REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

            TITOLO III                                                          
       SEMPLIFICAZIONE, INNOVAZIONE                                             
       E TRASPARENZA                                                            
          Art. 39                                                               
Incentivi per l'aggregazione degli sportelli unici                              
per le attivita' produttive,                                                    
per l'edilizia e per le espropriazioni                                          
(modifiche alle leggi regionali n. 31 e n. 37 del 2002)                         
1. La Regione favorisce ed incentiva la realizzazione di sportelli              
unificati per categorie di utenti con particolare riferimento ai                
settori delle attivita' produttive, del commercio con l'estero,                 
dell'attivita' urbanistica ed edilizia e delle prestazioni sociali.             
2. La Giunta regionale concede contributi per incentivare la                    
costituzione di sportelli unici per le attivita' produttive, per                
l'edilizia e per le espropriazioni, anche nelle forme previste dalla            
legge regionale n. 11 del 2001.                                                 
3. A tal fine e' istituito un apposito capitolo di bilancio. Sono               
abrogati il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 25 novembre           
2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia) e il comma 8                    
dell'articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37                   
(Disposizioni regionali in materia di espropri).                                
NOTE ALL'ART. 39                                                                
Comma 2                                                                         
1) La legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 concerne Disciplina delle           
forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali.               
2) Il testo dell'art. 2 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31           
concernente Disciplina generale dell'edilizia e' il seguente:                   
"Art. 2 - Sportello unico per l'edilizia                                        
1. I Comuni, attraverso gli strumenti di pianificazione, disciplinano           
l'attivita' urbanistica ed edilizia ed affidano la responsabilita'              
dei procedimenti relativi alla trasformazione del territorio ad                 
un'unica struttura, lo Sportello unico per l'edilizia, da costituire            
anche in forma associata.                                                       
2. I Comuni, attraverso lo Sportello unico per l'edilizia, forniscono           
una adeguata e continua informazione ai cittadini sui contenuti degli           
strumenti urbanistici ed edilizi.                                               
3. I Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa,                 
possono svolgere attraverso un'unica struttura sia i compiti e le               
funzioni dello Sportello unico per le attivita' produttive, di cui al           
DPR 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni, sia i compiti           
e le funzioni dello Sportello unico per l'edilizia.                             
4. La Giunta regionale concede contributi per incentivare la                    
costituzione delle strutture di cui al comma 3 e l'istituzione di               
Sportelli unici per l'edilizia in forma associata, stabilendo i                 
criteri e le modalita' per la concessione.".                                    
3) Il testo dell'art. 3, comma 8, della legge regionale 19 dicembre             
2002, n. 37 concernente Disposizioni regionali in materia di espropri           
e' il seguente:                                                                 
"Art. 3 - Competenze in materia di espropri                                     
omissis                                                                         
8. La Regione incentiva la costituzione di uffici intercomunali per             
l'esercizio delle funzioni espropriative, mediante la promozione                
delle forme associative di cui all'articolo 11 della L.R. 26 aprile             
2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni            
in materia di enti locali), verificandone l'efficienza,                         
l'economicita' e la capacita' di servizio all'utenza secondo                    
modalita' e criteri definiti dalla Giunta.                                      
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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