REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

          Art. 53                                                               
Modifica alla legge regionale n. 9 del 2003                                     
1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 13 maggio 2003,            
n. 9 (Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile) le             
parole "1 gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti parole: "1               
gennaio 2007".                                                                  
NOTA ALL'ART. 53                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13                 
maggio 2003, n. 9 concernente Norme in materia di autotrasporto e               
motorizzazione civile e' il seguente:                                           
"Art. 13 - Abrogazioni e disposizioni transitorie                               
omissis                                                                         
2. L'entrata in vigore della norma di cui all'articolo 6, comma 8,              
della presente legge, relativamente ai contenuti dell'Allegato B                
(Esami per l'autotrasporto), e' rinviata alla data dell'1 gennaio               
2005. Fino a tale termine, le materie oggetto degli esami per                   
l'autotrasporto, le modalita' di svolgimento ed i requisiti di                  
ammissione, rimangono regolati dalla normativa statale.".                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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