REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

        TITOLO II                                                               
     DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE                                           
          CAPO III                                                              
     Modificazioni di leggi regionali                                           
          Art. 41                                                               
Modifiche all'articolo 19                                                       
della legge regionale n. 44 del 1995                                            
1. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 44 del 1995             
e' sostituito dal seguente:                                                     
"3. In particolare formano oggetto di consultazione i documenti                 
programmatici dell'ARPA.".                                                      
2. Al comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale n. 44 del 1995,            
dopo le parole: "procedimento amministrativo e del diritto di                   
accesso", sono inserite le seguenti: "e di cui al decreto legislativo           
24 febbraio 1997, n. 39 (Attuazione della direttiva 90/313/CEE,                 
concernente la liberta' di accesso alle informazioni in materia di              
ambiente).".                                                                    
NOTE ALL'ART. 41                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 19, comma 3, della legge regionale 19 aprile              
1995, n. 44 concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e             
istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente              
(ARPA) dell'Emilia-Romagna e' il seguente:                                      
"Art. 19 - Consultazione e diritto di accesso                                   
omissis                                                                         
3. In particolare, forma oggetto di consultazione il programma                  
annuale di attivita' dell'ARPA, comprensivo delle sue articolazioni             
provinciali.                                                                    
omissis".                                                                       
2) Il testo dell'art. 19, comma 4, della legge regionale 19 aprile              
1995, n.44 concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e              
istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente              
(ARPA) dell'Emilia-Romagna e' il seguente:                                      
"Art. 19 - Consultazione e diritto di accesso                                   
omissis                                                                         
4. Per il diritto di accesso si applicano le disposizioni di cui alla           
L.R. 6/9/1993, n. 32, recante Norme per la disciplina del                       
procedimento amministrativo e del diritto di accesso.                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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