REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

           TITOLO V                                                             
     RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'                                                 
          Art. 53                                                               
Conferenza Regione-Universita'                                                  
1. E' istituita la conferenza Regione-Universita', presieduta dal               
Presidente della Regione Emilia-Romagna o da un suo delegato, di cui            
sono membri i rettori delle Universita' degli studi di Bologna, di              
Ferrara, di Modena e Reggio Emilia, di Parma, ed il co-presidente               
della Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 32.               
2. Alle riunioni della Conferenza partecipano, per l'esame delle                
questioni di rispettiva competenza, i componenti della Giunta                   
regionale di volta in volta interessati. Alle riunioni e', inoltre,             
invitato il Rettore dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore. Puo',           
inoltre, essere invitato un rappresentante per ciascuna ulteriore               
Universita' che abbia sede nel territorio regionale, anche tenendo              
conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, lettere b) e c),            
del DPR 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei              
procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del                  
sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di                         
coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b),              
della L. 15 marzo 1997, n. 59).                                                 
3. La conferenza ha funzioni di proposta e consultive nelle materie             
connesse all'attivita' delle Universita' e, in particolare, nelle               
materie della cultura, della ricerca e dell'innovazione tecnologica,            
del sistema formativo e della sanita', fatta salva la disciplina di             
cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei             
rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed Universita', a norma               
dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419). La conferenza               
svolge altresi' funzioni di concertazione, mediante la stipula di               
accordi fra la Regione e le Universita' rappresentate.                          
4. Gli accordi e le intese nella Conferenza Regione-Universita' si              
perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e            
dei Rettori di cui al comma 1 all'unanimita'. Ove questa non sia                
raggiunta, l'assenso delle Universita' e' espresso dalla maggioranza            
assoluta di tali Rettori.                                                       
5. Nei casi in cui, in materie di competenza legislativa regionale,             
la legge prevede un'intesa e questa non sia raggiunta entro trenta              
giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui l'oggetto e' posto            
all'ordine del giorno, la Giunta regionale provvede con deliberazione           
motivata. In caso di motivata urgenza, la Giunta regionale puo'                 
provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente comma.            
I relativi provvedimenti sono sottoposti all'esame della Conferenza             
Regione-Universita' nei successivi quindici giorni. La Giunta                   
regionale e' tenuta ad esaminare le osservazioni della Conferenza               
Regione-Universita' ai fini di eventuali deliberazioni successive.              
NOTE ALL'ART. 53                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 2, comma 3, lettere b) e c), del DPR 27 gennaio           
1998, n. 25 concernente Regolamento recante disciplina dei                      
procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del                  
sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di                         
coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b),              
della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e' il seguente:                                
"Art. 2 - Programmazione del sistema universitario                              
omissis                                                                         
3. La programmazione si attua mediante:                                         
(omissis)                                                                       
b) la formulazione da parte delle universita' o di altri soggetti               
pubblici e privati di apposite proposte, coerenti con gli obiettivi             
di cui alla lettera a), indicando le risorse necessarie, disponibili            
e da acquisire. Le proposte sono corredate da una relazione tecnica,            
predisposta dal nucleo di valutazione dell'ateneo, con riguardo ai              
parametri di cui alla lettera d) e sono trasmesse ai comitati                   
regionali di coordinamento. Le proposte di istituzione o di                     
soppressione di facolta' di medicina e chirurgia sono trasmesse al              
Ministero della Sanita' per l'espressione di un parere;                         
c) l'espressione di pareri motivati da parte dei comitati regionali             
di coordinamento sulle proposte di cui alla lettera b). Le proposte e           
i pareri di cui alla presente lettera sono trasmessi da parte dei               
predetti comitati al Ministero. Qualora le proposte riguardino piu'             
Regioni, i pareri sono espressi dai comitati interessati, riuniti in            
seduta comune;                                                                  
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
2) Il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 concerne                     
Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed                     
universita', a norma dell'articolo 6 della Legge 30 novembre 1998, n.           
419.                                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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