LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE REGIONALE. NOMINE
CAPO III
Controlli sugli atti degli enti regionali
Art. 52
Norma transitoria
1. Il segretario del Comitato regionale di controllo trasmette
tempestivamente alle direzioni generali competenti gli atti di cui
all'articolo 49, comma 1 per i quali il controllo e' in corso
all'entrata in vigore della presente legge. Gli atti di eventuali
procedimenti di controllo sostitutivo, in corso ai sensi
dell'articolo 36 della legge regionale n. 7 del 1992, sono trasmessi
al Difensore civico regionale.
NOTA ALL'ART. 52
Comma 1
1) Il testo dell'art. 36 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7
concernente Ordinamento dei controlli regionali sugli Enti locali e
sugli Enti dipendenti dalla Regione e' il seguente:
"Art. 36 - Controllo sostitutivo
Abrogato".