REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

          TITOLO IV                                                             
       ORGANIZZAZIONE REGIONALE. NOMINE                                         
           CAPO III                                                             
      Controlli sugli atti degli enti regionali                                 
          Art. 49                                                               
Controlli sulle Partecipanze agrarie,                                           
sull'Istituto per i beni artistici,                                             
culturali e naturali dell'Emilia-Romagna,                                       
sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui Consorzi           
di bonifica                                                                     
e sui Consorzi fitosanitari provinciali -                                       
Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995                                   
1. Fino all'entrata in vigore di nuova disciplina della materia, la             
Giunta regionale esercita il controllo preventivo di legittimita'               
sulle deliberazioni:                                                            
a) dei Consorzi di bonifica aventi ad oggetto bilanci preventivi e              
relative variazioni, conti consuntivi, regolamenti, piante organiche,           
assunzioni di personale, criteri di classifica e piani di riparto               
della contribuenza;                                                             
b) delle Partecipanze agrarie dell'Emilia-Romagna concernenti gli               
statuti ed i regolamenti, ferma restando l'eventuale applicazione del           
Titolo III, Capo II, della legge regionale n. 24 del 1994;                      
c) dei Consorzi fitosanitari provinciali aventi ad oggetto bilanci              
preventivi e relative variazioni, conti consuntivi, regolamenti,                
piante organiche, assunzioni di personale e contribuzione da porre a            
carico dei consorziati;                                                         
d) dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali                     
dell'Emilia-Romagna, previsti dall'articolo 12, comma 2 della legge             
regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni           
artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna);                  
e) delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza                      
concernenti i bilanci preventivi e relative variazioni, i conti                 
consuntivi, i regolamenti, nonche' le altre deliberazioni che i                 
Consigli di amministrazione intendano sottoporre a tale controllo con           
decisione adottata nella medesima seduta della loro approvazione,               
fino alla conclusione dei procedimenti di trasformazione di cui                 
all'articolo 23 della legge regionale n. 2 del 2003.                            
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 29 del             
1995 e' aggiunto il seguente comma:                                             
"4 bis. La Giunta regionale presenta annualmente una relazione al               
Consiglio regionale sull'attivita' svolta dall'Istituto per i beni              
artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.".                 
3. Il comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale n. 29 del 1995 e'           
sostituito dal seguente:                                                        
"7. Il Direttore, nell'ambito degli stanziamenti definiti dal                   
Consiglio direttivo, per esigenze speciali o in casi eccezionali,               
puo' conferire incarichi di prestazioni intellettuali ai sensi                  
dell'art. 2230 e seguenti del Codice Civile. L'incarico puo' essere             
conferito quando ricorrono le stesse condizioni ed entro i medesimi             
limiti che la legge regionale stabilisce per il conferimento di                 
incarichi propri della Regione.".                                               
4. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 29 del 1995             
e' sostituito dal seguente:                                                     
"2. Salvo quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale esercita             
il controllo sugli atti del Consiglio direttivo dell'Istituto e,                
comunque, sugli atti di indirizzo, di nomina dei dirigenti, di                  
acquisto e alienazione immobiliare, delle relative permute, di                  
appalto e di concessione che impegnino il bilancio dell'Istituto per            
una pluralita' di anni. Il controllo comporta la verifica della                 
legittimita' di tali atti ivi compresa la loro conformita' agli atti            
di indirizzo emanati a norma dell'art. 2.".                                     
NOTE ALL'ART. 49                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il Titolo III, Capo II, della legge regionale 27 maggio 1994, n.             
24 concernente Disciplina delle nomine di competenza regionale e                
della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni                         
sull'organizzazione regionale e' il seguente:                                   
"TITOLO III - DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE                        
CAPO II - Indirizzi e vigilanza nei confronti degli enti, istituti e            
aziende dipendenti dalla Regione"                                               
2) Il testo dell'art.12, comma 2, della legge regionale 10 aprile               
1995, n. 29 concernente Riordinamento dell'Istituto dei beni                    
artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna e' il              
seguente:                                                                       
"Art. 12 - Controlli sui bilanci e sugli atti. Vigilanza                        
omissis                                                                         
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, il controllo sugli atti                   
dell'Istituto e' esercitato dal Comitato regionale di controllo, con            
le modalita' previste dalla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7. Il controllo            
del Comitato comporta la verifica della legittimita' degli atti,                
compresa la loro conformita' agli atti di indirizzo emanati a norma             
dell'art. 2. Sono comunque soggetti al controllo del Comitato: la               
nomina dei dirigenti ove si utilizzi la facolta' prevista dal                   
precedente art. 8, comma 4, le convenzioni o i contratti di ricerca             
con istituti ed enti specializzati, gli incarichi di prestazione                
d'opera intellettuale, gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le            
relative permute, gli appalti e le concessioni. Gli atti sono inviati           
al controllo entro trenta giorni dalla loro adozione, a pena di                 
decadenza.                                                                      
omissis".                                                                       
3) Il testo dell'art. 23 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2              
concernente Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per            
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi                  
sociali e' il seguente:                                                         
"Art. 23 - Trasformazione delle Istituzioni - Estinzione                        
1. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore                
della presente legge, stabilisce con direttiva i parametri, comprese            
le dimensioni, per la trasformazione delle Istituzioni in Azienda,              
sulla base dei seguenti elementi:                                               
a) il territorio servito dall'Azienda;                                          
b) la tipologia dei servizi;                                                    
c) la complessita' ed innovativita' delle attivita' svolte;                     
d) il numero e la tipologia degli utenti;                                       
e) il volume di bilancio;                                                       
f) il patrimonio mobiliare ed immobiliare.                                      
