REGIONE EMILIA-ROMAGNA - COMUNE DI MERCATO SARACENO (FORLI'-CESENA)

COMUNICATO

Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) (Titolo II) del progetto di coltivazione di una cava di calcare e arenaria

L'Autorita' competente: Comune di Mercato Saraceno Ufficio                      
Edilizia-Urbanistica comunica la decisione relativa alla procedura di           
verifica (screening) concernente il:                                            
- progetto: coltivazione di una cava di calcare e arenaria;                     
- localizzato: comune di Mercato Saraceno localita' Ca' Pandolfi;               
- presentato da: CBR Societa' Cooperativa Braccianti Riminese a rl              
con sede in Via Emilia n. 113 - Rimini.                                         
II progetto appartiene alla seguente categoria: B.3.4 cave e                    
torbiere.                                                                       
II progetto interessa il territorio del comune di Mercato Saraceno              
provincia di Forli'-Cesena.                                                     
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18/5/1999, n. 9 come modificato               
dalla L.R. 16/11/2000, n. 35 l'Autorita' competente con atto di                 
Giunta comunale n. 4 del 9/1/2004 ha assunto la seguente decisione:             
1) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in                       
considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei             
conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo alla                       
coltivazione di una cava di calcare e arenaria in localita' Ca'                 
Pandolfi presentata dalla ditta CBR Societa' Coop. Braccianti                   
Riminese, dall'ulteriore procedura di VIA con le seguenti                       
prescrizioni: a) l'autorizzazione all'attivita' estrattiva in esame,            
che ricade all'interno del sistema forestale e boschivo, e'                     
subordinata alla verifica, da parte della ditta, dell'insussistenza             
delle caratteristiche di cui alla lettera g. del comma 2 dell'art. 31           
della L.R. n. 17 del 18/7/1991; b) rilevato che, come prescritto dal            
comma 5 dell'art. 20A, nelle aree calanchive ricadenti nella fascia             
fisiografica della media collina, le trasformazioni devono essere               
accompagnate da idonee misure di mitigazione dell'impatto                       
paesaggistico, si prescrive che, in aggiunta alle piantumazioni                 
previste nell'area, vengano inseriti ulteriori elementi arborei e               
arbustivi concentrati in corrispondenza del Fosso Collina al fine di            
pervenire ad un miglior recupero ambientale e di ricostituire un                
corridoio ecologico; c) relativamente alle fasi ed alle modalita' di            
coltivazione e' necessario, per quanto possibile, adottare soluzioni            
che consentano l'escavazione e la successiva rinaturalizzazione per             
fasi successive, senza dovere necessariamente attendere la                      
conclusione delle operazioni di escavazione sull'intera area di cava,           
mitigando sia l'impatto visivo negativo, sia fenomeni di                        
ruscellamento e di trasporto a valle di materiale solido; d) al fine            
di evitare un peggioramento della qualita' dell'aria dovuto alla                
dispersione di polveri in atmosfera, dovranno essere previste le                
seguenti misure di mitigazione: - umidificazione continua delle aree            
di accesso all'area durante i mesi piu' aridi; - umidificazione del             
materiale trasportato dai camion; - copertura del carico trasportato            
mediante teloni; - si dovra' provvedere nei periodi secchi                      
all'umidificazione dei depositi di accumulo provvisorio e delle vie             
di transito alle aree di scavo non asfaltate; e) l'eventuale                    
stoccaggio di combustibili e lubrificanti necessari all'utilizzo e              
gestione dei mezzi di cava dovra' avvenire in apposite aree                     
opportunamente confinate e impermeabilizzate; f) verificato che                 
l'impianto arbustivo - arboreo di progetto presenta un sesto                    
d'impianto regolare, si ritiene necessario prevedere sull'intera area           
di intervento, al fine di pervenire a piu' elevate condizioni di                
naturalita' percettiva del paesaggio, la messa a dimora della                   
compagine vegetazionale con sesti d'impianto con una distribuzione              
che ricalchi gli assetti vegetazionali naturali, tenendo conto, nella           
disposizione delle essenze arboree ed arbustive individuate, del                
massimo sviluppo delle chiome e degli apparati radicali. Nella fase             
d'impianto delle essenze arbustive dovra' essere verificata                     
l'esistenza dell'attuale divieto, per motivi fitosanitari, di messa a           
dimora di piante appartenenti al genere Crataegus Spp.                          
(determinazione del Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale           
del 12 settembre 2001); g) poiche' non si ritiene il programma di               
manutenzione della compagine arboreo - arbustiva previsto dalla ditta           
proponente, limitato ad un periodo di tre anni dal suo impianto,                
sufficiente a garantire un idoneo attecchimento della compagine                 
vegetazionale, soprattutto in relazione al fatto che viene previsto             
uno spessore dello strato di terreno vegetale di soli 30 cm., si                
prescrive che il suddetto programma vada esteso a cinque anni;                  
2) di quantificare in Euro 3.087,71 pari allo 0,02% del valore                  
dell'intervento, le spese istruttorie che ai sensi dell'art. 28 della           
L.R. 9/99 e successive modificazioni e integrazioni sono a carico del           
proponente;                                                                     
3) di liquidare il 90% dell'importo sopra richiesto pari ad Euro                
2.778,93 all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena per                   
l'attivita' istruttoria da essa svolta, in attuazione di quanto                 
previsto dall'art. 8 della convenzione tra Comune e Provincia citata            
in premessa;                                                                    
4) di procedere alla pubblicazione per estratto della presente                  
deliberazione ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 9/99 e                  
successive modificazioni ed integrazioni nel Bollettino Ufficiale               
della Regione.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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