REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

            TITOLO VI                                                           
       DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                        
          Art. 56                                                               
Semplificazione delle procedure                                                 
a tutela della legalita' del commercio                                          
1. La Regione, nell'ambito della propria competenza, persegue la                
salvaguardia del regolare esercizio del commercio sulle aree                    
pubbliche, anche in considerazione della sua specifica rilevanza nel            
territorio regionale, garantendo l'efficace contrasto del commercio             
irregolarmente esercitato e salvaguardando la possibilita' di                   
effettiva difesa nel procedimento amministrativo da parte del                   
trasgressore. A tal fine promuove altresi' la collaborazione con le             
forze di Polizia dello Stato anche mediante la sottoscrizione di                
protocolli di intesa.                                                           
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca              
della merce e delle attrezzature nei casi previsti dall'articolo 29,            
comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della           
disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo             
4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59); nei casi di esercizio del           
commercio senza alcuna autorizzazione o fuori dal territorio previsto           
dalla autorizzazione stessa, su un'area privata scoperta, aperta al             
pubblico; nonche' in caso di grave o persistente violazione delle               
limitazioni imposte dal Comune ai sensi dell'articolo 28, comma 16,             
del decreto legislativo n. 114 del 1998.                                        
3. Ferme restando le specifiche disposizioni di cui al comma 4, con             
regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata            
in vigore della presente legge, sono previste forme semplificate per            
la redazione del processo verbale; per l'eventuale devoluzione in               
beneficenza dei generi alimentari confiscati; per il procedimento di            
distruzione della merce posta in vendita abusiva su aree pubbliche              
che risulti abbandonata dal trasgressore, qualora non sia possibile             
risalire all'identita' dello stesso o degli eventuali obbligati in              
solido; nonche' in relazione ai procedimenti da applicare in caso di            
mancata convalida da parte dell'autorita' giudiziaria del sequestro             
penale effettuato sulla merce o di proscioglimento dell'imputato.               
4. L'organo di polizia municipale che accerta e contesta la                     
violazione procede immediatamente al sequestro amministrativo                   
cautelare di tutta la merce offerta in vendita al pubblico, anche se            
situata in contenitori diversi purche' chiaramente riferibili al                
soggetto trasgressore, e delle attrezzature utilizzate per la vendita           
stessa. Il sequestro e' eseguito secondo le modalita' previste dalle            
norme di attuazione degli articoli 15 e 17 della legge 24 novembre              
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Decorsi novanta giorni              
dal sequestro, qualora gli interessati non abbiano presentato                   
opposizione ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 689 del 1981, il           
Comune adotta ordinanza di confisca disponendo la distruzione delle             
merci confiscate. In caso di opposizione al provvedimento di                    
sequestro da parte degli interessati, quando il provvedimento di                
confisca e' divenuto inoppugnabile, si procede alla distruzione delle           
merci confiscate. Fatti salvi gli adempimenti previsti dagli articoli           
142 e 143 c.p.c., qualora il Comune non sia in grado di procedere               
alla notifica dell'ordinanza di confisca in quanto la residenza, la             
dimora e il domicilio del trasgressore o delle eventuali persone                
obbligate in solido siano sconosciuti, il custode delle cose                    
confiscate procede alla loro distruzione decorsi novanta giorni                 
dall'adozione dell'ordinanza di confisca. Qualora la merce posta                
sotto sequestro sia deperibile, l'organo accertatore informa                    
immediatamente il Comune che ne ordina la distruzione, salvo che non            
sia possibile la sua conservazione. Di quanto previsto dal presente             
comma, l'organo accertatore che procede al sequestro fa menzione nel            
verbale che consegna agli interessati.                                          
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 24 marzo 2004  VASCO ERRANI                                            
NOTE ALL'ART. 56                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo             
1998, n. 114 concernente Riforma della disciplina relativa al settore           
del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo           
1997, n. 59 e' il seguente:                                                     
"Art. 29 - Sanzioni                                                             
1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la                 
prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla                 
autorizzazione stessa, nonche' senza l'autorizzazione o il permesso             
di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, e' punito con la sanzione                 
amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire              
30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.                  
omissis".                                                                       
2) Il testo dell'art. 28, comma 16, del decreto legislativo 31 marzo            
1998, n. 114 concernente Riforma della disciplina relativa al settore           
del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo           
1997, n. 59 e' il seguente:                                                     
"Art. 28 - Esercizio dell'attivita'                                             
omissis                                                                         
16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate                  
altresi' le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e               
ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente             
articolo e' vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini               
della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti                
divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilita',             
di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico                  
interesse. Vengono altresi' deliberate le norme procedurali per la              
presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine,            
comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento,              
entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga            
comunicato il provvedimento di diniego, nonche' tutte le altre norme            
atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa           
e la partecipazione al procedimento, ai sensi della legge 7 agosto              
1990, n. 241, e successive modifiche.                                           
omissis.".                                                                      
Comma 4                                                                         
3) Il testo dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689                   
concernente Modifiche al sistema penale e' il seguente:                         
"Art. 15 - Accertamenti mediante analisi di campioni                            
Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di                 
campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare                          
all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di                  
ricevimento, l'esito dell'analisi.                                              
L'interessato puo' chiedere la revisione dell'analisi con la                    
partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta e'                
presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni           
da analizzare, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione                     
dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza            
medesima.                                                                       
Delle operazioni di revisione dell'analisi e' data comunicazione                
all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.                      
