REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

          Art. 44                                                               
Completamento di programmi regionali d'area                                     
1. Al fine di consentire il completamento degli interventi di                   
incentivazione in materia turistica approvati nell'ambito dei                   
programmi di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in           
materia di programmi speciali d'area) e finanziati ai sensi delle               
leggi regionali 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque                   
termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) e 11 gennaio 1993,           
n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna.           
Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della              
L.R. 6 luglio 1984, n. 38) per i quali non sia stato possibile il               
rispetto dei termini assegnati per l'ultimazione e la rendicontazione           
dei lavori, sono stabiliti i termini indicati nei commi 2 e 3 per la            
conclusione dei relativi procedimenti.                                          
2. La presentazione della documentazione tecnico-contabile relativa             
agli interventi di cui al comma 1, riguardanti Enti locali,                     
finanziati ai sensi della legge regionale n. 3 del 1993 approvati e             
non conclusi o rendicontati entro i termini previsti dagli atti di              
concessione deve avvenire entro il termine perentorio di diciotto               
mesi dall'entrata in vigore della presente legge.                               
3. Gli interventi, di cui al comma 1, finanziati ai sensi della legge           
regionale n. 32 del 1988 possono essere ultimati e rendicontati entro           
il termine perentorio di ulteriori mesi trenta a decorrere dalla                
scadenza dei relativi termini conservando il finanziamento, ancorche'           
sia scaduto il termine per la conclusione dei lavori.                           
4. La Regione provvede alla revoca totale o parziale del contributo             
in caso di mancato rispetto degli ulteriori termini di cui ai commi 2           
e 3. Qualora l'intervento sia realizzato per lotti funzionali non si            
dispone la revoca del contributo regionale relativo ai lotti                    
completati e funzionanti.                                                       
NOTE ALL'ART. 44                                                                
Commi 1 e 2                                                                     
1) La legge regionale 19 agosto 1996, n.30 concerne Norme in materia            
di programmi speciali d'area.                                                   
2) La legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 concerne Disciplina                 
dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e           
finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984,           
n. 380.                                                                         
Comma 3                                                                         
3) La legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 concerne Disciplina delle           
acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo.             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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