REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

        TITOLO II                                                               
     DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE                                           
          CAPO III                                                              
     Modificazioni di leggi regionali                                           
          Art. 46                                                               
Modifica all'articolo 18 bis                                                    
della legge regionale n. 25 del 1999                                            
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 bis della legge regionale n. 25             
del 1999 sono aggiunti i seguenti:                                              
"1 bis. Nella convenzione per l'affidamento del servizio sono fissati           
gli standard di prestazione e di qualita' che i gestori devono                  
assicurare nello svolgimento delle attivita' di raccolta anche                  
differenziata e di avvio al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti,           
nonche' le penali per le eventuali inadempienze contrattuali. Gli               
standard di prestazione e di qualita' devono essere funzionali al               
raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata indicato nel            
piano d'ambito, che non puo' comunque essere inferiore alla                     
percentuale stabilita dalla normativa vigente.                                  
1 ter. La Giunta regionale negli indirizzi e linee guida di cui                 
all'articolo 8 sexies, comma 1, lettera a) definisce anche i criteri            
per la quantificazione e la finalizzazione delle penali introitate              
dall'Agenzia. Gli introiti derivanti dall' applicazione delle penali            
suddette, qualora si riscontri il mancato raggiungimento della                  
percentuale di raccolta differenziata prevista dalla normativa                  
vigente, sono destinati al finanziamento di iniziative di sostegno e            
sviluppo della raccolta differenziata medesima, individuate in un               
apposito programma e concordate tra Agenzia d'ambito ed ente gestore.           
Il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e'                  
verificato annualmente dall'Osservatorio regionale sui rifiuti sulla            
base delle modalita' e dei criteri di calcolo fissati dalla Giunta              
regionale con proprio atto.".                                                   
NOTE ALL'ART. 46                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 18 bis, comma 1, della legge regionale 6                  
settembre 1999, n. 25 concernente Delimitazione degli a'mbiti                   
territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra              
gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e            
del Servizio di gestione dei rifiuti urbani e' il seguente:                     
"Art. 18 bis - Gestione imprenditoriale del Servizio di gestione dei            
rifiuti urbani                                                                  
1. Con la stipulazione della convenzione di cui all'articolo 16,                
comma 1, lettera c) l'Agenzia subentra ai Comuni nel rapporto con le            
forme di gestione.                                                              
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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