REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

          Art. 39                                                               
Modifica alla legge regionale n. 20 del 2000                                    
1. Al comma 4 dell'articolo 41 della legge regionale 24 marzo 2000,             
n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) e con           
riferimento al primo periodo del suddetto comma, le parole "e                   
approvate" sono soppresse.                                                      
NOTA ALL'ART. 39                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art.41, comma 4, della legge regionale 24 marzo                
2000, n. 20 concernente Disciplina generale sulla tutela e l'uso del            
territorio e' il seguente:                                                      
"Art. 41 - Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e loro                
modificazioni                                                                   
omissis                                                                         
4. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge,               
possono essere altresi' adottate e approvate, con le procedure                  
previste dalla legislazione previgente, varianti specifiche ai P.R.G.           
approvati dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 6 del 1995, purche'            
conformi ai piani sovraordinati ed alla disciplina sui contenuti                
della pianificazione stabilita dalla presente legge. Nel rispetto dei           
termini di cui al comma 4 dell'art. 43 e comunque non oltre tre anni            
dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere sia                 
adottate che approvate entro tale termine, con le procedure previste            
dalla legislazione previgente, varianti specifiche tali da non                  
introdurre modifiche sostanziali alle scelte di Piano e che prevedono           
limitati incrementi relativi a nuovi e motivati fabbisogni della                
capacita' insediativa e delle zone omogenee D previsti dal piano                
vigente, al PRG approvati prima della L.R. n. 6 del 1995. Dette                 
varianti devono essere conformi ai piani sovraordinati e alla                   
disciplina sui contenuti della pianificazione stabilita dalla                   
presente legge. I piani aziendali previsti per le zone agricole nei             
PRG formati ai sensi della L.R. n. 47 del 1978, sono approvati ai               
sensi dell'art. 25 della medesima legge regionale.                              
omissis".                                                                       

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina