LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 55
Regolamenti regionali
1. I Regolamenti approvati dalla Giunta regionale sulla base
dell'articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1
(Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni) sono
convalidati e ne sono fatti salvi gli effetti prodotti.
2. Fino all'adozione del nuovo Statuto regionale, resta ferma, per i
regolamenti di cui al comma 1, la competenza del Consiglio ad
adottare norme regolamentari.