REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

            TITOLO III                                                          
       SEMPLIFICAZIONE, INNOVAZIONE                                             
       E TRASPARENZA                                                            
          Art. 38                                                               
Trasmissione di comunicazioni dell'Amministrazione                              
mediante posta elettronica                                                      
1. In ogni procedimento amministrativo di competenza di                         
amministrazioni diverse da quelle di cui all'articolo 117, comma                
secondo, lettera g) della Costituzione, le istanze, documenti o atti            
rivolti da persone o imprese alla pubblica Amministrazione possono              
contenere la dichiarazione di accettare, ad ogni effetto di legge,              
che ogni comunicazione, esclusa la trasmissione del provvedimento               
finale, sia effettuata mediante posta elettronica.                              
2. La trasmissione del provvedimento finale puo' essere validamente             
effettuata solo nel caso in cui sia il mittente che il destinatario             
siano in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata,             
con modalita' che ne assicuri l'avvenuta consegna.                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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