LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 44
Completamento di programmi regionali d'area
1. Al fine di consentire il completamento degli interventi di
incentivazione in materia turistica approvati nell'ambito dei
programmi di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in
materia di programmi speciali d'area) e finanziati ai sensi delle
leggi regionali 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque
termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) e 11 gennaio 1993,
n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna.
Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della
L.R. 6 luglio 1984, n. 38) per i quali non sia stato possibile il
rispetto dei termini assegnati per l'ultimazione e la rendicontazione
dei lavori, sono stabiliti i termini indicati nei commi 2 e 3 per la
conclusione dei relativi procedimenti.
2. La presentazione della documentazione tecnico-contabile relativa
agli interventi di cui al comma 1, riguardanti Enti locali,
finanziati ai sensi della legge regionale n. 3 del 1993 approvati e
non conclusi o rendicontati entro i termini previsti dagli atti di
concessione deve avvenire entro il termine perentorio di diciotto
mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Gli interventi, di cui al comma 1, finanziati ai sensi della legge
regionale n. 32 del 1988 possono essere ultimati e rendicontati entro
il termine perentorio di ulteriori mesi trenta a decorrere dalla
scadenza dei relativi termini conservando il finanziamento, ancorche'
sia scaduto il termine per la conclusione dei lavori.
4. La Regione provvede alla revoca totale o parziale del contributo
in caso di mancato rispetto degli ulteriori termini di cui ai commi 2
e 3. Qualora l'intervento sia realizzato per lotti funzionali non si
dispone la revoca del contributo regionale relativo ai lotti
completati e funzionanti.
NOTE ALL'ART. 44
Commi 1 e 2
1) La legge regionale 19 agosto 1996, n.30 concerne Norme in materia
di programmi speciali d'area.
2) La legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 concerne Disciplina
dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e
finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984,
n. 380.
Comma 3
3) La legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 concerne Disciplina delle
acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo.