COMUNICATO
Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) (Titolo II) del progetto di coltivazione di una cava di calcare e arenaria
L'Autorita' competente: Comune di Mercato Saraceno Ufficio
Edilizia-Urbanistica comunica la decisione relativa alla procedura di
verifica (screening) concernente il:
- progetto: coltivazione di una cava di calcare e arenaria;
- localizzato: comune di Mercato Saraceno localita' Ca' Pandolfi;
- presentato da: CBR Societa' Cooperativa Braccianti Riminese a rl
con sede in Via Emilia n. 113 - Rimini.
II progetto appartiene alla seguente categoria: B.3.4 cave e
torbiere.
II progetto interessa il territorio del comune di Mercato Saraceno
provincia di Forli'-Cesena.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18/5/1999, n. 9 come modificato
dalla L.R. 16/11/2000, n. 35 l'Autorita' competente con atto di
Giunta comunale n. 4 del 9/1/2004 ha assunto la seguente decisione:
1) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei
conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo alla
coltivazione di una cava di calcare e arenaria in localita' Ca'
Pandolfi presentata dalla ditta CBR Societa' Coop. Braccianti
Riminese, dall'ulteriore procedura di VIA con le seguenti
prescrizioni: a) l'autorizzazione all'attivita' estrattiva in esame,
che ricade all'interno del sistema forestale e boschivo, e'
subordinata alla verifica, da parte della ditta, dell'insussistenza
delle caratteristiche di cui alla lettera g. del comma 2 dell'art. 31
della L.R. n. 17 del 18/7/1991; b) rilevato che, come prescritto dal
comma 5 dell'art. 20A, nelle aree calanchive ricadenti nella fascia
fisiografica della media collina, le trasformazioni devono essere
accompagnate da idonee misure di mitigazione dell'impatto
paesaggistico, si prescrive che, in aggiunta alle piantumazioni
previste nell'area, vengano inseriti ulteriori elementi arborei e
arbustivi concentrati in corrispondenza del Fosso Collina al fine di
pervenire ad un miglior recupero ambientale e di ricostituire un
corridoio ecologico; c) relativamente alle fasi ed alle modalita' di
coltivazione e' necessario, per quanto possibile, adottare soluzioni
che consentano l'escavazione e la successiva rinaturalizzazione per
fasi successive, senza dovere necessariamente attendere la
conclusione delle operazioni di escavazione sull'intera area di cava,
mitigando sia l'impatto visivo negativo, sia fenomeni di
ruscellamento e di trasporto a valle di materiale solido; d) al fine
di evitare un peggioramento della qualita' dell'aria dovuto alla
dispersione di polveri in atmosfera, dovranno essere previste le
seguenti misure di mitigazione: - umidificazione continua delle aree
di accesso all'area durante i mesi piu' aridi; - umidificazione del
materiale trasportato dai camion; - copertura del carico trasportato
mediante teloni; - si dovra' provvedere nei periodi secchi
all'umidificazione dei depositi di accumulo provvisorio e delle vie
di transito alle aree di scavo non asfaltate; e) l'eventuale
stoccaggio di combustibili e lubrificanti necessari all'utilizzo e
gestione dei mezzi di cava dovra' avvenire in apposite aree
opportunamente confinate e impermeabilizzate; f) verificato che
l'impianto arbustivo - arboreo di progetto presenta un sesto
d'impianto regolare, si ritiene necessario prevedere sull'intera area
di intervento, al fine di pervenire a piu' elevate condizioni di
naturalita' percettiva del paesaggio, la messa a dimora della
compagine vegetazionale con sesti d'impianto con una distribuzione
che ricalchi gli assetti vegetazionali naturali, tenendo conto, nella
disposizione delle essenze arboree ed arbustive individuate, del
massimo sviluppo delle chiome e degli apparati radicali. Nella fase
d'impianto delle essenze arbustive dovra' essere verificata
l'esistenza dell'attuale divieto, per motivi fitosanitari, di messa a
dimora di piante appartenenti al genere Crataegus Spp.
(determinazione del Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale
del 12 settembre 2001); g) poiche' non si ritiene il programma di
manutenzione della compagine arboreo - arbustiva previsto dalla ditta
proponente, limitato ad un periodo di tre anni dal suo impianto,
sufficiente a garantire un idoneo attecchimento della compagine
vegetazionale, soprattutto in relazione al fatto che viene previsto
uno spessore dello strato di terreno vegetale di soli 30 cm., si
prescrive che il suddetto programma vada esteso a cinque anni;
2) di quantificare in Euro 3.087,71 pari allo 0,02% del valore
dell'intervento, le spese istruttorie che ai sensi dell'art. 28 della
L.R. 9/99 e successive modificazioni e integrazioni sono a carico del
proponente;
3) di liquidare il 90% dell'importo sopra richiesto pari ad Euro
2.778,93 all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena per
l'attivita' istruttoria da essa svolta, in attuazione di quanto
previsto dall'art. 8 della convenzione tra Comune e Provincia citata
in premessa;
4) di procedere alla pubblicazione per estratto della presente
deliberazione ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 9/99 e
successive modificazioni ed integrazioni nel Bollettino Ufficiale
della Regione.