LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 42
Modifica alla legge regionale n. 27 del 2000
1. L'articolo 30 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove
norme per la tutela e il controllo della popolazione canina e felina)
e' sostituito dal seguente:
"Art. 30
Sanzioni
1. Fatta salva la denuncia all'Autorita' giudiziaria nei casi
espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato, chi
contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge e'
passibile delle seguenti sanzioni amministrative:
a) da 77 Euro a 232 Euro per violazione delle norme di cui
all'articolo 7;
b) da 51 Euro a 154 Euro per la mancata osservanza delle norme di
identificazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 2 ed all'articolo
17;
c) da 516 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui
all'articolo 7, comma 4;
d) da 51 Euro a 154 Euro per la violazione delle norme di cui agli
articoli 10 e 11 e all'articolo 22, comma 6;
e) da 1.032 Euro a 5.164 Euro per la violazione delle norme di cui
all'articolo 12;
f) da 516 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui
all'articolo 15;
g) da 1.549 Euro a 5.164 Euro per la violazione delle norme di cui
all'articolo 22, commi 1, 2, 3, 4 e 5 e all'articolo 29;
h) da 258 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui
all'articolo 8, comma 3.
2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dai
Comuni ed acquisiti ai relativi bilanci con destinazione alle
finalita' della presente legge.
3. Gli importi delle sanzioni di cui al comma1, lettera f) spettano
alle Aziende Unita' sanitarie locali.".
NOTA ALL'ART. 42
Comma 1
1) Il testo dell'art. 30 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27
concernente Nuove norme per la tutela e il controllo della
popolazione canina e felina e' il seguente:
"Art. 30 - Sanzioni
1. Fatta salva la denuncia all'Autorita' giudiziaria nei casi
espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato, chi
contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge e'
passibile delle seguenti sanzioni amministrative:
a) da 77 Euro a 232 Euro per violazione delle norme di cui all'art.
7;
b) da 57 Euro a 154 Euro per la mancata osservanza delle norme di
identificazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 ed all'art. 17;
c) da 516 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui al
comma 4 dell'art. 7;
d) da 57 Euro a 154 Euro per la violazione delle norme di cui agli
articoli 10 e 11 e al comma 6 dell'art. 22;
e) da 10.322 Euro a 51.645 Euro per la violazione delle norme di cui
all'art. 12;
f) da 516 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui
all'art. 15;
g) da 1.549 Euro a 51.645 Euro per la violazione delle norme di cui
ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 22 e all'art. 29;
h) da 258 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui al
comma 3 dell'art. 8.
2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dai
Comuni ed acquisiti ai relativi bilanci con destinazione alle
finalita' della presente legge.
3. Gli importi delle sanzioni di cui alla lettera f) del comma 1
spettano alle Aziende Unita' sanitarie locali.".