REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

          Art. 45                                                               
Modifica alla legge regionale n. 17 del 1993                                    
1. L'articolo 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17                      
(Soppressione dell'Azienda regionale delle foreste ARF) e' sostituito           
dal seguente:                                                                   
"Art. 2                                                                         
Ripartizione delle funzioni                                                     
1. Le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni                      
silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della                  
Regione, esercitate dalla soppressa Azienda, sono trasferite agli               
enti per la gestione dei parchi previsti dalle leggi regionali 2                
aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve             
naturali), 27 maggio 1989, n. 19 (Istituzione del Parco storico di              
Monte Sole) e 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale             
del delta del Po), o alle Comunita' montane, o alle Province, ovvero            
ad associazioni o consorzi costituiti fra gli enti stessi.                      
2. Le funzioni trasferite sono assunte dagli enti indicati al comma 1           
a decorrere dalla data prevista dal provvedimento con cui la Giunta             
delimita i territori e specifica i beni concessi in gestione. Con il            
medesimo provvedimento e' approvata una convenzione che regola le               
modalita' per l'esercizio delle funzioni e i relativi oneri                     
finanziari.                                                                     
3. Le funzioni relative alla ricerca e sperimentazione in materia               
forestale, alla vivaistica e alla propaganda forestale sono                     
esercitate dall'Amministrazione regionale attraverso le competenti              
strutture organizzative regionali.                                              
4. La gestione dei vivai puo' essere trasferita ai Comuni, alle                 
Comunita' Montane, agli enti di gestione dei parchi ed alle Province            
territorialmente interessate con atto della Giunta regionale che                
provvede anche a disciplinare il conseguente passaggio del personale.           
I rapporti tra gli enti interessati, anche di natura economica, sono            
regolati tramite apposite convenzioni. La gestione dei vivai potra'             
essere altresi' conferita ad aziende, anche private, del settore                
vivaistico e/o forestale garantendo per quanto possibile la                     
salvaguardia dell'occupazione del personale stagionale addetto.                 
5. Nei casi di trasferimento della gestione dei vivai ai soggetti di            
cui al comma 4, la Regione puo' acquistare dagli stessi il materiale            
vivaistico necessario per gli interventi di forestazione di propria             
competenza ed in ottemperanza alle disposizioni previste dalla legge            
del 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il comune di residenza di              
porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della                      
registrazione anagrafica).                                                      
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dai commi            
3, 4 e 5 la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unita'              
previsionali di base o nell'ambito di quelle esistenti e relativi               
capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria           
disponibilita' ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 15             
novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione                       
Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n.             
31 e 27 marzo 1972, n. 4).".                                                    
NOTA ALL'ART. 45                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17              
concernente Soppressione dell'Azienda regionale delle foreste ARF e'            
il seguente:                                                                    
"Art. 2 - Ripartizione delle funzioni                                           
1. Le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni                      
silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della                  
Regione, esercitate dalla soppressa Azienda, sono attribuite agli               
Enti per la gestione dei parchi previsti dalla L.R. 12 novembre 1992,           
n. 40, o alle Comunita' montane, o alle Province, ovvero ad                     
Associazioni o Consorzi costituiti fra gli Enti stessi.                         
2. Le funzioni trasferite sono assunte dagli Enti indicati al comma 1           
a decorrere dalla data prevista dal provvedimento con cui la Giunta             
delimita i territori e specifica i beni rispettivamente attribuiti.             
Con il medesimo provvedimento e' approvata una convenzione che regola           
le modalita' per l'esercizio delle funzioni e i relativi oneri                  
finanziari.                                                                     
3. Le funzioni relative alla ricerca e sperimentazione in materia               
forestale, alla conduzione dei vivai e alla propaganda forestale sono           
esercitate dall'Amministrazione regionale attraverso le competenti              
strutture organizzative regionali.                                              
4. La Giunta regionale puo' disporre che la conduzione dei vivai sia            
affidata ad aziende, anche private, del settore vivaistico-forestale,           
salvaguardando per quanto possibile l'esigenza di garantire                     
l'unitarieta' della gestione sul territorio e l'occupazione del                 
personale stagionale.".                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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