I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati                        
all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di                   
ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la            
revisione dell'analisi.                                                         
Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla             
contestazione di cui al primo comma dell'articolo 14 ed il termine              
per il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 decorre               
dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando e' stata           
chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito               
della stessa.                                                                   
Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato               
nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le                  
disposizioni dell'articolo 14.                                                  
Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma              
dell'art. 17 sara' altresi' fissata la somma di denaro che il                   
richiedente la revisione dell'analisi e' tenuto a versare e potranno            
essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di                 
legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.".                          
4) Il testo dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689                   
concernente Modifiche al sistema penale e' il seguente:                         
"Art. 17 - Obbligo del rapporto                                                 
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il             
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che                
ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto,              
con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni,                      
all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del            
Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si                 
riferisce la violazione o, in mancanza, al Prefetto.                            
Deve essere presentato al Prefetto il rapporto relativo alle                    
violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione              
stradale, approvato con DPR 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico             
per la tutela delle strade, approvato con RD 8 dicembre 1933, n.                
1740, e dalla Legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto           
merci.                                                                          
Nelle materie di competenza delle Regioni e negli altri casi, per le            
funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto e' presentato             
all'ufficio regionale competente.                                               
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto            
e' presentato, rispettivamente, al Presidente della Giunta                      
provinciale o al Sindaco.                                                       
L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo in cui e'             
stata commessa la violazione.                                                   
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto                
dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorita'                      
amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il           
processo verbale di sequestro.                                                  
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del                    
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta             
giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del            
DPR 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici              
dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in            
cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.               
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le               
modalita' relative alla esecuzione del sequestro previsto                       
dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose                      
sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o                      
distruzione delle stesse; sara' altresi' stabilita la destinazione              
delle cose confiscate. Le Regioni, per le materie di loro competenza,           
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.".            
5) Il testo dell'art. 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689                   
concernente Modifiche al sistema penale e' il seguente:                         
"Art. 19 - Sequestro                                                            
Quando si e' proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche              
immediatamente, proporre opposizione all'autorita' indicata nel primo           
comma dell'articolo 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la           
decisione e' adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo             
giorno successivo alla sua proposizione. Se non e' rigettata entro              
questo termine, l'opposizione si intende accolta.                               
Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo,                    
l'autorita' competente puo' disporre la restituzione della cosa                 
sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di           
averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette            
a confisca obbligatoria.                                                        
Quando l'opposizione al sequestro e' stata rigettata, il sequestro              
cessa di avere efficacia se non e' emessa ordinanza-ingiunzione di              
pagamento o se non e' disposta la confisca entro due mesi dal giorno            
in cui e' pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal                 
giorno in cui e' avvenuto il sequestro.".                                       
6) Il testo degli articoli 142 e 143 del codice di procedura civile             
sono i seguenti:                                                                
"Art. 142 - Notificazione a persona non residente, ne' dimorante, ne'           
domiciliata nella Repubblica                                                    
Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha              
residenza, dimora o domicilio nello Stato (c.p.c. 4, 18, 633) e non             
vi ha eletto domicilio (C.c. 43, 47) o costituito un procuratore a              
norma dell'articolo 77, l'atto e' notificato mediante spedizione al             
destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante                  
consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la                    
trasmissione al Ministero degli Affari Esteri per la consegna alla              
persona alla quale e' diretta.                                                  
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi            
in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi            
consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del           
DPR 5 gennaio 1967, n. 200.                                                     
          Art. 143 - Notificazione a persona di residenza, dimora e             
domicilio sconosciuti                                                           
Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio (c.p.c.           
8) del destinatario e non vi e' il procuratore previsto nell'articolo           
77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito           
di copia dell'atto nella Casa comunale dell'ultima residenza (c.c.              
43) o, se questa e' ignota, in quella del luogo di nascita del                  
destinatario (e mediante affissione di altra copia nell'albo                    
dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede).                          
Se non sono noti ne' il luogo dell'ultima residenza ne' quello di               
nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al                
pubblico ministero.                                                             
Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi                   
dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel               
ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le                    
formalita' prescritte.".                                                        
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 1484 del 28 luglio 2003; oggetto consiliare n. 4701 (VII                     
legislatura);                                                                   
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 260 in data 31 luglio 2003;                                          
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio                  
Programmazione Affari generali e istituzionali" in sede refernete e             
in sede consultiva alla V Commissione consiliare "Turismo Cultura               
Scuola Formazione Lavoro".                                                      
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1 del 10               
febbraio 2004, con relazione scritta del consigliere Franco Lorenzi;            
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 17 marzo 2004,             
atto n. 129/2004.                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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