REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

        TITOLO II                                                               
     DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE                                           
          CAPO III                                                              
     Modificazioni di leggi regionali                                           
          Art. 45                                                               
Modifica all'articolo 18                                                        
della legge regionale n. 25 del 1999                                            
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 6 settembre           
1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e                 
disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per                  
l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di                
gestione dei rifiuti urbani), e' aggiunto il seguente:                          
"2 bis. I regolamenti di cui all'articolo 6, comma 1, prevedono forme           
di riduzione della tariffa commisurate alle quantita' di rifiuti                
urbani conferiti in maniera differenziata.".                                    
NOTA ALL'ART. 45                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 18, comma 2, della legge regionale 6 settembre            
1999, n. 25 concernente Delimitazione degli a'mbiti territoriali                
ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali           
per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di            
gestione dei rifiuti urbani e' il seguente:                                     
"Art. 18 - Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani               
omissis                                                                         
2. La tariffa applicata all'utenza ai sensi dell'articolo 49 del                
DLgs n. 22 del 1997 assicura la copertura integrale dei costi del               
Servizio ivi compresi quelli per il recupero e lo smaltimento dei               
rifiuti presso impianti di eventuali soggetti terzi. A tal fine i               
gestori dello smaltimento concordano con l'Agenzia il prezzo del                
recupero e dello smaltimento articolato per tipologia e                         
caratteristiche degli impianti. Qualora quest'ultimo si discosti pi             
del 20 per cento da quello medio regionale, determinato                         
periodicamente dall'Autorita' di cui all'articolo 20 della presente             
legge, dello scostamento deve essere data apposita motivazione e la             
medesima e' sottoposta al parere dell'Autorita'.".                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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