REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

          Art. 52                                                               
Spostamento di scadenza di termini                                              
in materia di trasporti pubblici locali                                         
dell'area metropolitana bolognese -                                             
legge regionale n. 30 del 1998                                                  
1. Il termine del 31 dicembre 2004, previsto dall'articolo 45, comma            
4 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale              
del trasporto pubblico regionale e locale) per il trasporto pubblico            
locale, della sola area metropolitana bolognese, e' spostato al 31              
dicembre 2005, laddove gli Enti locali competenti non siano pervenuti           
entro il 31 ottobre 2004 alla definizione con le organizzazioni                 
sindacali degli aspetti relativi ai diritti dei lavoratori, secondo             
quanto previsto dall'articolo 13, comma 6 della legge regionale n. 30           
del 1998 e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1           
della medesima legge regionale, purche' gli enti stessi pervengano a            
tale definizione entro il 30 giugno 2005.                                       
NOTE ALL'ART. 52                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'articolo 45, comma 4, della legge regionale 2                  
ottobre 1998, n. 30 concernente Disciplina generale del trasporto               
pubblico regionale e locale e' il seguente:                                     
"Art. 45 - Norme transitorie in materia di trasporto                            
autofilotranviario                                                              
omissis                                                                         
4. Alle imprese derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali           
e dei consorzi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 del            
DLgs n. 422 del 1997, possono essere affidati direttamente dagli Enti           
locali proprietari, servizi autofilotranviari per un periodo che non            
superi il 31 dicembre 2003. Alla stessa data scade qualunque                    
affidamento diretto in materia di servizi autofilotranviari. Laddove            
l'ente competente abbia pubblicato il bando della procedura                     
concorsuale per l'affidamento dei servizi entro il 31 dicembre 2003,            
e' consentita la prosecuzione dell'esercizio da parte                           
dell'affidatario presente fino al momento dell'aggiudicazione e                 
comunque non oltre il 31 dicembre 2004.                                         
omissis".                                                                       
2) Il testo dell'articolo 13, comma 6,  della legge regionale 2                 
ottobre 1998, n. 30 concernente Disciplina generale del trasporto               
pubblico regionale e locale e' il seguente:                                     
"Art. 13 - Affidamento della gestione del trasporto pubblico                    
regionale e locale                                                              
omissis.                                                                        
6. La scelta dei soggetti gestori dei servizi e' effettuata di norma            
attraverso procedure concorsuali ispirate ai criteri di pubblicita',            
trasparenza e concorrenzialita', a garanzia dell'imparzialita' e del            
buon andamento della pubblica Amministrazione e tenendo conto del               
principio di adeguatezza tra le modalita' prescelte e il valore                 
economico dell'oggetto di affidamento. Prima dell'espletamento delle            
procedure concorsuali, l'ente competente definisce con le                       
organizzazioni sindacali gli aspetti relativi ai diritti dei                    
dipendenti. Per l'aggiudicazione si applica di norma il criterio                
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ai sensi dell'articolo             
24, comma 1, lettera b) del Dlgs 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione              
della direttiva 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di               
appalti nei settori esclusi).                                                   
omissis".                                                                       
3) Il testo dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 2                  
ottobre 1998, n. 30 concernente Disciplina generale del trasporto               
pubblico regionale e locale e' il seguente:                                     
"Art. 14 - Subentro di impresa                                                  
1. In caso di subentro di nuova impresa, tutto il personale in forza            
all'impresa cessante al momento dell'indizione delle procedure                  
concorsuali continua il rapporto di lavoro con l'impresa subentrante.           
Il trasferimento del personale dell'impresa cessante all'impresa                
subentrante e' regolato, nel rispetto di quanto definito con le                 
organizzazioni sindacali a norma dell'articolo 13, comma 6, secondo i           
princi'pi dell'articolo 2112 del Codice civile, anche per quanto                
attiene all'applicazione dei trattamenti economici e normativi                  
previsti dai contratti nazionali e aziendali vigenti alla data del              
subentro, altresi' nel rispetto della normativa aziendale vigente               
relativa alla residenza nel bacino messo a gara per i lavoratori                
dipendenti alla data del subentro stesso.                                       
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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