REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

        TITOLO II                                                               
     DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE                                           
            CAPO IV                                                             
      Disposizioni varie                                                        
          Art. 50                                                               
Riconoscimenti del diritto d'uso dell'acqua                                     
e concessioni preferenziali                                                     
1. I riconoscimenti del diritto d'uso dell'acqua e le concessioni               
preferenziali previsti dall'articolo 1, comma 4, del decreto del                
Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento               
recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della Legge 5             
gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche), per i quali sia            
stata presentata istanza nei termini di legge, che presentano i                 
requisiti minimi per la connotazione dell'utente e del prelievo, sono           
assentiti, limitatamente al quantitativo effettivamente utilizzato              
nell'anno 1999, con scadenza il 31 dicembre 2005, ferma restando la             
possibilita' di revoca da parte della competente amministrazione                
regionale.                                                                      
2. L'amministrazione comunica agli utenti l'importo della cauzione e            
l'ammontare del canone annuo che deve essere corrisposto                        
all'Amministrazione competente con decorrenza 10 agosto 1999.                   
3. Il procedimento di rinnovo delle utenze previste al comma 1 e'               
soggetto alla pubblicazione della domanda e al rilascio del parere              
della competente Autorita' di bacino.                                           
4. I prelievi di acqua previsti dall'articolo 42, comma 1, del                  
regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la               
disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica) sono              
assentiti a favore dell'Agenzia di ambito di cui alla legge regionale           
n. 25 del 1999 territorialmente competente rispetto all'ubicazione              
dell'opera di presa.                                                            
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prelievi           
di acqua rientranti nel perimetro di parchi naturali e a quelli da              
sottoporre a screening o a valutazione d'impatto ambientale, per i              
quali trova applicazione la disciplina prevista agli articoli 38 e 39           
del regolamento regionale n. 41 del 2001.                                       
NOTE ALL'ART. 50                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della              
Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 concernente Regolamento recante             
norme per l'attuazione di talune disposizioni della L. 5 gennaio                
1994, n. 36, in materia di risorse idriche e' il seguente:                      
"Art. 1 - Demanio idrico                                                        
omissis                                                                         
4. Per le acque pubbliche di cui all'articolo 1 della Legge 5/1/1994,           
n. 36, e al presente regolamento non iscritte negli elenchi delle               
acque pubbliche, puo' essere chiesto il riconoscimento o la                     
concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del Regio Decreto               
11/12/1933, n. 1775, entro un anno dalla data di entrata in vigore              
del presente regolamento.".                                                     
Comma 4                                                                         
2) Il testo dell'art. 42, comma 1, del regolamento regionale 20                 
novembre 2001, n. 41 concernente Regolamento per la disciplina del              
procedimento di concessione di acqua pubblica e' il seguente:                   
"Art. 42 - Norme speciali                                                       
1. L'acqua pubblica destinata ad uso consumo umano, erogata a terzi             
mediante il servizio idrico integrato di cui alla  Legge n. 36/1994 e           
alla L.R. 6/9/1999, n. 25, e' concessa all'Agenzia di ambito                    
competente per territorio, se costituita, ovvero al Comune ove e'               
ubicata l'opera di presa quale referente di tutti i comuni che                  
beneficiano dell'approvvigionamento della risorsa derivata. Tale                
risorsa puo' essere altresi' concessa a soggetti titolari di sistemi            
di captazione, adduzione e distribuzione primaria fornitori del                 
servizio idrico integrato.                                                      
omissis".                                                                       
3) La legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 concerne Delimitazione            
degli a'mbiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di                 
cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio              
idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani.                 
Comma 5                                                                         
4) Il testo dell'art. 38 del regolamento regionale 20 novembre 2001,            
n. 41 concernente Regolamento per la disciplina del procedimento di             
concessione di acqua pubblica e' il seguente:                                   
"Art. 38 - Procedimento di rilascio della concessione preferenziale             
1. La domanda di concessione preferenziale si intende validamente               
presentata se pervenuta al Servizio entro il termine previsto dalla             
legge.                                                                          
2. Qualora il responsabile del procedimento rilevi la incompletezza             
della domanda e della documentazione presentata rispetto a quanto               
previsto dagli articoli 6 o 36, invita il richiedente a                         
regolarizzarla. Il mancato adempimento comporta, ai sensi dell'art.             
