REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

            TITOLO VI                                                           
       DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                        
          Art. 55                                                               
Regolamenti regionali                                                           
1. I Regolamenti approvati dalla Giunta regionale sulla base                    
dell'articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1               
(Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della               
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni) sono                   
convalidati e ne sono fatti salvi gli effetti prodotti.                         
2. Fino all'adozione del nuovo Statuto regionale, resta ferma, per i            
regolamenti di cui al comma 1, la competenza del Consiglio ad                   
adottare norme regolamentari.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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