LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
TITOLO V
RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
Art. 54
Valutazione dei titoli per l'accesso agli impieghi
nelle Amministrazioni non statali
1. Nell'ambito del territorio della regione, ai concorsi nelle
pubbliche Amministrazioni non comprese nell'articolo 117, comma
secondo, lettera g) della Costituzione, si accede secondo i criteri
stabiliti dal presente articolo, per quanto riguarda la valutazione
dei titoli universitari.
2. Al fine di adeguare l'accesso ai pubblici impieghi alla
configurazione dei titoli di studio previsti dall'ordinamento
universitario e per armonizzare i bandi di concorso delle pubbliche
Amministrazioni nella valorizzazione dei titoli stessi, con
particolare riferimento alla dirigenza e ai titoli di
specializzazione, la Giunta regionale, previa intesa con la
Conferenza Regione-Autonomie locali, sentite la Conferenza
Regione-Universita' e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, adotta una apposita direttiva alle Amministrazioni
pubbliche regionali, locali ed alle altre non comprese nell'articolo
117, comma secondo, lett. g) della Costituzione.