REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

          Art. 48                                                               
Finanziamento dei Consorzi di bonifica                                          
1. La Regione puo' finanziare con risorse regionali i Consorzi di               
bonifica qualora operino quali soggetti attuatori di opere e lavori             
pubblici di competenza regionale ai sensi della legge regionale 24              
marzo 2000, n. 22 (Norme in materia di territorio, ambiente e                   
infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21            
aprile 1999, n. 3).                                                             
2. Le opere realizzate ai sensi del comma 1 sono di proprieta' della            
Regione e fanno parte del demanio regionale.                                    
NOTA ALL'ART. 48                                                                
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 concerne Norme in materia            
di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e             
modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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