REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

          TITOLO IV                                                             
       ORGANIZZAZIONE REGIONALE. NOMINE                                         
           CAPO III                                                             
      Controlli sugli atti degli enti regionali                                 
          Art. 52                                                               
Norma transitoria                                                               
1. Il segretario del Comitato regionale di controllo trasmette                  
tempestivamente alle direzioni generali competenti gli atti di cui              
all'articolo 49, comma 1 per i quali il controllo e' in corso                   
all'entrata in vigore della presente legge. Gli atti di eventuali               
procedimenti di controllo sostitutivo, in corso ai sensi                        
dell'articolo 36 della legge regionale n. 7 del 1992, sono trasmessi            
al Difensore civico regionale.                                                  
NOTA ALL'ART. 52                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 36 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7            
concernente Ordinamento dei controlli regionali sugli Enti locali e             
sugli Enti dipendenti dalla Regione e' il seguente:                             
"Art. 36 - Controllo sostitutivo                                                
Abrogato".                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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