LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23
VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
TITOLO III
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 43
Entrata in vigore
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 21 ottobre 2004 VASCO ERRANI
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 441 del 15 marzo 2004; oggetto consiliare n. 5434 (VII
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 288 in data 18 marzo 2004;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio
Ambiente Infrastrutture" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 4 del 29
settembre 2004, con relazione scritta del consigliere Mauro Bosi;
- approvato dal Consiglio regionale l'8 ottobre 2004, in prosecuzione
della seduta pomeridiana del 7 ottobre 2004, atto n. 147/2004.