2. La Giunta regionale stabilisce le procedure da seguire per la                
trasformazione, fusione ed estinzione delle Istituzioni.                        
3. Le Istituzioni, entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'atto              
della Giunta regionale indicato al comma 2, presentano alla Regione             
un piano di trasformazione o di fusione con altra Istituzione, al               
fine della costituzione della nuova Azienda, accompagnato da una                
proposta di statuto. Trascorso tale termine la Regione procede alla             
nomina di un commissario che provvede in via sostitutiva.                       
4. Le Istituzioni che intendono trasformarsi in persone giuridiche di           
diritto privato deliberano la trasformazione entro il termine                   
definito al comma 3.                                                            
5. L'Istituzione si trasforma in Azienda quando:                                
a) svolge direttamente attivita' socio-assistenziale o                          
socio-sanitaria, anche associata all'erogazione di contributi                   
economici;                                                                      
b) opera prevalentemente in ambito scolastico e non ha requisiti                
previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16               
febbraio 1990 (Direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento              
della personalita' giuridica di diritto privato alle Istituzioni                
pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed                  
infraregionale);                                                                
c) in assenza dei parametri per la trasformazione, presenta, anche              
con altre Istituzioni, un piano di riorganizzazione o di risanamento            
che puo' prevedere fusioni.                                                     
6. L'Istituzione puo' trasformarsi in Associazione o Fondazione                 
quando:                                                                         
a) possiede i requisiti previsti dal DPCM 16 febbraio 1990;                     
b) svolge attivita' socio-assistenziali ed educative, ma non possiede           
le dimensioni sufficienti per trasformarsi in Azienda;                          
c) non svolge prioritariamente attivita' socio-assistenziali ed                 
educative rispetto ad altre attivita'.                                          
7. L'Istituzione e' estinta quando non rientra nei casi di cui al               
comma 5 e:                                                                      
a) non ha i requisiti previsti per la trasformazione in Azienda                 
oppure in Associazione o Fondazione;                                            
b) non provvede alla fusione con altra Istituzione entro i termini              
stabiliti al comma 3.                                                           
8. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle Istituzioni estinte             
viene destinato, in base agli statuti vigenti o nel caso questi non             
prevedano disposizioni specifiche, ad altre Aziende con analoghe                
finalita' presenti nell'ambito territoriale di attivita' o, in                  
assenza di queste, al Comune sede dell'Istituzione estinta o, qualora           
l'attivita' si svolga in un comune diverso da quello ove ha sede                
l'Istituzione, al Comune nel quale si svolge l'attivita' prevalente,            
con vincolo di destinazione del patrimonio al raggiungimento delle              
finalita' socio-assistenziali dell'Istituzione stessa.                          
9. I Consorzi, costituiti ai sensi dell'articolo 61 della legge 17              
luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle Istituzioni pubbliche di assistenza           
e beneficenza), deliberano entro il termine stabilito al comma 3, la            
trasformazione della loro forma giuridica nel rispetto della volonta'           
dei fondatori.".                                                                
4) Il testo dell'art.12, comma 4, della legge regionale 10 aprile               
1995, n. 29 concernente Riordinamento dell'Istituto dei beni                    
artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna e' il              
seguente:                                                                       
"Art. 12 - Controlli sui bilanci e sugli atti. Vigilanza                        
omissis                                                                         
4. Al fine di assicurare la regolarita' della gestione e la                     
conformita' dell'azione dell'Istituto agli indirizzi fissati, la                
Giunta regionale, ai sensi delle disposizioni del Titolo III, Capo II           
della L.R. n. 24 del 1994, esercita la vigilanza sull'Istituto anche            
mediante apposite ispezioni o specifiche richieste al Collegio dei              
revisori.".                                                                     
5) Il testo dell'art. 8, comma 7, della legge regionale 10 aprile               
1995, n. 29 concernente Riordinamento dell'Istituto dei beni                    
artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna e' il              
seguente:                                                                       
"Art. 8 - Strutture organizzative e personale dell'Istituto                     
omissis                                                                         
7. Il Consiglio direttivo, per esigenze speciali o in casi                      
eccezionali, puo' conferire incarichi di prestazione d'opera                    
intellettuale ai sensi dell'art. 2230 e seguenti del codice civile.             
L'incarico puo' essere conferito quando ricorrono le stesse                     
condizioni, ed entro i medesimi limiti, che la legge regionale                  
stabilisce per il conferimento di incarichi propri della Regione.               
omissis.".                                                                      
6) Il testo dell'art.12, comma 2, della legge regionale 10 aprile               
1995, n. 29 concernente Riordinamento dell'Istituto dei beni                    
artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna e' il              
seguente:                                                                       
"Art. 12 - Controlli sui bilanci e sugli atti. Vigilanza                        
omissis                                                                         
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, il controllo sugli atti                   
dell'Istituto e' esercitato dal Comitato regionale di controllo, con            
le modalita' previste dalla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7. Il controllo            
del Comitato comporta la verifica della legittimita' degli atti,                
compresa la loro conformita' agli atti di indirizzo emanati a norma             
dell'art. 2. Sono comunque soggetti al controllo del Comitato: la               
nomina dei dirigenti ove si utilizzi la facolta' prevista dal                   
precedente art. 8, comma 4, le convenzioni o i contratti di ricerca             
con istituti ed enti specializzati, gli incarichi di prestazione                
d'opera intellettuale, gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le            
relative permute, gli appalti e le concessioni. Gli atti sono inviati           
al controllo entro trenta giorni dalla loro adozione, a pena di                 
decadenza.                                                                      
omissis.".                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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