LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE REGIONALE. NOMINE
CAPO I
Norme sull'organizzazione regionale
Art. 44
Aziende regionali di erogazione di servizi
1. Le aziende di erogazione di servizi, istituite con legge regionale
e dotate di personalita' giuridica, svolgono funzioni di servizio sul
territorio caratterizzate dalla prevalenza di aspetti
tecnico-gestionali, fortemente connessi con il ruolo di indirizzo
della Giunta regionale e con le funzioni degli apparati
tecnico-amministrativi di amministrazioni dello Stato, degli Enti
locali, nonche' di altri enti pubblici. Le modalita' di svolgimento
del servizio tecnico-amministrativo devono essere caratterizzate
dalla qualita', tempestivita', efficacia ed efficienza, valutate
dalla Regione.
2. La Regione assegna, su base annuale, le risorse necessarie al
funzionamento e agli scopi previsti nella legge istitutiva.
3. La legge regionale regola le modalita' di nomina del direttore
dell'agenzia ed il suo trattamento economico e giuridico, nonche' i
suoi rapporti con la Giunta regionale.
4. La legge regionale puo' altresi' autorizzare, ai sensi
dell'articolo 47 dello Statuto regionale, la partecipazione
regionale, anche come socio promotore, a societa' con altri enti
pubblici e privati per la realizzazione di un sistema integrato di
servizi funzionali al perseguimento degli obiettivi strategici della
Regione Emilia-Romagna, nelle materie in cui esercita la propria
potesta' legislativa ed amministrativa.