LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
TITOLO III
SEMPLIFICAZIONE, INNOVAZIONE
E TRASPARENZA
Art. 38
Trasmissione di comunicazioni dell'Amministrazione
mediante posta elettronica
1. In ogni procedimento amministrativo di competenza di
amministrazioni diverse da quelle di cui all'articolo 117, comma
secondo, lettera g) della Costituzione, le istanze, documenti o atti
rivolti da persone o imprese alla pubblica Amministrazione possono
contenere la dichiarazione di accettare, ad ogni effetto di legge,
che ogni comunicazione, esclusa la trasmissione del provvedimento
finale, sia effettuata mediante posta elettronica.
2. La trasmissione del provvedimento finale puo' essere validamente
effettuata solo nel caso in cui sia il mittente che il destinatario
siano in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata,
con modalita' che ne assicuri l'avvenuta consegna.