REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

          Art. 43                                                               
Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004                                   
1. Alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo           
dell'attivita' edilizia ed applicazione della normativa statale di              
cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito              
con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) sono apportate le           
seguenti modificazioni:                                                         
a) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 17, dopo le parole "di             
nuova costruzione" sono aggiunte le parole "e di ristrutturazione               
edilizia";                                                                      
b) al comma 2 dell'articolo 39 le parole "accertati a seguito                   
dell'entrata in vigore" sono sostituite dalle parole "commessi in               
data successiva all'entrata in vigore".                                         
NOTE ALL'ART. 43                                                                
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 concerne Vigilanza e               
controllo dell'attivita' edilizia ed applicazione della normativa               
statale di cui all'articolo 32 del DL 30 settembre 2003, n. 269,                
convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326.                  
2) Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge regionale 21 ottobre           
2004, n. 23 concernenteVigilanza e controllo dell'attivita' edilizia            
ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del DL           
30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24              
novembre 2003, n. 326 e' il seguente:                                           
"Art. 17 - Accertamento di conformita'                                          
omissis                                                                         
3. Il permesso e la denuncia in sanatoria nei casi previsti dai commi           
1 e 2 sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione:                     
a) nelle ipotesi di nuova costruzione, del contributo di costruzione            
in misura doppia ovvero, in caso di esonero a norma dell'articolo 30            
della L.R. n. 31 del 2002, in misura pari a quella prevista dalla               
normativa regionale e comunale, e comunque per un ammontare non                 
inferiore a 2.000 Euro;                                                         
b) nelle ipotesi di interventi edilizi di recupero, anche in caso di            
esonero dal contributo di costruzione, del contributo di costruzione            
previsto dalla normativa regionale e comunale per gli interventi di             
ristrutturazione edilizia, e comunque per un ammontare non inferiore            
a 1.000 Euro;                                                                   
c) nei restanti casi, di una somma, da 500 Euro a 5.000 Euro,                   
stabilita dallo Sportello unico per l'edilizia in relazione                     
all'aumento di valore dell'immobile, valutato ai sensi dell'articolo            
21, comma 2.                                                                    
omissis".                                                                       
2) Il testo del comma 2 dell'art. 39 della legge regionale 21 ottobre           
2004, n. 23 e' il seguente:                                                     
"Art. 39 - Norma transitoria                                                    
omissis                                                                         
2. Le sanzioni previste dal Titolo I della presente legge si                    
applicano agli illeciti accertati a seguito dell'entrata in vigore              
della presente legge.".                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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