REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

          TITOLO IV                                                             
       ORGANIZZAZIONE REGIONALE. NOMINE                                         
            CAPO II                                                             
     Nomine di competenza regionale                                             
          Art. 46                                                               
Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1994                                   
1. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 5 e gli articoli 6 e 7             
della legge regionale n. 24 del 1994.                                           
NOTE ALL'ART. 46                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge regionale 27 maggio           
1994, n. 24 concernente Disciplina delle nomine di competenza                   
regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni             
sull'organizzazione regionale e' il seguente:                                   
"Art. 5 - Ambito di applicazione                                                
1. Le nomine di competenza regionale sono effettuate in base alle               
disposizioni del presente Capo al fine di assicurare pubblicita' e              
possibilita' di partecipazione al procedimento, nonche' di consentire           
il controllo della comunita' regionale.                                         
2. I procedimenti previsti per l'attuazione del disposto del comma 1            
non si applicano quando la scelta della persona da nominare debba               
essere effettuata tra consiglieri regionali o tra assessori, ovvero             
la persona sia direttamente individuabile in base a leggi,                      
regolamenti, statuti o convenzioni. Tali procedimenti non si                    
applicano neppure alle nomine degli organi collegiali meramente                 
interni all'Amministrazione regionale, i cui atti costituiscono parte           
di procedimenti amministrativi e sono diretti ad esprimere pareri e             
valutazioni o ad effettuare accertamenti, nonche' alle nomine da                
effettuare in base a designazioni di soggetti esterni                           
all'Amministrazione regionale.                                                  
omissis".                                                                       
2) Il testo dell'art. 6 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24             
concernente Disciplina delle nomine di competenza regionale e della             
proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione           
regionale e' il seguente:                                                       
"Art. 6 - Inizio del procedimento                                               
1. Il procedimento ha inizio con la pubblicazione nel Bollettino                
Ufficiale della Regione di un avviso della nomina da effettuare. A              
cura del responsabile del relativo procedimento l'avviso e'                     
pubblicato in tempo utile per il regolare svolgimento delle procedure           
e per la puntuale ricostituzione degli organi alla loro scadenza e              
contiene almeno le seguenti indicazioni:                                        
a) l'organismo e la carica a cui si riferisce la nomina;                        
b) i requisiti e le condizioni occorrenti per la nomina e le funzioni           
connesse alla carica;                                                           
c) gli emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica o quanto              
meno la indicazione dei criteri e delle regole fissati per la loro              
determinazione;                                                                 
d) l'organo competente a provvedere alla nomina, al quale devono                
essere avanzate le candidature;                                                 
e) la Commissione consiliare competente a formulare il parere, nei              
casi in cui la nomina e' di competenza del Consiglio;                           
f) le modalita' e i termini per la presentazione delle candidature.             
2. Di ogni avviso viene inviata copia ai giornali quotidiani e                  
periodici che abbiano diffusione nella regione ed alle stazioni                 
radiotelevisive in essa operanti.".                                             
3) Il testo dell'art. 7 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24             
concernente Disciplina delle nomine di competenza regionale e della             
proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione           
regionale e' il seguente:                                                       
"Art. 7 - Presentazione delle candidature e deliberazione                       
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui                   
all'art. 6 qualsiasi soggetto politico, ente o cittadino puo'                   
presentare proposte di candidatura. Ogni proposta deve indicare gli             
incarichi eventualmente svolti - o in corso di svolgimento - dal                
candidato e deve contenere gli elementi necessari a comprovare il               
possesso dei requisiti previsti.                                                
2. Quando la nomina sia di competenza del Consiglio, una volta                  
scaduto il termine previsto dal comma 1, la competente Commissione              
consiliare esamina le candidature e dichiara inammissibili quelle dei           
soggetti privi dei necessari requisiti, accerta l'inesistenza di                
cause di ineleggibilita', indica le eventuali situazioni di                     
incompatibilita' ed esprime proprie valutazioni. Decorsi trenta                 
giorni dalla scadenza del termine stesso, il Consiglio procede alla             
nomina anche se il parere della Commissione non sia stato reso.                 
3. Tutte le nomine vengono effettuate dall'organo competente                    
scegliendo tra le persone candidate secondo le regole di cui ai commi           
1 e 2.                                                                          
4. I provvedimenti di nomina sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale           
della Regione e trasmessi ai giornali e alle stazioni radiotelevisive           
di cui al comma 2 dell'art. 6.".                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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