REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PROVINCIA DI RIMINI

COMUNICATO

Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto di ampliamento attivita' industriale di stoccaggio e trattamento inerti

L'Autorita' competente Provincia di                                             
Rimini comunica la decisione relativa alla procedura di verifica                
(screening) concernente                                                         
- progetto: ampliamento attivita' industriale di stoccaggio e                   
trattamento inerti;                                                             
- localizzato: comune di Misano Adriatico;                                      
- presentato da: Ecofrantumazioni Srl - Via Cella Raibano n. 13 -               
47843 Misano Adriatico (RN).                                                    
Il progetto interessa il territorio del comune di Misano Adriatico e            
della provincia di Rimini.                                                      
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come                    
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente           
Provincia di Rimimi, con delibera di Giunta provinciale 3/04 ha                 
assunto la seguente decisione:                                                  
1) di escludere con le prescrizioni riportate al punto successivo, ai           
sensi dell'art.10, comma 1 della L.R. n. 9 del 18 maggio 1999 e                 
successive modifiche ed integrazioni, dalla ulteriore procedura di              
VIA, il progetto "Ampliamento attivita' industriale di stoccaggio e             
trattamento inerti" presentato dalla ditta Ecofrantumazioni Srl di              
Misano Adriatico;                                                               
2) di prescrivere i seguenti obblighi alla proponente ditta                     
Ecofrantumazioni Srl:                                                           
a) in tutte le fasi di cantiere e di lavorazione dovra' essere                  
garantito il seguente accorgimento: per evitare il sollevamento di              
polvere in quantita' eccessiva, mantenere sempre umidi i depositi di            
terre, materie prime ed inerti, le vie di transito dei mezzi                    
utilizzati ed il piazzale di lavorazione;                                       
b) dovra' essere realizzata una fitta cortina vegetale arborea lungo            
il perimetro dell'impianto in modo da schermare lo stesso e                     
costituire una barriera naturale contro il vento. La suddetta cortina           
vegetale dovra' essere costituita da una doppia fila di pioppi                  
cipressini e da siepi di alloro;                                                
c) le piante messe a dimora dovranno essere in numero adeguato ed               
eventualmente sostituite se danneggiate;                                        
d) dovra' essere garantita una continua manutenzione della stessa               
cortina vegetale al fine di preservarne le peculiarita' (si consiglia           
di mantenere una distanza di almeno 4 metri tra i cumuli di inerti e            
la cortina vegetale ai margini dell'impianto);                                  
e) dovra' essere posizionata una rete perimetrale antivento con                 
altezza di almeno 3 metri;                                                      
f) i cumuli di materiali inerti presenti nell'area non dovranno in              
alcun caso superare in altezza la cortina arborea perimetrale;                  
g) in riferimento alle operazioni di umidificazione dei cumuli,                 
questi ultimi non dovranno in alcun caso generare polvere e pertanto            
si prescrive una corretta gestione degli stessi;                                
h) i pozzetti dissabbiatore e disoleatore a servizio della                      
piattaforma di lavaggio dovranno essere controllati settimanalmente             
ed eventualmente puliti;                                                        
i) per quanto concerne l'inquinamento acustico, presso i ricettori              
primari di cui all'All. Q.2 non dovra' essere superato il limite di             
livello equivalente pari a 60 dB (A);                                           
j) dovranno essere effettuate, a carico della ditta proponente,                 
idonee misurazioni fonometriche a cadenza annuale durante le                    
operazioni di lavorazione e di lavaggio degli automezzi presso i sei            
ricettori primari di cui all'All. Q.2. I risultati delle misurazioni            
dovranno essere fatti pervenire all'Ufficio VIA della Provincia di              
Rimini ed all'ARPA di Rimini.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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