REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

        TITOLO II                                                               
     DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE                                           
          CAPO III                                                              
     Modificazioni di leggi regionali                                           
          Art. 42                                                               
Integrazione alla legge regionale n. 44 del 1995                                
1. Dopo l'articolo 26 della legge regionale n. 44 del 1995 e'                   
aggiunto il seguente:                                                           
"Art. 26 bis                                                                    
Disposizioni transitorie per il trattamento normativo                           
dei Direttori generale, tecnico e amministrativo                                
1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 7 trovano                       
applicazione anche per gli incarichi in essere all'entrata in vigore            
della medesima disposizione.".                                                  
NOTA ALL'ART. 42                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 26 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44            
concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione             
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA)                   
dell'Emilia-Romagna e' il seguente:                                             
"Art. 26 - Assegnazione all'ARPA delle dotazioni e del personale del            
Servizio Meteorologico regionale                                                
1. Fin dalla sua costituzione sono assegnati e trasferiti all'ARPA il           
personale, le dotazioni finanziarie, i beni, il patrimonio e le                 
attrezzature nonche' un numero di posti pari alla consistenza del               
personale, assegnati al Servizio Meteorologico regionale                        
dell'Emilia-Romagna alla data del 1 gennaio 1994.                               
2. Contestualmente al trasferimento di cui al comma 1 sono soppressi            
i corrispondenti posti del ruolo regionale ad esaurimento istituiti             
dall'art. 10 della  L.R. 1/4/1993, n. 18 Soppressione dell'Ente                 
regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia-Romagna - ERSA.                     
Modificazioni alla L.R. 18/8/1984, n. 44, recante Norme per                     
l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della            
Regione.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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