REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

        TITOLO II                                                               
     DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE                                           
          CAPO III                                                              
     Modificazioni di leggi regionali                                           
          Art. 47                                                               
Integrazione alla legge regionale n. 25 del 1999                                
1. Dopo l'articolo 25 bis della legge regionale n. 25 del 1999 e'               
aggiunto il seguente:                                                           
"Art. 25 ter                                                                    
Metodo tariffario                                                               
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale e' stabilito il            
metodo per definire la tariffa relativa al servizio idrico integrato            
ed alla gestione dei rifiuti, sentite le organizzazioni economiche,             
sociali e sindacali maggiormente rappresentative sul territorio                 
regionale e previo parere della Commissione consiliare competente.              
2. Il metodo e' determinato tenendo conto di meccanismi incentivanti            
il risparmio delle risorse ambientali per la sostenibilita' dello               
sviluppo, della qualita' del servizio fornito, delle opere e degli              
adeguamenti necessari al servizio, dell'entita' dei costi di gestione           
e dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito in modo           
che sia assicurata la copertura dei costi di investimento e di                  
esercizio, nonche' di quanto previsto dall'articolo 14, commi 4 e 4             
bis della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di               
risorse idriche).                                                               
3. Il metodo dovra' tenere conto degli oneri relativi alla tutela               
della risorsa idrica nel territorio montano al fine di favorire la              
riproducibilita' della risorsa nel tempo e il conseguimento di un pi            
elevato livello di qualita'. I suddetti fondi sono assegnati dalle              
Agenzie d'Ambito alle Province sulla base di accordi di programma per           
contribuire all'attuazione di specifici interventi connessi alla                
tutela e alla produzione delle risorse. In particolare, le attivita'            
sono esclusivamente finalizzate alla manutenzione ordinaria del                 
territorio montano, intendendosi per tale il complesso di quegli                
interventi solitamente di piccola dimensione, caratterizzati dalla              
continuita' e periodicita' dell'azione e volti al mantenimento della            
funzionalita' degli elementi territoriali sia naturali e sia di                 
origine antropica.                                                              
4. Per le successive determinazioni della tariffa il metodo tiene               
conto degli obiettivi di miglioramento della produttivita' e della              
qualita' del servizio fornito e del tasso di inflazione                         
programmato.".                                                                  
NOTE ALL'ART. 47                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 25 bis della legge regionale 6 settembre 1999,            
n. 25 concernente Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e            
disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per                  
l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di                
gestione dei rifiuti urbani e' il seguente:                                     
"Art. 25 bis - Sanzioni                                                         
1. Gli Enti locali che non provvedono agli adempimenti previsti dalla           
presente legge sono esclusi dai finanziamenti regionali di                      
settore.".                                                                      
2) Il testo dell'art. 14, commi 4 e 4 bis, della legge 5 gennaio                
1994, n. 36 concernente Disposizioni in materia di risorse idriche e'           
il seguente:                                                                    
"Art. 14 - Tariffa del servizio di fognatura e depurazione                      
omissis                                                                         
4. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente             
articolo e' determinata sulla base della qualita' e della quantita'             
delle acque reflue scaricate. E' fatta salva la possibilita' di                 
determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono           
direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica                      
fognatura.                                                                      
4-bis. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o gia'           
usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali e'             
ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua              
reflua o gia' usata. La riduzione si determina applicando alla                  
tariffa un correttivo che tiene conto della quantita' di acqua                  
riutilizzata e della quantita' delle acque primarie impiegate".                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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