REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

        TITOLO II                                                               
     DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE                                           
            CAPO IV                                                             
      Disposizioni varie                                                        
          Art. 51                                                               
Indirizzi per la formulazione della proposta                                    
per il quadro triennale degli interventi                                        
1. Nella formulazione della proposta per il quadro triennale degli              
interventi del programma regionale per la tutela dell'ambiente di cui           
agli articoli 99 e 100 della legge regionale n. 3 del 1999, le                  
Province tengono conto del raggiungimento o meno della percentuale di           
raccolta differenziata prevista dalla normativa vigente.                        
NOTE ALL'ART. 51                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 99 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3             
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:              
"Art. 99 - Programma regionale per la tutela dell'ambiente                      
1. Al fine di stabilire le linee e le azioni finalizzate alla tutela            
ed al risanamento dell'ambiente da attuarsi attraverso l'utilizzo di            
risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la               
Regione si dota del programma triennale regionale per la tutela                 
dell'ambiente (PTRTA).                                                          
2. Il Programma concerne, in particolare, le azioni in materia di               
tutela e risanamento delle acque e dell'aria, di gestione dei                   
rifiuti, di bonifica dei suoli inquinati, di prevenzione degli                  
inquinamenti fisici e per lo sviluppo sostenibile.                              
3. Il Programma e' approvato dal Consiglio regionale, su proposta               
della Giunta. Esso, sulla base di una valutazione sullo stato delle             
singole componenti ambientali, con riferimento anche a peculiari                
situazioni territoriali, determina, in particolare:                             
a) gli obiettivi e le priorita' delle azioni ambientali anche con               
riferimento a peculiari situazioni territoriali o produttive;                   
b) le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale           
fine;                                                                           
c) i tempi ed i criteri per l'approvazione del quadro triennale degli           
interventi di cui all'art. 100;                                                 
d) gli ambiti di intervento per i quali le Province prevedono                   
contributi ai soggetti indicati alle lettere b) e c) del comma 5.               
4. Sulla base del programma le Province, sentiti i Comuni e le                  
Comunita' montane e tenuto conto delle indicazioni contenute nel                
piano territoriale di coordinamento provinciale e nei piani                     
provinciali di settore, individuano in ordine di priorita' gli                  
interventi da realizzare da parte dei soggetti pubblici con                     
l'indicazione presuntiva dei costi e la disponibilita' al                       
finanziamento da parte degli stessi.                                            
5. Il programma e' attuato:                                                     
a) mediante concessione ad Enti locali di contributi in conto                   
capitale sino al settantacinque per cento delle spese ammissibili per           
la realizzazione di impianti ed opere;                                          
b) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti            
privati di contributi in conto capitale o attualizzati in conto                 
interesse, in conformita' alla vigente normativa comunitaria, per la            
realizzazione di impianti e opere collegate alle finalita' del                  
programma;                                                                      
c) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti            
pubblici e privati di contributi, in conformita' alla vigente                   
normativa comunitaria, per l'introduzione di sistemi finalizzati al             
miglioramento della qualita' ambientale.                                        
6. Per la predisposizione del PTRTA la Giunta regionale attiva gli              
studi e le ricerche necessarie anche ai fini dell'attivita' di                  
pianificazione.                                                                 
7. Le linee e le azioni contenute nel programma triennale regionale             
per la tutela dell'ambiente sono raccordate con quelle relative                 
all'informazione ed educazione ambientale, alle aree naturali                   
protette e alla difesa del suolo.".                                             
2) Il testo dell'art. 100 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3            
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:              
"Art. 100 - Quadro degli interventi                                             
1. La Giunta regionale, sulla base del programma triennale regionale            
per la tutela dell'ambiente e delle proposte delle Province, sentita            
la conferenza Regione-Autonomie locali, approva il quadro triennale             
degli interventi.                                                               
2. La Giunta regionale puo' aggiornare annualmente il quadro degli              
interventi, anche su iniziativa delle Province e limitatamente a                
singoli settori.                                                                
3. Le Province provvedono alla gestione del quadro triennale degli              
interventi e con frequenza annuale inviano alla Regione una relazione           
sul loro stato di attuazione nonche' la rendicontazione finale.                 
4. Per la realizzazione degli interventi previsti dal quadro                    
triennale, la Regione trasferisce alle Province le risorse                      
finanziarie stanziate a tale scopo nel bilancio annuale e poliennale            
secondo le modalita' stabilite dal quadro medesimo.".                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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