutturati che i livelli                  
provinciali delle associazioni forniscono alle associazioni di base;            
c) iniziative fruibili dalla generalita' delle associazioni locali              
ed, in particolare, dalle associazioni non riconducibili a piu' ampie           
strutture organizzative;                                                        
d) iniziative rivolte ad associazioni iscritte operanti in settori in           
cui il fenomeno associativo stenta ad affermarsi per difficolta'                
organizzative e/o complessita' delle problematiche;                             
e) iniziative di natura fortemente innovativa, concretamente fruibili           
e rispondenti ad esigenze reali delle associazioni presenti nel                 
territorio provinciale.                                                         
6. Spese non ammissibili a contributo                                           
In ragione della natura incentivante dell'intervento regionale ed               
all'entita' delle risorse disponibili, non sono ammissibili a                   
contributo spese di acquisto e/o ristrutturazione di strutture                  
immobiliari e dei relativi arredi.                                              
Non sono inoltre ammissibili:                                                   
a) le spese riguardanti interventi rivolti direttamente ad                      
associazioni non iscritte;                                                      
b) gli interventi consistenti in erogazioni economiche a favore di              
associazioni;                                                                   
c) le spese figurative riguardanti l'utilizzazione di risorse di                
qualunque tipo (servizi, attrezzature, attivita' personali ecc.) non            
comportante maggiori costi o minori introiti a carico del soggetto              
che gestisce il piano o del soggetto che gestisce il singolo progetto           
o iniziativa facente parte del piano.                                           
7. Termini                                                                      
I piani provinciali devono essere indirizzati alla Regione                      
Emilia-Romagna - Servizio Pianificazione e Sviluppo dei servizi                 
sociali e socio sanitari - Area Economia sociale - Viale A. Moro n.             
21 - 40127 Bologna.I piani debbono pervenire entro l'8 ottobre 2004.            
I piani inoltrati per posta sono considerati presentati in tempo                
utile qualora il timbro postale rechi una data non successiva all'8             
ottobre 2004.                                                                   
Il funzionario regionale referente per ogni chiarimento o                       
informazione e' il dr. Mario Ansaloni (051/6397532                              
mansaloni@regione.emilia-romagna.it).                                           
8. Ammontare del contributo                                                     
L'ammontare del contributo regionale non potra' eccedere il 50% della           
somma delle spese ammissibili a contributo previste dal piano                   
provinciale.                                                                    
L'ammontare del contributo previsto a carico della Regione per la               
realizzazione di ogni piano non potra' comunque essere                          
percentualmente superiore rispetto a quello previsto a carico della             
Provincia.                                                                      
9. Erogazione dei contributi                                                    
L'erogazione dei contributi avverra' in un'unica soluzione dietro               
presentazione, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di           
comunicazione dell'avvenuta assegnazione, di dichiarazione                      
dell'Amministrazione provinciale attestante l'avvenuto avvio del                
piano ammesso a contributo, ovvero di iniziative facenti parte del              
piano stesso, e l'avvenuta assunzione nel bilancio provinciale                  
dell'impegno per la quota di spesa rimasta a carico della Provincia.            
10. Rendicontazione finale                                                      
Entro il termine di un anno dall'avvenuta erogazione del contributo             
regionale, le Amministrazioni provinciali assegnatarie dovranno far             
pervenire comunicazione circa l'avvenuta attuazione del piano ammesso           
a contributo, i costi complessivi sostenuti (con 1'evidenziazione del           
costo riferito alle iniziative ammesse a contributo) ed i risultati             
quantitativi e qualitativi raggiunti.                                           
Rispetto al costo complessivo del piano, l'incidenza percentuale                
delle spese figurative rimaste a carico delle Amministrazioni                   
provinciali non puo' superare 1'incidenza risultante dal preventivo.            
Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle spese ammissibili                         
effettivamente sostenute dall'Amministrazione provinciale per la                
realizzazione delle iniziative ammesse a contributo risultasse                  
inferiore alle spese previste ritenute ammissibili, nel rispetto                
comunque delle condizioni e dei limiti di cui al paragrafo 8, la                
Regione si riserva di procedere al recupero della quota proporzionale           
di contributo erogata in eccedenza.                                             

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