LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
TITOLO III
SEMPLIFICAZIONE, INNOVAZIONE
E TRASPARENZA
Art. 41
Trasparenza e comunicazione
1. La realizzazione di lavori pubblici finanziati, anche in parte,
dalla Regione, e' accompagnata da idonea cartellonistica che, oltre
al logo della Regione stessa, indica:
a) l'oggetto ed i caratteri dell'intervento;
b) la data prevista per la conclusione dei lavori;
c) la succinta illustrazione delle ragioni degli eventuali disagi
arrecati ai cittadini e l'indicazione di possibili soluzioni
alternative per porvi rimedio.
2. I provvedimenti attuativi e le comunicazioni relative alla
erogazione di contributi, sovvenzioni o provvidenze di qualsiasi
genere, comunque denominati, indicano, oltre alla provenienza
regionale anche parziale dei relativi fondi, elementi di informazione
e trasparenza, secondo le modalita' e con i contenuti indicati dagli
atti generali che disciplinano i criteri per tali erogazioni.