REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

          TITOLO IV                                                             
       ORGANIZZAZIONE REGIONALE. NOMINE                                         
          CAPO I                                                                
       Norme sull'organizzazione regionale                                      
          Art. 43                                                               
Agenzie operative                                                               
ed agenzie di supporto tecnico e regolativo                                     
1. Le agenzie operative svolgono, in ambiti di intervento                       
predeterminati dalla Regione, compiti strettamente operativi ed                 
attuativi comportanti consistenti volumi di lavoro e criteri d'azione           
specifici, in relazione ad attivita' che, se realizzate nell'ambito             
dell'ordinaria struttura dei servizi regionali, potrebbero comportare           
rilevanti problematiche organizzative o procedurali, oppure                     
significativi rischi di disservizio. L'agenzia operativa si attiva,             
di norma, autonomamente sulla base di specifiche procedure e di                 
richieste esterne. Essa dispone di risorse a destinazione vincolata             
ai propri fini esecutivi.                                                       
2. Le agenzie di supporto tecnico e regolativo svolgono compiti                 
istruttori, di supporto progettuale alle funzioni di regolazione,               
standardizzazione e accreditamento proprie della Regione                        
Emilia-Romagna, in ambiti specificamente definiti, nei quali svolgono           
un'attivita' di ricerca e sviluppo sulla base di un'autonoma                    
capacita' ideativa e progettuale. Le agenzie di supporto tecnico e              
regolativo si attivano, di norma, su progetti e gestiscono le risorse           
assegnate.                                                                      
3. Le agenzie di cui al presente articolo, nel rispetto del principio           
di delegificazione, sono istituite con deliberazione della Giunta               
regionale, salvo i casi in cui l'ordinamento comporti l'attribuzione            
ad esse di personalita' giuridica autonoma in quanto la funzione                
esercitata renda necessaria una forte autonomia dall'Amministrazione            
regionale.                                                                      
4. Per quanto non disciplinato dalla legge di istituzione si applica            
quanto previsto dal presente articolo o dagli atti conseguenti.                 
5. Le agenzie godono di una particolare autonomia organizzativa ed              
operativa nell'ambito delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 e             
rispondono della loro attivita' alla Giunta regionale.                          
6. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo, definisce,              
separatamente per le agenzie operative e per le agenzie di supporto             
tecnico e regolativo:                                                           
a) le finalita' e gli scopi specifici per i quali possono essere                
istituite agenzie operative o di supporto tecnico e regolativo;                 
b) le modalita' di raccordo con le direzioni generali e con la Giunta           
regionale;                                                                      
c) i livelli di autonomia procedurale e gestionale ed i poteri del              
direttore dell'agenzia;                                                         
d) eventuali assetti organizzativi e funzionali;                                
e) le modalita' di assegnazione e di reperimento delle risorse                  
finanziarie, strumentali ed umane;                                              
f) le modalita' di assegnazione, da parte della Giunta regionale, del           
budget necessario al funzionamento delle agenzie ed al perseguimento            
dei loro scopi, sulla base di una valutazione operata con il                    
direttore dell'agenzia sulle concrete esigenze annuali e                        
pluriennali;                                                                    
g) il livello retributivo del direttore dell'agenzia;                           
h) le forme di controllo sui risultati, sull'attivita' e sulla                  
gestione.                                                                       
7. Per le agenzie operative, l'atto di indirizzo di cui al comma 6              
prevede:                                                                        
a) l'attribuzione di compiti di natura prevalentemente operativa e di           
servizio, in attuazione di specifici procedimenti, disciplinati dalla           
normativa statale o regionale, nonche', in casi specifici e                     
circoscritti, definiti dalla Regione;                                           
b) che esse operino in connessione tecnica prevalentemente con la               
Regione Emilia-Romagna, gli Enti da essa dipendenti e gli Enti                  
locali.                                                                         
8. Per le agenzie di supporto tecnico e regolativo, l'atto di                   
indirizzo di cui al comma 6 prevede:                                            
