REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

        TITOLO II                                                               
     DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE                                           
            CAPO IV                                                             
      Disposizioni varie                                                        
          Art. 48                                                               
Disposizioni relative all'installazione di infrastrutture                       
di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici                        
1. Per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica           
per impianti radioelettrici continuano a trovare applicazione senza             
soluzione di continuita' le disposizioni di cui alla legge regionale            
25 novembre 2002, n. 30 (Norme concernenti la localizzazione di                 
impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per             
la telefonia mobile).                                                           
NOTA ALL'ART. 48                                                                
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 25 novembre 2002, n. 30 concerne Norma                    
concernente la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio           
e televisiva e di impianti per la telefonia mobile.                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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