REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

            TITOLO III                                                          
       SEMPLIFICAZIONE, INNOVAZIONE                                             
       E TRASPARENZA                                                            
          Art. 40                                                               
Semplificazione delle forme di pubblicazione ufficiale                          
1. Il Bollettino Ufficiale e le altre pubblicazioni ufficiali della             
Regione sono pubblicati su carta e in formato elettronico.                      
2. Un decreto del Presidente della Regione definisce, anche in deroga           
ai criteri stabiliti dalla legge regionale 9 settembre 1987, n. 28              
(Norme per la pubblicazione delle leggi e degli atti amministrativi             
nel Bollettino Ufficiale della Regione e riordino delle disposizioni            
relative al Bollettino Ufficiale), le forme di distribuzione e i                
destinatari delle pubblicazioni, nonche' i contenuti delle stesse,              
ferma restando la pubblicazione delle categorie di atti previste                
nell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), d), ed f) della legge                 
regionale n. 28 del 1987.                                                       
NOTE ALL'ART. 40                                                                
Comma 2                                                                         
1) La legge regionale 9 settembre 1997, n. 28 concerne Norme per la             
pubblicazione delle leggi e degli atti amministrativi nel Bollettino            
Ufficiale della Regione e riordino delle disposizioni relative al               
Bollettino Ufficiale.                                                           
2) Il testo dell'art. 1, comma 1, lettere a), b), d) ed f) della                
legge regionale 9 settembre 1997, n. 28 concernente Norme per la                
pubblicazione delle leggi e degli atti amministrativi nel Bollettino            
Ufficiale della Regione e riordino delle disposizioni relative al               
Bollettino Ufficiale e' il seguente:                                            
"Art. 1 - Atti soggetti a pubblicazione                                         
1. Nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna sono                   
pubblicati integralmente:                                                       
a) le leggi statali che, a norma dell'art. 123 della Costituzione,              
approvino norme statutarie per l'Emilia-Romagna;                                
b) le leggi e i regolamenti della Regione Emilia-Romagna;                       
omissis                                                                         
d) le richieste di referendum regionali e la proclamazione dei                  
relativi risultati;                                                             
omissis                                                                         
f) gli avvisi di concorso.                                                      
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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