LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
TITOLO V
RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
Art. 53
Conferenza Regione-Universita'
1. E' istituita la conferenza Regione-Universita', presieduta dal
Presidente della Regione Emilia-Romagna o da un suo delegato, di cui
sono membri i rettori delle Universita' degli studi di Bologna, di
Ferrara, di Modena e Reggio Emilia, di Parma, ed il co-presidente
della Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 32.
2. Alle riunioni della Conferenza partecipano, per l'esame delle
questioni di rispettiva competenza, i componenti della Giunta
regionale di volta in volta interessati. Alle riunioni e', inoltre,
invitato il Rettore dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore. Puo',
inoltre, essere invitato un rappresentante per ciascuna ulteriore
Universita' che abbia sede nel territorio regionale, anche tenendo
conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, lettere b) e c),
del DPR 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del
sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di
coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b),
della L. 15 marzo 1997, n. 59).
3. La conferenza ha funzioni di proposta e consultive nelle materie
connesse all'attivita' delle Universita' e, in particolare, nelle
materie della cultura, della ricerca e dell'innovazione tecnologica,
del sistema formativo e della sanita', fatta salva la disciplina di
cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei
rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed Universita', a norma
dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419). La conferenza
svolge altresi' funzioni di concertazione, mediante la stipula di
accordi fra la Regione e le Universita' rappresentate.
4. Gli accordi e le intese nella Conferenza Regione-Universita' si
perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e
dei Rettori di cui al comma 1 all'unanimita'. Ove questa non sia
raggiunta, l'assenso delle Universita' e' espresso dalla maggioranza
assoluta di tali Rettori.
5. Nei casi in cui, in materie di competenza legislativa regionale,
la legge prevede un'intesa e questa non sia raggiunta entro trenta
giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, la Giunta regionale provvede con deliberazione
motivata. In caso di motivata urgenza, la Giunta regionale puo'
provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente comma.
I relativi provvedimenti sono sottoposti all'esame della Conferenza
Regione-Universita' nei successivi quindici giorni. La Giunta
regionale e' tenuta ad esaminare le osservazioni della Conferenza
Regione-Universita' ai fini di eventuali deliberazioni successive.
NOTE ALL'ART. 53
Comma 2
1) Il testo dell'art. 2, comma 3, lettere b) e c), del DPR 27 gennaio
1998, n. 25 concernente Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del
sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di
coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b),
della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e' il seguente:
"Art. 2 - Programmazione del sistema universitario
omissis
3. La programmazione si attua mediante:
(omissis)
b) la formulazione da parte delle universita' o di altri soggetti
pubblici e privati di apposite proposte, coerenti con gli obiettivi
di cui alla lettera a), indicando le risorse necessarie, disponibili
e da acquisire. Le proposte sono corredate da una relazione tecnica,
predisposta dal nucleo di valutazione dell'ateneo, con riguardo ai
parametri di cui alla lettera d) e sono trasmesse ai comitati
regionali di coordinamento. Le proposte di istituzione o di
soppressione di facolta' di medicina e chirurgia sono trasmesse al
Ministero della Sanita' per l'espressione di un parere;
c) l'espressione di pareri motivati da parte dei comitati regionali
di coordinamento sulle proposte di cui alla lettera b). Le proposte e
i pareri di cui alla presente lettera sono trasmessi da parte dei
predetti comitati al Ministero. Qualora le proposte riguardino piu'
Regioni, i pareri sono espressi dai comitati interessati, riuniti in
seduta comune;
omissis".
Comma 3
2) Il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 concerne
Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed
universita', a norma dell'articolo 6 della Legge 30 novembre 1998, n.
419.