LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 52
Spostamento di scadenza di termini
in materia di trasporti pubblici locali
dell'area metropolitana bolognese -
legge regionale n. 30 del 1998
1. Il termine del 31 dicembre 2004, previsto dall'articolo 45, comma
4 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale
del trasporto pubblico regionale e locale) per il trasporto pubblico
locale, della sola area metropolitana bolognese, e' spostato al 31
dicembre 2005, laddove gli Enti locali competenti non siano pervenuti
entro il 31 ottobre 2004 alla definizione con le organizzazioni
sindacali degli aspetti relativi ai diritti dei lavoratori, secondo
quanto previsto dall'articolo 13, comma 6 della legge regionale n. 30
del 1998 e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1
della medesima legge regionale, purche' gli enti stessi pervengano a
tale definizione entro il 30 giugno 2005.
NOTE ALL'ART. 52
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 45, comma 4, della legge regionale 2
ottobre 1998, n. 30 concernente Disciplina generale del trasporto
pubblico regionale e locale e' il seguente:
"Art. 45 - Norme transitorie in materia di trasporto
autofilotranviario
omissis
4. Alle imprese derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali
e dei consorzi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 del
DLgs n. 422 del 1997, possono essere affidati direttamente dagli Enti
locali proprietari, servizi autofilotranviari per un periodo che non
superi il 31 dicembre 2003. Alla stessa data scade qualunque
affidamento diretto in materia di servizi autofilotranviari. Laddove
l'ente competente abbia pubblicato il bando della procedura
concorsuale per l'affidamento dei servizi entro il 31 dicembre 2003,
e' consentita la prosecuzione dell'esercizio da parte
dell'affidatario presente fino al momento dell'aggiudicazione e
comunque non oltre il 31 dicembre 2004.
omissis".
2) Il testo dell'articolo 13, comma 6, della legge regionale 2
ottobre 1998, n. 30 concernente Disciplina generale del trasporto
pubblico regionale e locale e' il seguente:
"Art. 13 - Affidamento della gestione del trasporto pubblico
regionale e locale
omissis.
6. La scelta dei soggetti gestori dei servizi e' effettuata di norma
attraverso procedure concorsuali ispirate ai criteri di pubblicita',
trasparenza e concorrenzialita', a garanzia dell'imparzialita' e del
buon andamento della pubblica Amministrazione e tenendo conto del
principio di adeguatezza tra le modalita' prescelte e il valore
economico dell'oggetto di affidamento. Prima dell'espletamento delle
procedure concorsuali, l'ente competente definisce con le
organizzazioni sindacali gli aspetti relativi ai diritti dei
dipendenti. Per l'aggiudicazione si applica di norma il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ai sensi dell'articolo
24, comma 1, lettera b) del Dlgs 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione
della direttiva 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di
appalti nei settori esclusi).
omissis".
3) Il testo dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 2
ottobre 1998, n. 30 concernente Disciplina generale del trasporto
pubblico regionale e locale e' il seguente:
"Art. 14 - Subentro di impresa
1. In caso di subentro di nuova impresa, tutto il personale in forza
all'impresa cessante al momento dell'indizione delle procedure
concorsuali continua il rapporto di lavoro con l'impresa subentrante.
Il trasferimento del personale dell'impresa cessante all'impresa
subentrante e' regolato, nel rispetto di quanto definito con le
organizzazioni sindacali a norma dell'articolo 13, comma 6, secondo i
princi'pi dell'articolo 2112 del Codice civile, anche per quanto
attiene all'applicazione dei trattamenti economici e normativi
previsti dai contratti nazionali e aziendali vigenti alla data del
subentro, altresi' nel rispetto della normativa aziendale vigente
relativa alla residenza nel bacino messo a gara per i lavoratori
dipendenti alla data del subentro stesso.
omissis".