LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 53
Modifica alla legge regionale n. 9 del 2003
1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 13 maggio 2003,
n. 9 (Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile) le
parole "1 gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti parole: "1
gennaio 2007".
NOTA ALL'ART. 53
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13
maggio 2003, n. 9 concernente Norme in materia di autotrasporto e
motorizzazione civile e' il seguente:
"Art. 13 - Abrogazioni e disposizioni transitorie
omissis
2. L'entrata in vigore della norma di cui all'articolo 6, comma 8,
della presente legge, relativamente ai contenuti dell'Allegato B
(Esami per l'autotrasporto), e' rinviata alla data dell'1 gennaio
2005. Fino a tale termine, le materie oggetto degli esami per
l'autotrasporto, le modalita' di svolgimento ed i requisiti di
ammissione, rimangono regolati dalla normativa statale.".