REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

          Art. 41                                                               
Partecipazione alla SAPIR S.p.A.                                                
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata ad aumentare la propria             
quota di partecipazione, nella societa' "Porto Intermodale Ravenna              
Societa' per Azioni SAPIR", della quale e' gia' socio ai sensi della            
legge regionale 6 settembre 1993, n. 30 (Partecipazione della Regione           
Emilia-Romagna alla Societa' per Azioni SAPIR di Ravenna), fino ad un           
massimo dell'11,08 per cento del capitale sociale mediante la permuta           
di propri beni immobili con titoli azionari di equivalente valore.              
NOTA ALL'ART. 41                                                                
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 6 settembre 1993, n. 30 concerne Partecipazione           
della Regione Emilia-Romagna alla Societa' per azioni SAPIR di                  
Ravenna.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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