LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE REGIONALE. NOMINE
CAPO III
Controlli sugli atti degli enti regionali
Art. 49
Controlli sulle Partecipanze agrarie,
sull'Istituto per i beni artistici,
culturali e naturali dell'Emilia-Romagna,
sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui Consorzi
di bonifica
e sui Consorzi fitosanitari provinciali -
Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995
1. Fino all'entrata in vigore di nuova disciplina della materia, la
Giunta regionale esercita il controllo preventivo di legittimita'
sulle deliberazioni:
a) dei Consorzi di bonifica aventi ad oggetto bilanci preventivi e
relative variazioni, conti consuntivi, regolamenti, piante organiche,
assunzioni di personale, criteri di classifica e piani di riparto
della contribuenza;
b) delle Partecipanze agrarie dell'Emilia-Romagna concernenti gli
statuti ed i regolamenti, ferma restando l'eventuale applicazione del
Titolo III, Capo II, della legge regionale n. 24 del 1994;
c) dei Consorzi fitosanitari provinciali aventi ad oggetto bilanci
preventivi e relative variazioni, conti consuntivi, regolamenti,
piante organiche, assunzioni di personale e contribuzione da porre a
carico dei consorziati;
d) dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali
dell'Emilia-Romagna, previsti dall'articolo 12, comma 2 della legge
regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni
artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna);
e) delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
concernenti i bilanci preventivi e relative variazioni, i conti
consuntivi, i regolamenti, nonche' le altre deliberazioni che i
Consigli di amministrazione intendano sottoporre a tale controllo con
decisione adottata nella medesima seduta della loro approvazione,
fino alla conclusione dei procedimenti di trasformazione di cui
all'articolo 23 della legge regionale n. 2 del 2003.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 29 del
1995 e' aggiunto il seguente comma:
"4 bis. La Giunta regionale presenta annualmente una relazione al
Consiglio regionale sull'attivita' svolta dall'Istituto per i beni
artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.".
3. Il comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale n. 29 del 1995 e'
sostituito dal seguente:
"7. Il Direttore, nell'ambito degli stanziamenti definiti dal
Consiglio direttivo, per esigenze speciali o in casi eccezionali,
puo' conferire incarichi di prestazioni intellettuali ai sensi
dell'art. 2230 e seguenti del Codice Civile. L'incarico puo' essere
conferito quando ricorrono le stesse condizioni ed entro i medesimi
limiti che la legge regionale stabilisce per il conferimento di
incarichi propri della Regione.".
4. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 29 del 1995
e' sostituito dal seguente:
"2. Salvo quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale esercita
il controllo sugli atti del Consiglio direttivo dell'Istituto e,
comunque, sugli atti di indirizzo, di nomina dei dirigenti, di
acquisto e alienazione immobiliare, delle relative permute, di
appalto e di concessione che impegnino il bilancio dell'Istituto per
una pluralita' di anni. Il controllo comporta la verifica della
legittimita' di tali atti ivi compresa la loro conformita' agli atti
di indirizzo emanati a norma dell'art. 2.".
NOTE ALL'ART. 49
Comma 1
1) Il Titolo III, Capo II, della legge regionale 27 maggio 1994, n.
24 concernente Disciplina delle nomine di competenza regionale e
della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni
sull'organizzazione regionale e' il seguente:
"TITOLO III - DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE
CAPO II - Indirizzi e vigilanza nei confronti degli enti, istituti e
aziende dipendenti dalla Regione"
2) Il testo dell'art.12, comma 2, della legge regionale 10 aprile
1995, n. 29 concernente Riordinamento dell'Istituto dei beni
artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna e' il
seguente:
"Art. 12 - Controlli sui bilanci e sugli atti. Vigilanza
omissis
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, il controllo sugli atti
dell'Istituto e' esercitato dal Comitato regionale di controllo, con
le modalita' previste dalla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7. Il controllo
del Comitato comporta la verifica della legittimita' degli atti,
compresa la loro conformita' agli atti di indirizzo emanati a norma
dell'art. 2. Sono comunque soggetti al controllo del Comitato: la
nomina dei dirigenti ove si utilizzi la facolta' prevista dal
precedente art. 8, comma 4, le convenzioni o i contratti di ricerca
con istituti ed enti specializzati, gli incarichi di prestazione
d'opera intellettuale, gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le
relative permute, gli appalti e le concessioni. Gli atti sono inviati
al controllo entro trenta giorni dalla loro adozione, a pena di
decadenza.
omissis".
3) Il testo dell'art. 23 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2
concernente Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali e' il seguente:
"Art. 23 - Trasformazione delle Istituzioni - Estinzione
1. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, stabilisce con direttiva i parametri, comprese
le dimensioni, per la trasformazione delle Istituzioni in Azienda,
sulla base dei seguenti elementi:
a) il territorio servito dall'Azienda;
b) la tipologia dei servizi;
c) la complessita' ed innovativita' delle attivita' svolte;
d) il numero e la tipologia degli utenti;
e) il volume di bilancio;
f) il patrimonio mobiliare ed immobiliare.
