REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

          TITOLO IV                                                             
       ORGANIZZAZIONE REGIONALE. NOMINE                                         
           CAPO III                                                             
      Controlli sugli atti degli enti regionali                                 
          Art. 50                                                               
Modalita' del controllo                                                         
1. Gli atti soggetti al controllo di cui all'articolo 49 sono                   
trasmessi, entro trenta giorni dall'adozione, alla direzione generale           
regionale competente per materia e divengono esecutivi se, nel                  
termine di trenta giorni dal ricevimento, la Giunta regionale non ne            
pronunci, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di                
legittimita'.                                                                   
2. L'esecutivita' rimane sospesa se entro lo stesso termine la Giunta           
chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso              
l'atto diviene esecutivo se entro trenta giorni dal ricevimento di              
quanto richiesto non venga pronunciato l'annullamento. In ogni caso             
l'atto puo' divenire esecutivo anche prima del termine quando la                
Giunta comunichi di non aver riscontrato vizi di legittimita'.                  

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina