REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

        TITOLO II                                                               
     DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE                                           
          CAPO III                                                              
     Modificazioni di leggi regionali                                           
          Art. 38                                                               
Modifica all'articolo 16                                                        
della legge regionale n. 44 del 1995                                            
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale           
n. 44 del 1995 le parole: "programma annuale di attivita' della                 
Sezione provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "programma                 
triennale e annuale delle attivita'".                                           
NOTA ALL'ART. 38                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 16, comma 1, lettera a), della legge regionale            
19 aprile 1995, n. 44 concernente Riorganizzazione dei controlli                
ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e            
l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna e' il seguente:                           
"Art. 16 - Comitati provinciali di coordinamento                                
1. Per l'ottimale realizzazione degli obiettivi, delle prestazioni,             
delle attivita' e delle condizioni stabilite nelle convenzioni e                
negli accordi di programma di cui al precedente art. 3, e per                   
garantire il necessario coordinamento tecnico delle attivita' delle             
Sezioni provinciali dell'ARPA con i Servizi delle rispettive                    
Amministrazioni provinciali e comunali e con i Dipartimenti di                  
prevenzione delle Aziende Unita' sanitarie locali, nonche' le Sezioni           
provinciali dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della                    
Lombardia e dell'Emilia-Romagna, presso ciascuna Provincia e'                   
costituito un Comitato tecnico provinciale di coordinamento con il              
compito di:                                                                     
a) elaborare proposte relative al programma annuale di attivita'                
della Sezione provinciale ed alla sua migliore attuazione;                      
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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