REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23

VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326

              TITOLO II                                                         
         NORME IN MATERIA DI CONDONO EDILIZIO                                   
            CAPO II                                                             
       Condizioni e limiti al rilascio del titolo in sanatoria                  
          Art. 37                                                               
Mutamento di destinazione d'uso                                                 
e aumento delle superfici utili                                                 
1. I mutamenti di destinazione d'uso senza opere sono sanabili se               
conformi alla legislazione urbanistica vigente alla data del 31 marzo           
2003. E' necessaria altresi' la conformita' alle prescrizioni degli             
strumenti urbanistici vigenti alla medesima data nelle seguenti                 
ipotesi:                                                                        
a) mutamento da uso produttivo o artigianale a commerciale, per                 
manufatti superiori a 400 mq;                                                   
b) mutamento da uso residenziale a direzionale e viceversa, per                 
manufatti superiori a 100 mq;                                                   
c) mutamento da uso agricolo non residenziale a produttivo,                     
artigianale o commerciale, per manufatti superiori a 200 mq;                    
d) mutamento dall'uso alberghiero a residenziale o commerciale, per             
manufatti superiori a 150 mq.                                                   
2. Nel caso in cui l'abuso edilizio consista nell'aumento senza opere           
delle superfici utili abitabili e riguardi singole unita' immobiliari           
residenziali, il rilascio del titolo in sanatoria e' ammesso, qualora           
siano rispettati gli standard minimi dimensionali fissati dalla                 
legislazione statale e regionale e dall'articolo 34, comma 2, lettere           
b), c), d) ed e). Il pagamento degli oneri di urbanizzazione e delle            
somme dovute a titolo di monetizzazione delle aree per la                       
realizzazione delle opere di urbanizzazione e' dovuto limitatamente             
alla quota di superficie utile aggiuntiva.                                      
3. Qualora il mutamento di destinazione d'uso, che comporti aumento             
del carico urbanistico, sia realizzato attraverso un intervento                 
edilizio, il rilascio del titolo in sanatoria e' subordinato                    
all'osservanza sia di quanto previsto dai commi 1 e 2, sia delle                
condizioni richieste per la sanatoria dell'intervento edilizio                  
medesimo.                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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