REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

          Art. 49                                                               
Contributi per spese di investimento e sviluppo -                               
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 1988                                   
1. Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 2 aprile 1988,             
n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali) dopo           
la parola "contributi" sono soppresse le seguenti parole: "in conto             
capitale".                                                                      
2. Dopo la prima frase del comma 2 dell'articolo 35 della legge                 
regionale n. 11 del 1988 e' inserita la seguente frase: "Analoghi               
contributi possono essere altresi' concessi agli Enti locali soci dei           
consorzi di gestione dei parchi e delle riserve per le medesime                 
finalita'.".                                                                    
NOTE ALL'ART. 49                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 2                
aprile 1988, n. 11 concernente Disciplina dei parchi regionali e                
delle riserve naturali e' il seguente:                                          
"Art. 35 - Contributi per spese di investimento e sviluppo                      
1. La Regione concede contributi in conto capitale per le spese di              
redazione di piani territoriali dei parchi e dei programmi di                   
gestione delle riserve agli enti incaricati ai sensi della presente             
legge.                                                                          
omissis".                                                                       
2) Il testo del comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 2                
aprile 1988, n. 11 concernente Disciplina dei parchi regionali e                
delle riserve naturali e' il seguente:                                          
"Art. 35 - Contributi per spese di investimento e sviluppo                      
omissis                                                                         
2. La Regione concede altresi' contributi agli enti di gestione dei             
parchi regionali, delle riserve naturali e delle aree di riequilibro            
ecologico per la realizzazione di progetti, anche privati,                      
finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle risorse                     
ambientali ed allo sviluppo socio-economico del territorio, ivi                 
comprese la ricerca scientifica, l'educazione ambientale, la                    
conoscenza del parco e le acquisizioni immobiliari effettuate per le            
stesse finalita'.".                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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