LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE REGIONALE. NOMINE
CAPO II
Nomine di competenza regionale
Art. 46
Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1994
1. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 5 e gli articoli 6 e 7
della legge regionale n. 24 del 1994.
NOTE ALL'ART. 46
Comma 1
1) Il testo dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge regionale 27 maggio
1994, n. 24 concernente Disciplina delle nomine di competenza
regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni
sull'organizzazione regionale e' il seguente:
"Art. 5 - Ambito di applicazione
1. Le nomine di competenza regionale sono effettuate in base alle
disposizioni del presente Capo al fine di assicurare pubblicita' e
possibilita' di partecipazione al procedimento, nonche' di consentire
il controllo della comunita' regionale.
2. I procedimenti previsti per l'attuazione del disposto del comma 1
non si applicano quando la scelta della persona da nominare debba
essere effettuata tra consiglieri regionali o tra assessori, ovvero
la persona sia direttamente individuabile in base a leggi,
regolamenti, statuti o convenzioni. Tali procedimenti non si
applicano neppure alle nomine degli organi collegiali meramente
interni all'Amministrazione regionale, i cui atti costituiscono parte
di procedimenti amministrativi e sono diretti ad esprimere pareri e
valutazioni o ad effettuare accertamenti, nonche' alle nomine da
effettuare in base a designazioni di soggetti esterni
all'Amministrazione regionale.
omissis".
2) Il testo dell'art. 6 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24
concernente Disciplina delle nomine di competenza regionale e della
proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione
regionale e' il seguente:
"Art. 6 - Inizio del procedimento
1. Il procedimento ha inizio con la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione di un avviso della nomina da effettuare. A
cura del responsabile del relativo procedimento l'avviso e'
pubblicato in tempo utile per il regolare svolgimento delle procedure
e per la puntuale ricostituzione degli organi alla loro scadenza e
contiene almeno le seguenti indicazioni:
a) l'organismo e la carica a cui si riferisce la nomina;
b) i requisiti e le condizioni occorrenti per la nomina e le funzioni
connesse alla carica;
c) gli emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica o quanto
meno la indicazione dei criteri e delle regole fissati per la loro
determinazione;
d) l'organo competente a provvedere alla nomina, al quale devono
essere avanzate le candidature;
e) la Commissione consiliare competente a formulare il parere, nei
casi in cui la nomina e' di competenza del Consiglio;
f) le modalita' e i termini per la presentazione delle candidature.
2. Di ogni avviso viene inviata copia ai giornali quotidiani e
periodici che abbiano diffusione nella regione ed alle stazioni
radiotelevisive in essa operanti.".
3) Il testo dell'art. 7 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24
concernente Disciplina delle nomine di competenza regionale e della
proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione
regionale e' il seguente:
"Art. 7 - Presentazione delle candidature e deliberazione
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui
all'art. 6 qualsiasi soggetto politico, ente o cittadino puo'
presentare proposte di candidatura. Ogni proposta deve indicare gli
incarichi eventualmente svolti - o in corso di svolgimento - dal
candidato e deve contenere gli elementi necessari a comprovare il
possesso dei requisiti previsti.
2. Quando la nomina sia di competenza del Consiglio, una volta
scaduto il termine previsto dal comma 1, la competente Commissione
consiliare esamina le candidature e dichiara inammissibili quelle dei
soggetti privi dei necessari requisiti, accerta l'inesistenza di
cause di ineleggibilita', indica le eventuali situazioni di
incompatibilita' ed esprime proprie valutazioni. Decorsi trenta
giorni dalla scadenza del termine stesso, il Consiglio procede alla
nomina anche se il parere della Commissione non sia stato reso.
3. Tutte le nomine vengono effettuate dall'organo competente
scegliendo tra le persone candidate secondo le regole di cui ai commi
1 e 2.
4. I provvedimenti di nomina sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione e trasmessi ai giornali e alle stazioni radiotelevisive
di cui al comma 2 dell'art. 6.".