LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE REGIONALE. NOMINE
CAPO II
Nomine di competenza regionale
Art. 45
Nomine di competenza regionale
1. Fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto, i provvedimenti di
nomina di cui alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina
delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi
amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale) sono
adottati dagli organi regionali competenti, secondo le loro
specifiche attribuzioni, con riferimento ai requisiti di cui agli
articoli 3 e 4 della medesima legge ed avuto riguardo ai complessivi
interessi istituzionali, economici e sociali perseguiti
dall'Amministrazione regionale con l'incarico previsto, senza
necessita' di valutazioni comparative.
2. Gli organi competenti all'adozione del provvedimento finale
provvedono in tempo utile alla pubblicizzazione delle nomine da
effettuarsi, attraverso l'invio delle notizie e dei dati a tal fine
necessari presso gli organi di informazione a diffusione regionale o
per mezzo di altre forme di comunicazione pubblica.
3. I provvedimenti di nomina sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione e pubblicizzati secondo le forme di comunicazione cui
al comma 2.
4. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 quando la
scelta della persona da nominare debba essere effettuata tra
consiglieri regionali o tra assessori, ovvero la persona sia
direttamente individuabile in base a leggi, regolamenti, statuti o
convenzioni. Tali adempimenti non si osservano neppure per le nomine
degli organi collegiali meramente interni all'Amministrazione
regionale, i cui atti costituiscono parte di procedimenti
amministrativi e sono diretti ad esprimere pareri e valutazioni o ad
effettuare accertamenti, nonche' alle nomine da effettuare in base a
designazioni di soggetti esterni all'Amministrazione regionale.
NOTA ALL'ART. 45
Comma 1
1) La legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 concerne Disciplina delle
nomine di competenza regionale e della proroga degli organi
amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale.