REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2004, n. 382

Decisione in merito alla procedura di VIA relativa al progetto di invaso ad uso irriguo nel fondo casetto del Mulino in localita' Molino del Rosso, comune di Brisighella (RA) (Titolo III, L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) la Valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.            
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed                
integrazioni sul progetto di realizzazione di un invaso ad uso                  
irriguo nel Fondo Casetto del Mulino in localita' Molino del Rosso              
nel comune di Brisighella, provincia di Ravenna, proposto                       
dall'Azienda agricola Sangiorgi Antonio, poiche' l'intervento                   
previsto e', secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi              
conclusasi il 24 febbraio 2004, nel complesso ambientalmente                    
compatibile;                                                                    
b) di ritenere quindi possibile realizzare l'intervento di cui al               
punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate             
ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza             
di Servizi, che costituisce l'Allegato 1 parte integrante e                     
sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:                
1) i prelievi idrici dal fiume Lamone necessari alla gestione                   
dell'invaso dovranno permettere il mantenimento del deflusso minimo             
vitale lungo il corso d'acqua (art. 28a del PTCP di Ravenna); a tal             
fine dovra' essere realizzata una opportuna temporizzazione dei                 
prelievi dal corso d'acqua evitando gli attingimenti durante i                  
periodi siccitosi; il programma di temporizzazione sara' predisposto            
in base alla regolamentazione dei prelievi dai corsi d'acqua                    
superficiali redatta in data 26/6/2002 dal Responsabile del Servizio            
Tecnico di Bacino fiumi romagnoli, e dovra' essere sottoposto ad                
approvazione dello stesso Servizio;                                             
2) al fine di non determinare una riduzione apprezzabile della                  
capacita' di invaso dell'area golenale in cui verra' realizzato il              
progetto (art. 17a del PTCP di Ravenna) e .di non compromettere la              
possibilita' di laminazione delle piene del Lamone, l'argine                    
perimetrale dell'invaso dovra' avere un'altezza non superiore ad 1              
metro rispetto al piano campagna, conformemente a quanto indicato nel           
progetto oggetto della presente valutazione;                                    
3) al fine della conformita' del progetto al PRG del Comune di                  
Brisighella, la sistemazione dei materiali di risulta derivanti dallo           
scavo non dovra' comportare restringimenti o tombinamenti di fossi              
esistenti (lungo la carreggiata stradale presente nell'area) (art.              
4.4.2); nell'area di pertinenza dei fabbricati non dovranno essere              
modificate in modo significativo le caratteristiche altimetriche del            
terreno (art. 4.4.4);                                                           
4) la realizzazione dell'invaso e' subordinata al regolare                      
ottenimento di concessione di derivazione di acqua pubblica per i               
quantitativi necessari alla gestione dell'invaso; a tal fine dovra'             
essere aggiornata la concessione attualmente rilasciata all'azienda             
agricola proponente mediante presentazione di regolare domanda al               
Servizio Tecnico Bacino fiumi romagnoli di Ravenna;                             
5) dovra' essere garantita l'ottimale impermeabilizzazione                      
dell'invaso al fine di evitare interferenze con le acque di falda e             
di garantire la tenuta idraulica dell'opera; a tale scopo le                    
caratteristiche di impermeabilita' dei materiali costituenti il                 
substrato dovra' essere verificata in fase di realizzazione                     
adottando, in caso di presenza di fratturazioni o intercalazioni di             
livelli porosi, le opportune misure atte a garantire                            
l'impermeabilizzazione ottimale; in corrispondenza dei livelli                  
alluvionali permeabili presenti al di sopra del substrato, le opere             
di impermeabilizzazione dovranno essere tali da garantirne                      
l'efficienza anche in caso di invaso vuoto, annullando l'effetto                
della spinta idrostatica delle acque di falda; la tenuta idraulica              
dell'invaso andra' comunque verificata in fase di collaudo;                     
6) non rientrando nelle previsioni degli strumenti di pianificazione            
delle attivita' estrattive, i materiali di risulta derivanti dallo              
scavo non potranno essere commercializzati; le quantita' non                    
riutilizzate all'interno dell'azienda agricola andranno smaltite come           
rifiuto mediante conferimento ad impianto di recupero, nel rispetto             
