REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

          TITOLO IV                                                             
       ORGANIZZAZIONE REGIONALE. NOMINE                                         
            CAPO II                                                             
     Nomine di competenza regionale                                             
          Art. 45                                                               
Nomine di competenza regionale                                                  
1. Fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto, i provvedimenti di             
nomina di cui alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina            
delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi               
amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale) sono                
adottati dagli organi regionali competenti, secondo le loro                     
specifiche attribuzioni, con riferimento ai requisiti di cui agli               
articoli 3 e 4 della medesima legge ed avuto riguardo ai complessivi            
interessi istituzionali, economici e sociali perseguiti                         
dall'Amministrazione regionale con l'incarico previsto, senza                   
necessita' di valutazioni comparative.                                          
2. Gli organi competenti all'adozione del provvedimento finale                  
provvedono in tempo utile alla pubblicizzazione delle nomine da                 
effettuarsi, attraverso l'invio delle notizie e dei dati a tal fine             
necessari presso gli organi di informazione a diffusione regionale o            
per mezzo di altre forme di comunicazione pubblica.                             
3. I provvedimenti di nomina sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale           
della Regione e pubblicizzati secondo le forme di comunicazione cui             
al comma 2.                                                                     
4. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 quando la             
scelta della persona da nominare debba essere effettuata tra                    
consiglieri regionali o tra assessori, ovvero la persona sia                    
direttamente individuabile in base a leggi, regolamenti, statuti o              
convenzioni. Tali adempimenti non si osservano neppure per le nomine            
degli organi collegiali meramente interni all'Amministrazione                   
regionale, i cui atti costituiscono parte di procedimenti                       
amministrativi e sono diretti ad esprimere pareri e valutazioni o ad            
effettuare accertamenti, nonche' alle nomine da effettuare in base a            
designazioni di soggetti esterni all'Amministrazione regionale.                 
NOTA ALL'ART. 45                                                                
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 concerne Disciplina delle           
nomine di competenza regionale e della proroga degli organi                     
amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale.                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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