REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

            TITOLO III                                                          
       SEMPLIFICAZIONE, INNOVAZIONE                                             
       E TRASPARENZA                                                            
          Art. 41                                                               
Trasparenza e comunicazione                                                     
1. La realizzazione di lavori pubblici finanziati, anche in parte,              
dalla Regione, e' accompagnata da idonea cartellonistica che, oltre             
al logo della Regione stessa, indica:                                           
a) l'oggetto ed i caratteri dell'intervento;                                    
b) la data prevista per la conclusione dei lavori;                              
c) la succinta illustrazione delle ragioni degli eventuali disagi               
arrecati ai cittadini e l'indicazione di possibili soluzioni                    
alternative per porvi rimedio.                                                  
2. I provvedimenti attuativi e le comunicazioni relative alla                   
erogazione di contributi, sovvenzioni o provvidenze di qualsiasi                
genere, comunque denominati, indicano, oltre alla provenienza                   
regionale anche parziale dei relativi fondi, elementi di informazione           
e trasparenza, secondo le modalita' e con i contenuti indicati dagli            
atti generali che disciplinano i criteri per tali erogazioni.                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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