LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 49
Contributi per spese di investimento e sviluppo -
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 1988
1. Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 2 aprile 1988,
n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali) dopo
la parola "contributi" sono soppresse le seguenti parole: "in conto
capitale".
2. Dopo la prima frase del comma 2 dell'articolo 35 della legge
regionale n. 11 del 1988 e' inserita la seguente frase: "Analoghi
contributi possono essere altresi' concessi agli Enti locali soci dei
consorzi di gestione dei parchi e delle riserve per le medesime
finalita'.".
NOTE ALL'ART. 49
Comma 1
1) Il testo del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 2
aprile 1988, n. 11 concernente Disciplina dei parchi regionali e
delle riserve naturali e' il seguente:
"Art. 35 - Contributi per spese di investimento e sviluppo
1. La Regione concede contributi in conto capitale per le spese di
redazione di piani territoriali dei parchi e dei programmi di
gestione delle riserve agli enti incaricati ai sensi della presente
legge.
omissis".
2) Il testo del comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 2
aprile 1988, n. 11 concernente Disciplina dei parchi regionali e
delle riserve naturali e' il seguente:
"Art. 35 - Contributi per spese di investimento e sviluppo
omissis
2. La Regione concede altresi' contributi agli enti di gestione dei
parchi regionali, delle riserve naturali e delle aree di riequilibro
ecologico per la realizzazione di progetti, anche privati,
finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle risorse
ambientali ed allo sviluppo socio-economico del territorio, ivi
comprese la ricerca scientifica, l'educazione ambientale, la
conoscenza del parco e le acquisizioni immobiliari effettuate per le
stesse finalita'.".