di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia (DLgs 22/97 e              
successive modifiche ed integrazioni); a tal fine dovra' essere                 
fornita al Comune di Brisighella la documentazione comprovante la               
regolarita' delle operazioni di trasporto e di recupero (dati                   
relativi al registro di carico e scarico di cui all'art. 12 del DLgs            
22/97);                                                                         
7) al fine di minimizzare gli impatti in fase di realizzazione                  
dell'opera sulle risorse idriche sotterranee, le operazioni di scavo            
in falda dovranno essere realizzate, come specificato nella relazione           
integrativa di progetto, per comparti distinti di ridotte dimensioni            
in tempi scaglionati, provvedendo al tamponamento temporaneo degli              
orizzonti acquiferi con il materiale argilloso del substrato;                   
8) al fine di ottenere un adeguato inserimento paesaggistico e un               
sufficiente effetto di mascheramento dell'opera, dovranno essere                
realizzate opere di ripristino vegetazionale che prevedano la messa a           
dimora di essenze arboree e/o arbustive autoctone o naturalizzate,              
evitando le specie riconosciute come infestanti (Robinia, Ailanto,              
ecc. ); al fine di non comprometterne le caratteristiche di                     
impermeabilita' le piantumazioni non dovranno interessare                       
direttamente il corpo arginale;                                                 
9) per l'inerbimento delle scarpate arginali e della aree di cantiere           
si riutilizzera' il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che             
si avra' cura di accumulare, separatamente dalle altre tipologie di             
materiale, in spessori adeguati e del quale si provvedera' alla                 
manutenzione per evitarne la morte biologica;                                   
c) di dare atto che l'Autorizzazione alla costruzione degli                     
sbarramenti di ritenuta e bacini di accumulo ai sensi della delibera            
di Consiglio regionale n. 3109 del 19 marzo 1990 costituisce                    
l'Allegato A parte integrante e sostanziale del sopraccitato                    
"Rapporto" di cui alla lettera b);d) di dare atto che il parere del             
Comune di Brisighella, espresso ai sensi dell'art. 18, comma 6 della            
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni,               
costituisce l'Allegato B parte integrante e sostanziale del                     
sopraccitato "Rapporto" di cui alla lettera b);                                 
e) di dare atto che il parere della Provincia di Ravenna, espresso ai           
sensi dell'art. 18, comma 6 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e                   
successive modifiche ed integrazioni, non intervenuta alla seduta               
conclusiva della Conferenza di Servizi, si intende positivo ai sensi            
dell'art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;                    
f) di dare atto che l'azienda proponente e' gia' in possesso di                 
concessione di derivazione di acqua pubblica, per cui non ha                    
presentato la relativa domanda, ma che l'azienda stessa e' tenuta ad            
aggiornare tale Concessione al fine di conformarla agli aumentati               
prelievi idrici derivanti dalla messa in esercizio dell'invaso in               
esame presentando domanda di variante della concessione gia'                    
rilasciata al competente Servizio Tecnico Bacino fiumi romagnoli di             
Ravenna;                                                                        
g) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18                 
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della           
presente deliberazione allo Sportello Unico per le Attivita'                    
produttive del Comune di Brisighella e alla proponente Azienda                  
agricola Sangiorgi Antonio;                                                     
h) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18                 
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per                   
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,            
copia della presente deliberazione al Servizio Tecnico Bacino fiumi             
romagnoli di Ravenna, alla Amministrazione provinciale di Ravenna, al           
Comune di Brisighella, all'ARPA Sezione provinciale di Ravenna e                
all'Autorita' dei Bacini regionali romagnoli;                                   
i) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l'efficacia              
temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale e' fissata           
in anni 3;                                                                      
j) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18            
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente           
partito di deliberazione.                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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