LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 56
Allineamento di termini
1. La durata delle convenzioni previste all'articolo 10, comma 3 e
all'articolo 16, comma 1, lettera c) della legge regionale 6
settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali
ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali
per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di
gestione dei rifiuti urbani) e' allineata a quella del 31 dicembre
2006 prevista all'articolo 113, comma 15 bis del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali). Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo
10, comma 4 quater e all'articolo 16, comma 2 quater della legge
regionale n. 25 del 1999.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione
dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge finanziaria 2004)).
NOTE ALL'ART. 56
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 10, comma 3, della legge regionale 6
settembre 1999, n. 25 concernente Delimitazione degli ambiti
territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra
gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e
del Servizio di gestione dei rifiuti urbani e' il seguente:
"Art. 10 - Attivazione del servizio idrico integrato
omissis
3. Entro diciotto mesi dall'istituzione l'Agenzia stipula con
ciascuna gestione salvaguardata e con i gestori individuati ai sensi
della lettera b) del comma 1, una convenzione per la gestione nel
periodo di transizione del Servizio idrico integrato, ai sensi
dell'art. 11 della Legge n. 36 del 1994, di durata triennale. La
stipula della convenzione non costituisce nuovo affidamento.
omissis".
2) Il testo dell'articolo 16, comma 1, lettera c) della legge
regionale 6 settembre 1999, n. 25 concernente Delimitazione degli
ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione
tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico
integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani e' il
seguente:
"Art. 16 - - Prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti
1. Al fine di realizzare la prima attivazione, superare la
frammentazione delle gestioni e razionalizzare l'organizzazione del
servizio, l'Agenzia entro diciotto mesi dall'istituzione:
omissis
c) stipula con ciascuna gestione di cui alle lettere a) e b) una
convenzione per la gestione del servizio nel periodo di transizione.
La stipula della convenzione non costituisce nuovo affidamento della
durata di tre anni.
..omissis".
3) Il testo dell'articolo 113, comma 15 bis del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 concernente Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali e' il seguente:
"Articolo 113 - Gestione delle reti ed erogazione dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica
omissis
15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli
settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le
concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica
cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006,
senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono
escluse dalla cessazione le concessioni affidate a societa' a
capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia
stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato
garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di
concorrenza, nonche' quelle affidate a societa' a capitale
interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del
capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o gli enti
pubblici che la controllano. Sono altresi' escluse dalla cessazione
le concessioni affidate alla data dell'1 ottobre 2003 a societa' gia'
quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale
data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio,
nonche' a societa' originariamente a capitale interamente pubblico
che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato
quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in
entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo
spirare del termine equivalente a quello della durata media delle
concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure
di evidenza pubblica, salva la possibilita' di determinare caso per
caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti
proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti
effettuati da parte del gestore.
omissis".
4) Il testo dell'articolo 10, comma 4 quater della legge regionale 6
settembre 1999, n. 25 concernente Delimitazione degli ambiti
territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra
gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e
del Servizio di gestione dei rifiuti urbani e' il seguente:
"Art. 10 - Attivazione del servizio idrico integrato
omissis
4. La durata della convenzione di cui al comma 3 e':
a) di cinque anni qualora stipulata con un soggetto derivante dalla
fusione di almeno due gestioni salvaguardate;
b) di dieci anni qualora stipulata con un gestore che effettui il
servizio per almeno il settantacinque per cento della popolazione
dell'ambito;
c) (di quindici anni qualora stipulata con un gestore che effettui il
servizio per l'intero ambito).
4-bis. Le durate di cui ai commi 3 e 4 trovano applicazione anche nel
caso in cui il gestore esplichi il servizio con le modalita' di cui
all'art. 14, comma 2-bis.
4-ter. Qualora al momento dell'adeguamento della convenzione previsto
all'articolo 12, comma 3 si siano verificate le condizioni di cui al
comma 4 del presente articolo la durata della convenzione e'
rideterminata sulla base del requisito maturato.
4-quater. In ogni caso i termini di cui al comma 4 decorrono dalla
data di scadenza del termine entro il quale deve essere stipulata la
prima convenzione ai sensi del comma 3.
omissis".
5) Il testo dell'articolo 16, comma 2 quater, della legge regionale 6
settembre 1999, n. 25 concernente Delimitazione degli ambiti
territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra
gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e
del Servizio di gestione dei rifiuti urbani e' il seguente:
"Art. 16 - Prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti
(omissis)
2-quater. In ogni caso i termini di cui al comma 2 decorrono dalla
data di scadenza del termine entro il quale deve essere stipulata la
prima convenzione ai sensi del comma 1.
omissis".