REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

            TITOLO III                                                          
       SEMPLIFICAZIONE, INNOVAZIONE                                             
       E TRASPARENZA                                                            
          Art. 37                                                               
Disciplina dei procedimenti amministrativi                                      
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle materie demandate               
alla sua competenza legislativa, regolamentare ed amministrativa,               
regola i procedimenti amministrativi in coerenza con le norme                   
generali sull'azione amministrativa dettate dallo Stato e nel                   
rispetto delle attribuzioni normative degli Enti locali.                        
2. La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi, regola           
le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti,                
anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della pubblica                 
Amministrazione da parte dei cittadini, favorendo, quando possibile e           
opportuno, la modalita' dello sportello unico nei confronti dei                 
soggetti fruitori dei servizi o destinatari degli atti.                         
3. Gli indirizzi regionali per la formazione nella pubblica                     
Amministrazione di cui all'articolo 38 della legge regionale 30                 
giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di               
accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita,                    
attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione                  
professionale, anche in integrazione tra loro) tengono in specifica             
considerazione le finalita' di cui al comma 2 e le connesse                     
esigenze.                                                                       
4. La Regione sottoscrive con le amministrazioni interessate dai                
procedimenti amministrativi nelle materie di cui al comma 1, accordi            
finalizzati a garantire forme di collaborazione fra Regione, Enti               
locali e amministrazioni competenti.                                            
5. Al fine di attuare concrete forme di semplificazione, la Regione             
indirizza l'intervento legislativo in funzione di:                              
a) individuare le attivita' che possono essere esercitate sulla base            
di un'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti               
dalle norme di legge;                                                           
b) attribuire, quando possibile, in capo ad un unico soggetto la                
responsabilita' del rilascio di provvedimenti di autorizzazione o               
concessione laddove richiesti per legge;                                        
c) realizzare un monitoraggio sull'efficacia delle riforme introdotte           
e delle loro applicazioni.                                                      
6. La Regione regola gli istituti necessari a favorire processi di              
innovazione amministrativa e gestionale, valorizzando le esperienze             
attuate e favorendone l'ulteriore sviluppo ai fini della massima                
fruibilita' da parte dei cittadini e degli utenti.                              
7. La Giunta regionale approva, anche sulla base delle proposte e               
delle osservazioni delle Autonomie locali, delle organizzazioni                 
sindacali, delle categorie produttive e, per i procedimenti di                  
propria competenza, delle Camere di Commercio Industria Artigianato e           
Agricoltura, un programma annuale di semplificazione rivolto a                  
materie di particolare interesse per lo sviluppo economico,                     
territoriale e sociale della regione.                                           
NOTA ALL'ART. 37                                                                
Comma 3                                                                         
1) Il testo dell'art. 38 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12            
concernente Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al            
sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il                 
rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche           
in integrazione tra loro e' il seguente:                                        
"Art. 38 - Formazione nella pubblica Amministrazione                            
1. La Regione e gli Enti locali assumono la formazione nella pubblica           
Amministrazione quale fattore determinante per renderla adeguata alle           
esigenze economiche e sociali del territorio e per migliorare la                
qualita' dei servizi.                                                           
2. A tal fine, gli indirizzi regionali per la programmazione, intesi            
a promuovere il raccordo con gli Enti locali e le loro associazioni,            
nonche' con gli altri soggetti della pubblica Amministrazione,                  
privilegiano:                                                                   
a) interventi volti a supportare i processi di riforma in atto, quali           
il decentramento, la riorganizzazione delle funzioni, la                        
semplificazione amministrativa e la flessibilita' gestionale, la                
comunicazione ed il rapporto con i cittadini;                                   
b) l'esercizio delle funzioni degli Enti locali in maniera                      
associata.".                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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