LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 56
Semplificazione delle procedure
a tutela della legalita' del commercio
1. La Regione, nell'ambito della propria competenza, persegue la
salvaguardia del regolare esercizio del commercio sulle aree
pubbliche, anche in considerazione della sua specifica rilevanza nel
territorio regionale, garantendo l'efficace contrasto del commercio
irregolarmente esercitato e salvaguardando la possibilita' di
effettiva difesa nel procedimento amministrativo da parte del
trasgressore. A tal fine promuove altresi' la collaborazione con le
forze di Polizia dello Stato anche mediante la sottoscrizione di
protocolli di intesa.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca
della merce e delle attrezzature nei casi previsti dall'articolo 29,
comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo
4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59); nei casi di esercizio del
commercio senza alcuna autorizzazione o fuori dal territorio previsto
dalla autorizzazione stessa, su un'area privata scoperta, aperta al
pubblico; nonche' in caso di grave o persistente violazione delle
limitazioni imposte dal Comune ai sensi dell'articolo 28, comma 16,
del decreto legislativo n. 114 del 1998.
3. Ferme restando le specifiche disposizioni di cui al comma 4, con
regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, sono previste forme semplificate per
la redazione del processo verbale; per l'eventuale devoluzione in
beneficenza dei generi alimentari confiscati; per il procedimento di
distruzione della merce posta in vendita abusiva su aree pubbliche
che risulti abbandonata dal trasgressore, qualora non sia possibile
risalire all'identita' dello stesso o degli eventuali obbligati in
solido; nonche' in relazione ai procedimenti da applicare in caso di
mancata convalida da parte dell'autorita' giudiziaria del sequestro
penale effettuato sulla merce o di proscioglimento dell'imputato.
4. L'organo di polizia municipale che accerta e contesta la
violazione procede immediatamente al sequestro amministrativo
cautelare di tutta la merce offerta in vendita al pubblico, anche se
situata in contenitori diversi purche' chiaramente riferibili al
soggetto trasgressore, e delle attrezzature utilizzate per la vendita
stessa. Il sequestro e' eseguito secondo le modalita' previste dalle
norme di attuazione degli articoli 15 e 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Decorsi novanta giorni
dal sequestro, qualora gli interessati non abbiano presentato
opposizione ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 689 del 1981, il
Comune adotta ordinanza di confisca disponendo la distruzione delle
merci confiscate. In caso di opposizione al provvedimento di
sequestro da parte degli interessati, quando il provvedimento di
confisca e' divenuto inoppugnabile, si procede alla distruzione delle
merci confiscate. Fatti salvi gli adempimenti previsti dagli articoli
142 e 143 c.p.c., qualora il Comune non sia in grado di procedere
alla notifica dell'ordinanza di confisca in quanto la residenza, la
dimora e il domicilio del trasgressore o delle eventuali persone
obbligate in solido siano sconosciuti, il custode delle cose
confiscate procede alla loro distruzione decorsi novanta giorni
dall'adozione dell'ordinanza di confisca. Qualora la merce posta
sotto sequestro sia deperibile, l'organo accertatore informa
immediatamente il Comune che ne ordina la distruzione, salvo che non
sia possibile la sua conservazione. Di quanto previsto dal presente
comma, l'organo accertatore che procede al sequestro fa menzione nel
verbale che consegna agli interessati.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 24 marzo 2004 VASCO ERRANI
NOTE ALL'ART. 56
Comma 2
1) Il testo dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114 concernente Riforma della disciplina relativa al settore
del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo
1997, n. 59 e' il seguente:
"Art. 29 - Sanzioni
1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la
prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla
autorizzazione stessa, nonche' senza l'autorizzazione o il permesso
di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire
30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
omissis".
2) Il testo dell'art. 28, comma 16, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114 concernente Riforma della disciplina relativa al settore
del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo
1997, n. 59 e' il seguente:
"Art. 28 - Esercizio dell'attivita'
omissis
16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate
altresi' le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e
ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente
articolo e' vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini
della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti
divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilita',
di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico
interesse. Vengono altresi' deliberate le norme procedurali per la
presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine,
comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento,
entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga
comunicato il provvedimento di diniego, nonche' tutte le altre norme
atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa
e la partecipazione al procedimento, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modifiche.
omissis.".
