LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 48
Finanziamento dei Consorzi di bonifica
1. La Regione puo' finanziare con risorse regionali i Consorzi di
bonifica qualora operino quali soggetti attuatori di opere e lavori
pubblici di competenza regionale ai sensi della legge regionale 24
marzo 2000, n. 22 (Norme in materia di territorio, ambiente e
infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21
aprile 1999, n. 3).
2. Le opere realizzate ai sensi del comma 1 sono di proprieta' della
Regione e fanno parte del demanio regionale.
NOTA ALL'ART. 48
Comma 1
1) La legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 concerne Norme in materia
di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e
modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.