LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 39
Modifica alla legge regionale n. 20 del 2000
1. Al comma 4 dell'articolo 41 della legge regionale 24 marzo 2000,
n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) e con
riferimento al primo periodo del suddetto comma, le parole "e
approvate" sono soppresse.
NOTA ALL'ART. 39
Comma 1
1) Il testo dell'art.41, comma 4, della legge regionale 24 marzo
2000, n. 20 concernente Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio e' il seguente:
"Art. 41 - Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e loro
modificazioni
omissis
4. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge,
possono essere altresi' adottate e approvate, con le procedure
previste dalla legislazione previgente, varianti specifiche ai P.R.G.
approvati dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 6 del 1995, purche'
conformi ai piani sovraordinati ed alla disciplina sui contenuti
della pianificazione stabilita dalla presente legge. Nel rispetto dei
termini di cui al comma 4 dell'art. 43 e comunque non oltre tre anni
dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere sia
adottate che approvate entro tale termine, con le procedure previste
dalla legislazione previgente, varianti specifiche tali da non
introdurre modifiche sostanziali alle scelte di Piano e che prevedono
limitati incrementi relativi a nuovi e motivati fabbisogni della
capacita' insediativa e delle zone omogenee D previsti dal piano
vigente, al PRG approvati prima della L.R. n. 6 del 1995. Dette
varianti devono essere conformi ai piani sovraordinati e alla
disciplina sui contenuti della pianificazione stabilita dalla
presente legge. I piani aziendali previsti per le zone agricole nei
PRG formati ai sensi della L.R. n. 47 del 1978, sono approvati ai
sensi dell'art. 25 della medesima legge regionale.
omissis".