Comma 4
3) Il testo dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689
concernente Modifiche al sistema penale e' il seguente:
"Art. 15 - Accertamenti mediante analisi di campioni
Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di
campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare
all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, l'esito dell'analisi.
L'interessato puo' chiedere la revisione dell'analisi con la
partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta e'
presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni
da analizzare, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione
dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza
medesima.
Delle operazioni di revisione dell'analisi e' data comunicazione
all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.
I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati
all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la
revisione dell'analisi.
Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla
contestazione di cui al primo comma dell'articolo 14 ed il termine
per il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 decorre
dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando e' stata
chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito
della stessa.
Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato
nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le
disposizioni dell'articolo 14.
Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma
dell'art. 17 sara' altresi' fissata la somma di denaro che il
richiedente la revisione dell'analisi e' tenuto a versare e potranno
essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di
legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.".
4) Il testo dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689
concernente Modifiche al sistema penale e' il seguente:
"Art. 17 - Obbligo del rapporto
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che
ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto,
con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni,
all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del
Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si
riferisce la violazione o, in mancanza, al Prefetto.
Deve essere presentato al Prefetto il rapporto relativo alle
violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione
stradale, approvato con DPR 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico
per la tutela delle strade, approvato con RD 8 dicembre 1933, n.
1740, e dalla Legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto
merci.
Nelle materie di competenza delle Regioni e negli altri casi, per le
funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto e' presentato
all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto
e' presentato, rispettivamente, al Presidente della Giunta
provinciale o al Sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo in cui e'
stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto
dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorita'
amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il
processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta
giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del
DPR 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici
dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in
cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le
modalita' relative alla esecuzione del sequestro previsto
dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose
sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o
distruzione delle stesse; sara' altresi' stabilita la destinazione
delle cose confiscate. Le Regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.".
5) Il testo dell'art. 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689
concernente Modifiche al sistema penale e' il seguente:
"Art. 19 - Sequestro
Quando si e' proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche
immediatamente, proporre opposizione all'autorita' indicata nel primo
comma dell'articolo 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la
decisione e' adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo
giorno successivo alla sua proposizione. Se non e' rigettata entro
questo termine, l'opposizione si intende accolta.
Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo,
l'autorita' competente puo' disporre la restituzione della cosa
sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di
averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette
a confisca obbligatoria.
Quando l'opposizione al sequestro e' stata rigettata, il sequestro
cessa di avere efficacia se non e' emessa ordinanza-ingiunzione di
pagamento o se non e' disposta la confisca entro due mesi dal giorno
in cui e' pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal
giorno in cui e' avvenuto il sequestro.".
6) Il testo degli articoli 142 e 143 del codice di procedura civile
sono i seguenti:
"Art. 142 - Notificazione a persona non residente, ne' dimorante, ne'
domiciliata nella Repubblica
Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha
residenza, dimora o domicilio nello Stato (c.p.c. 4, 18, 633) e non
vi ha eletto domicilio (C.c. 43, 47) o costituito un procuratore a
norma dell'articolo 77, l'atto e' notificato mediante spedizione al
destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante
consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la
trasmissione al Ministero degli Affari Esteri per la consegna alla
persona alla quale e' diretta.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi
in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi
consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del
DPR 5 gennaio 1967, n. 200.
Art. 143 - Notificazione a persona di residenza, dimora e
domicilio sconosciuti
Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio (c.p.c.
8) del destinatario e non vi e' il procuratore previsto nell'articolo
77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito
di copia dell'atto nella Casa comunale dell'ultima residenza (c.c.
43) o, se questa e' ignota, in quella del luogo di nascita del
destinatario (e mediante affissione di altra copia nell'albo
dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede).
Se non sono noti ne' il luogo dell'ultima residenza ne' quello di
nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al
pubblico ministero.
Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi
dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel
ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le
formalita' prescritte.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 1484 del 28 luglio 2003; oggetto consiliare n. 4701 (VII
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 260 in data 31 luglio 2003;
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio
Programmazione Affari generali e istituzionali" in sede refernete e
in sede consultiva alla V Commissione consiliare "Turismo Cultura
Scuola Formazione Lavoro".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1 del 10
febbraio 2004, con relazione scritta del consigliere Franco Lorenzi;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 17 marzo 2004,
atto n. 129/2004.