7, l'improcedibilita' della domanda, da dichiararsi con atto formale,           
con il quale viene disposta altresi' l'immediata cessazione                     
dell'utenza. Analogo provvedimento viene adottato per le domande                
pervenute dopo la scadenza del termine.                                         
3. Il Servizio, effettuate le verifiche di congruita' dei prelievi              
dichiarati e della portata richiesta rispetto sia all'utilizzo                  
effettivamente esercitato nel 1999, anno in cui tutte le acque sono             
diventate pubbliche, sia alla destinazione d'uso, predispone un                 
elenco delle domande procedibili, contenente gli elementi utili ad              
individuare la derivazione quali i dati identificativi del                      
richiedente, il luogo di presa e di eventuale restituzione, l'uso               
della risorsa, la portata massima e media richiesta, il volume annuo            
presunto espresso in metri cubi (quando coerente con la destinazione            
d'uso), la portata media e massima da assentire in concessione,                 
l'importo del canone, distinguendo:                                             
a) utenze da acque sotterranee su base comunale;                                
b) utenze da acque superficiali con riferimento al corso d'acqua e/o            
al bacino idrografico.                                                          
4. Gli elenchi di cui al comma 3 sono inviati all'Autorita' di bacino           
competente per l'espressione del parere di cui all'art. 9 ed agli               
Enti gestori dei parchi e delle aree protette per il parere previsto            
dall'art. 25, comma 2 della Legge 36/94.                                        
5. Il Servizio procede contestualmente alla pubblicazione all'Albo              
pretorio degli elenchi di cui al comma 3, ai fini della presentazione           
di eventuali osservazioni e opposizioni da parte di titolari di                 
interessi pubblici o privati nonche' di portatori di interessi                  
diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un            
pregiudizio.                                                                    
6. Il Servizio, acquisiti i pareri di cui al comma 4 e dando atto               
delle osservazioni ed opposizioni pervenute, adotta i provvedimenti             
di concessione, assentendo i prelievi, limitatamente al quantitativo            
di acqua o di forza motrice effettivamente utilizzato, nonche'                  
prevedendo prescrizioni in ordine al raggiungimento dell'equilibrio             
del bilancio idrico e i rilasci volti a garantire il minimo deflusso            
vitale del corso d'acqua interessato dalla concessione. Il                      
provvedimento di concessione stabilisce il canone da corrispondere              
annualmente. Il pagamento del canone decorre dal 10 agosto 1999, ai             
sensi dell'art. 23, comma 6-bis del DLgs 152/99.                                
7. Le domande di concessione preferenziale rientranti nell'ambito di            
applicazione del Capo III Valutazione di impatto ambientale seguono             
la disciplina ivi prevista.                                                     
8. I procedimenti riconducibili alla fattispecie della concessione              
preferenziale per i quali l'istruttoria sia gia' stata avviata alla             
data di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi ai             
sensi dell'art. 43.".                                                           
5) Il testo dell'art. 39 del regolamento regionale 20 novembre 2001,            
n. 41 concernente Regolamento per la disciplina del procedimento di             
concessione di acqua pubblica e' il seguente:                                   
"Art. 39 - Procedimento di riconoscimento di antico diritto                     
1. Le domande di riconoscimento si intendono validamente presentate             
se pervenute al Servizio entro il termine previsto dalla legge. Alla            
domanda deve essere allegata copia del titolo legittimante l'uso o              
dei documenti atti a provare l'uso per tutto il trentennio anteriore            
all'entrata in vigore della Legge 10/8/1884, n. 2644.                           
2. Le domande di riconoscimento sono soggette al medesimo                       
procedimento previsto per le concessioni preferenziali, con omissione           
della fase relativa alla pubblicazione all'Albo pretorio.                       
3. Qualora il Servizio valuti la documentazione presentata non idonea           
a costituire titolo per il riconoscimento di antico diritto, la                 
domanda di riconoscimento e' considerata quale domanda per il                   
rilascio di concessione preferenziale.".                                        

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina