LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE REGIONALE. NOMINE
CAPO I
Norme sull'organizzazione regionale
Art. 43
Agenzie operative
ed agenzie di supporto tecnico e regolativo
1. Le agenzie operative svolgono, in ambiti di intervento
predeterminati dalla Regione, compiti strettamente operativi ed
attuativi comportanti consistenti volumi di lavoro e criteri d'azione
specifici, in relazione ad attivita' che, se realizzate nell'ambito
dell'ordinaria struttura dei servizi regionali, potrebbero comportare
rilevanti problematiche organizzative o procedurali, oppure
significativi rischi di disservizio. L'agenzia operativa si attiva,
di norma, autonomamente sulla base di specifiche procedure e di
richieste esterne. Essa dispone di risorse a destinazione vincolata
ai propri fini esecutivi.
2. Le agenzie di supporto tecnico e regolativo svolgono compiti
istruttori, di supporto progettuale alle funzioni di regolazione,
standardizzazione e accreditamento proprie della Regione
Emilia-Romagna, in ambiti specificamente definiti, nei quali svolgono
un'attivita' di ricerca e sviluppo sulla base di un'autonoma
capacita' ideativa e progettuale. Le agenzie di supporto tecnico e
regolativo si attivano, di norma, su progetti e gestiscono le risorse
assegnate.
3. Le agenzie di cui al presente articolo, nel rispetto del principio
di delegificazione, sono istituite con deliberazione della Giunta
regionale, salvo i casi in cui l'ordinamento comporti l'attribuzione
ad esse di personalita' giuridica autonoma in quanto la funzione
esercitata renda necessaria una forte autonomia dall'Amministrazione
regionale.
4. Per quanto non disciplinato dalla legge di istituzione si applica
quanto previsto dal presente articolo o dagli atti conseguenti.
5. Le agenzie godono di una particolare autonomia organizzativa ed
operativa nell'ambito delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 e
rispondono della loro attivita' alla Giunta regionale.
6. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo, definisce,
separatamente per le agenzie operative e per le agenzie di supporto
tecnico e regolativo:
a) le finalita' e gli scopi specifici per i quali possono essere
istituite agenzie operative o di supporto tecnico e regolativo;
b) le modalita' di raccordo con le direzioni generali e con la Giunta
regionale;
c) i livelli di autonomia procedurale e gestionale ed i poteri del
direttore dell'agenzia;
d) eventuali assetti organizzativi e funzionali;
e) le modalita' di assegnazione e di reperimento delle risorse
finanziarie, strumentali ed umane;
f) le modalita' di assegnazione, da parte della Giunta regionale, del
budget necessario al funzionamento delle agenzie ed al perseguimento
dei loro scopi, sulla base di una valutazione operata con il
direttore dell'agenzia sulle concrete esigenze annuali e
pluriennali;
g) il livello retributivo del direttore dell'agenzia;
h) le forme di controllo sui risultati, sull'attivita' e sulla
gestione.
7. Per le agenzie operative, l'atto di indirizzo di cui al comma 6
prevede:
a) l'attribuzione di compiti di natura prevalentemente operativa e di
servizio, in attuazione di specifici procedimenti, disciplinati dalla
normativa statale o regionale, nonche', in casi specifici e
circoscritti, definiti dalla Regione;
b) che esse operino in connessione tecnica prevalentemente con la
Regione Emilia-Romagna, gli Enti da essa dipendenti e gli Enti
locali.
8. Per le agenzie di supporto tecnico e regolativo, l'atto di
indirizzo di cui al comma 6 prevede:
a) l'attribuzione di compiti prevalentemente di istruttoria e
proposta tecnica a supporto della definizione di standard gestionali,
delle procedure di accreditamento e della funzione istituzionale di
regolazione propria della Regione, nonche' compiti di promozione
della ricerca, di sviluppo e gestione di attivita' e progetti, che
normalmente richiedono il concorso della Regione stessa, di Enti
locali ed altri enti pubblici o privati;
b) che esse agiscano in base a indirizzi programmatici della Giunta
regionale;
c) che abbiano rapporti di collaborazione con gli Enti locali e con
enti o soggetti operanti nel territorio regionale;
d) che esse, nell'ambito degli indirizzi programmatici della Giunta
regionale, svolgano anche funzioni di coordinamento tecnico tra la
Regione e gli Enti locali, nonche' altri enti pubblici e privati
coinvolti nell'attuazione delle funzioni demandate alle agenzie
stesse.
9. Al personale assegnato all'agenzia si applicano le norme
contrattuali previste per i dipendenti regionali, fatta salva
l'applicazione dello specifico contratto collettivo nazionale
previsto dalla legge in connessione con le funzioni esercitate.
10. Nelle agenzie di cui al presente articolo, fatte salve le agenzie
cui la legge regionale attribuisce personalita' giuridica autonoma ai
sensi del comma 3, le funzioni di direttore sono svolte da un
dirigente regionale, nominato dalla Giunta, anche assunto ai sensi
dell'articolo 18 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna).
11. All'entrata in vigore dell'atto di indirizzo di cui ai commi 6, 7
e 8 cessano di avere efficacia le disposizioni organizzative previste
dalle leggi regionali che istituiscono agenzie non dotate di
personalita' giuridica autonoma. Sono fatte comunque salve le
disposizioni di legge regionale vigente relative all'attribuzione di
funzioni ad agenzie regionali.
NOTA ALL'ART. 43
Comma 10
1) Il testo dell'art. 18 della legge regionale 26 novembre 2001, n.
43 concernente Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti
di lavoro nella Regione Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 18 - Copertura dei posti della qualifica dirigenziale mediante
contratti a tempo determinato
1. E' facolta' della Regione provvedere alla copertura dei posti
della qualifica dirigenziale con contratti a tempo determinato di
durata non superiore a cinque anni nel limite del quindici per cento
delle dotazioni organiche del Consiglio e della Giunta regionali.
2. Per le assunzioni di cui al comma 1 si provvede per chiamata
diretta, previa deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio
di Presidenza del Consiglio, per le rispettive dotazioni organiche.
Della predetta deliberazione e' data preventiva informazione alla
competente Commissione consiliare.
3. Nel caso di dirigente assunto per un incarico non di direttore
generale, la deliberazione di cui al comma 2 e' adottata su proposta
del direttore della direzione generale interessata.
4. L'individuazione del soggetto da assumere avviene previo
accertamento degli specifici requisiti culturali e professionali
posseduti. Requisiti indispensabili per l'assunzione sono in ogni
caso:
a) possesso del diploma di laurea;
b) comprovata esperienza professionale nella pubblica
Amministrazione, in Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o
private, nelle libere professioni, ovvero in altre attivita'
professionali di particolare qualificazione.
5. Il trattamento economico e' stabilito con riferimento a quello dei
dirigenti di ruolo, e puo' essere motivatamente integrato con
riferimento alla specifica qualificazione professionale posseduta,
nonche' in considerazione della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali.".