a) l'attribuzione di compiti prevalentemente di istruttoria e                   
proposta tecnica a supporto della definizione di standard gestionali,           
delle procedure di accreditamento e della funzione istituzionale di             
regolazione propria della Regione, nonche' compiti di promozione                
della ricerca, di sviluppo e gestione di attivita' e progetti, che              
normalmente richiedono il concorso della Regione stessa, di Enti                
locali ed altri enti pubblici o privati;                                        
b) che esse agiscano in base a indirizzi programmatici della Giunta             
regionale;                                                                      
c) che abbiano rapporti di collaborazione con gli Enti locali e con             
enti o soggetti operanti nel territorio regionale;                              
d) che esse, nell'ambito degli indirizzi programmatici della Giunta             
regionale, svolgano anche funzioni di coordinamento tecnico tra la              
Regione e gli Enti locali, nonche' altri enti pubblici e privati                
coinvolti nell'attuazione delle funzioni demandate alle agenzie                 
stesse.                                                                         
9. Al personale assegnato all'agenzia si applicano le norme                     
contrattuali previste per i dipendenti regionali, fatta salva                   
l'applicazione dello specifico contratto collettivo nazionale                   
previsto dalla legge in connessione con le funzioni esercitate.                 
10. Nelle agenzie di cui al presente articolo, fatte salve le agenzie           
cui la legge regionale attribuisce personalita' giuridica autonoma ai           
sensi del comma 3, le funzioni di direttore sono svolte da un                   
dirigente regionale, nominato dalla Giunta, anche assunto ai sensi              
dell'articolo 18 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo           
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella                
Regione Emilia-Romagna).                                                        
11. All'entrata in vigore dell'atto di indirizzo di cui ai commi 6, 7           
e 8 cessano di avere efficacia le disposizioni organizzative previste           
dalle leggi regionali che istituiscono agenzie non dotate di                    
personalita' giuridica autonoma. Sono fatte comunque salve le                   
disposizioni di legge regionale vigente relative all'attribuzione di            
funzioni ad agenzie regionali.                                                  
NOTA ALL'ART. 43                                                                
Comma 10                                                                        
1) Il testo dell'art. 18 della legge regionale 26 novembre 2001, n.             
43 concernente Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti           
di lavoro nella Regione Emilia-Romagna e' il seguente:                          
"Art. 18 - Copertura dei posti della qualifica dirigenziale mediante            
contratti a tempo determinato                                                   
1. E' facolta' della Regione provvedere alla copertura dei posti                
della qualifica dirigenziale con contratti a tempo determinato di               
durata non superiore a cinque anni nel limite del quindici per cento            
delle dotazioni organiche del Consiglio e della Giunta regionali.               
2. Per le assunzioni di cui al comma 1 si provvede per chiamata                 
diretta, previa deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio             
di Presidenza del Consiglio, per le rispettive dotazioni organiche.             
Della predetta deliberazione e' data preventiva informazione alla               
competente Commissione consiliare.                                              
3. Nel caso di dirigente assunto per un incarico non di direttore               
generale, la deliberazione di cui al comma 2 e' adottata su proposta            
del direttore della direzione generale interessata.                             
4. L'individuazione del soggetto da assumere avviene previo                     
accertamento degli specifici requisiti culturali e professionali                
posseduti. Requisiti indispensabili per l'assunzione sono in ogni               
caso:                                                                           
a) possesso del diploma di laurea;                                              
b) comprovata esperienza professionale nella pubblica                           
Amministrazione, in Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o              
private, nelle libere professioni, ovvero in altre attivita'                    
professionali di particolare qualificazione.                                    
5. Il trattamento economico e' stabilito con riferimento a quello dei           
dirigenti di ruolo, e puo' essere motivatamente integrato con                   
riferimento alla specifica qualificazione professionale posseduta,              
nonche' in considerazione della temporaneita' del rapporto e delle              
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze                       
professionali.".                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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