2. La Giunta regionale stabilisce le procedure da seguire per la
trasformazione, fusione ed estinzione delle Istituzioni.
3. Le Istituzioni, entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'atto
della Giunta regionale indicato al comma 2, presentano alla Regione
un piano di trasformazione o di fusione con altra Istituzione, al
fine della costituzione della nuova Azienda, accompagnato da una
proposta di statuto. Trascorso tale termine la Regione procede alla
nomina di un commissario che provvede in via sostitutiva.
4. Le Istituzioni che intendono trasformarsi in persone giuridiche di
diritto privato deliberano la trasformazione entro il termine
definito al comma 3.
5. L'Istituzione si trasforma in Azienda quando:
a) svolge direttamente attivita' socio-assistenziale o
socio-sanitaria, anche associata all'erogazione di contributi
economici;
b) opera prevalentemente in ambito scolastico e non ha requisiti
previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
febbraio 1990 (Direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento
della personalita' giuridica di diritto privato alle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed
infraregionale);
c) in assenza dei parametri per la trasformazione, presenta, anche
con altre Istituzioni, un piano di riorganizzazione o di risanamento
che puo' prevedere fusioni.
6. L'Istituzione puo' trasformarsi in Associazione o Fondazione
quando:
a) possiede i requisiti previsti dal DPCM 16 febbraio 1990;
b) svolge attivita' socio-assistenziali ed educative, ma non possiede
le dimensioni sufficienti per trasformarsi in Azienda;
c) non svolge prioritariamente attivita' socio-assistenziali ed
educative rispetto ad altre attivita'.
7. L'Istituzione e' estinta quando non rientra nei casi di cui al
comma 5 e:
a) non ha i requisiti previsti per la trasformazione in Azienda
oppure in Associazione o Fondazione;
b) non provvede alla fusione con altra Istituzione entro i termini
stabiliti al comma 3.
8. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle Istituzioni estinte
viene destinato, in base agli statuti vigenti o nel caso questi non
prevedano disposizioni specifiche, ad altre Aziende con analoghe
finalita' presenti nell'ambito territoriale di attivita' o, in
assenza di queste, al Comune sede dell'Istituzione estinta o, qualora
l'attivita' si svolga in un comune diverso da quello ove ha sede
l'Istituzione, al Comune nel quale si svolge l'attivita' prevalente,
con vincolo di destinazione del patrimonio al raggiungimento delle
finalita' socio-assistenziali dell'Istituzione stessa.
9. I Consorzi, costituiti ai sensi dell'articolo 61 della legge 17
luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle Istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza), deliberano entro il termine stabilito al comma 3, la
trasformazione della loro forma giuridica nel rispetto della volonta'
dei fondatori.".
4) Il testo dell'art.12, comma 4, della legge regionale 10 aprile
1995, n. 29 concernente Riordinamento dell'Istituto dei beni
artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna e' il
seguente:
"Art. 12 - Controlli sui bilanci e sugli atti. Vigilanza
omissis
4. Al fine di assicurare la regolarita' della gestione e la
conformita' dell'azione dell'Istituto agli indirizzi fissati, la
Giunta regionale, ai sensi delle disposizioni del Titolo III, Capo II
della L.R. n. 24 del 1994, esercita la vigilanza sull'Istituto anche
mediante apposite ispezioni o specifiche richieste al Collegio dei
revisori.".
5) Il testo dell'art. 8, comma 7, della legge regionale 10 aprile
1995, n. 29 concernente Riordinamento dell'Istituto dei beni
artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna e' il
seguente:
"Art. 8 - Strutture organizzative e personale dell'Istituto
omissis
7. Il Consiglio direttivo, per esigenze speciali o in casi
eccezionali, puo' conferire incarichi di prestazione d'opera
intellettuale ai sensi dell'art. 2230 e seguenti del codice civile.
L'incarico puo' essere conferito quando ricorrono le stesse
condizioni, ed entro i medesimi limiti, che la legge regionale
stabilisce per il conferimento di incarichi propri della Regione.
omissis.".
6) Il testo dell'art.12, comma 2, della legge regionale 10 aprile
1995, n. 29 concernente Riordinamento dell'Istituto dei beni
artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna e' il
seguente:
"Art. 12 - Controlli sui bilanci e sugli atti. Vigilanza
omissis
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, il controllo sugli atti
dell'Istituto e' esercitato dal Comitato regionale di controllo, con
le modalita' previste dalla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7. Il controllo
del Comitato comporta la verifica della legittimita' degli atti,
compresa la loro conformita' agli atti di indirizzo emanati a norma
dell'art. 2. Sono comunque soggetti al controllo del Comitato: la
nomina dei dirigenti ove si utilizzi la facolta' prevista dal
precedente art. 8, comma 4, le convenzioni o i contratti di ricerca
con istituti ed enti specializzati, gli incarichi di prestazione
d'opera intellettuale, gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le
relative permute, gli appalti e le concessioni. Gli atti sono inviati
al controllo entro trenta giorni dalla loro adozione, a pena di
decadenza.
omissis.".