LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 37
Iniziative regionali a favore dei giovani
1. Per gli interventi di ristrutturazione e adeguamento di strutture
destinate ad attivita' rivolte ai giovani ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, lettera b) della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21
(Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani) e'
disposta, per l'esercizio finanziario 2005, un'autorizzazione di
spesa di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 71572 appartenente
alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di
strutture per progetti rivolti ai giovani.
NOTA ALL'ART. 37
Comma 1
1) Il testo dell'art. 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 25
giugno 1996, n. 21 concernente Promozione e coordinamento delle
politiche rivolte ai giovani e' il seguente:
"Art. 4 - Contributi regionali
1. La Regione sostiene iniziative per favorire lo sviluppo ed il
potenziamento delle politiche giovanili tramite la concessione di
contributi per:
omissis
b) la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture destinate ad
attivita' rivolte ai giovani.
omissis".