LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 46
Modifica alla legge regionale n. 43 del 2001
1. Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 26 novembre
2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti
di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) e' sostituito dal seguente:
"3. La Regione, a fini di economicita', puo' provvedere alla
copertura dei fabbisogni di personale tramite l'utilizzo di
graduatorie concorsuali approvate da altre Amministrazioni pubbliche,
previo accordo tra le Amministrazioni coinvolte ed il preventivo
assenso degli interessati.".
NOTA ALL'ART. 46
Comma 1
1) Il testo del comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 26
novembre 2001, n. 43 concernente Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna
e' il seguente:
"Art. 16 - Approvazione della graduatoria
(omissis)
3. La Regione e gli Enti locali dell'Emilia-Romagna possono stipulare
accordi per utilizzare le graduatorie dei candidati risultati idonei
ad un concorso bandito da un singolo Ente. Ogni accordo stabilisce le
condizioni per l'utilizzo della graduatoria e l'eventuale onere a
carico dell'Ente che ne fruisce. Dell'accordo dev'essere dato atto
nel bando di concorso.
omissis".