LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
TITOLO II
SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
CAPO VI
Relazioni tra Regione ed Enti locali.
Disposizioni transitorie
Art. 36
Definizione delle procedure di trasferimento -
Modifiche alle leggi regionali n. 3 del 1999 e n. 9 del 2002
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 1999 e'
sostituito dal seguente:
"1. La definizione puntuale del trasferimento di beni, risorse e
personale si realizza con l'esecutivita' dei decreti del Presidente
del Consiglio adottati ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 59 del
1997 ed in base all'accordo generale sancito, ai sensi dell'articolo
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei
Comuni, con la Conferenza Stato-Citta' ed Autonomie locali), e
dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998, dalla
Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come modificato in data
4 novembre 1999 ed integrato in data 20 gennaio 2000.".
2. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2002,
n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in
materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) dopo le
parole "la Regione svolge," sono inserite le parole: "direttamente
ovvero".
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n. 9 del
2002, e' inserito il seguente comma:
"4 bis. Qualora entro il 31 dicembre 2004 i Comuni non abbiano
provveduto all'adeguamento dei Piani dell'arenile cosi' come previsto
dal comma 3, l'attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 3,
comma 3, lettera a) diviene efficace nei limiti delle disposizioni di
cui al presente articolo, comma 5, lettere a), b), c), n. 2 della
lettera d) e lettera e). Tali funzioni continuano comunque ad essere
esercitate dalla Regione sino al completamento delle procedure di
trasferimento dei registri delle concessioni esistenti, rinnovate e
delle domande di concessione in istruttoria, eseguite con le
modalita' previste dalle deliberazioni della Giunta regionale in
materia.".
NOTE ALL'ART. 36
Comma 1
1) Il testo dell'art.6, comma 1, della legge regionale 21 aprile
1999, n. 3 concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il
seguente:
"Art. 6 - Procedure per la definizione puntuale delle modalita' di
trasferimento
1. La definizione puntuale del trasferimento di beni, risorse e
personale si realizza attraverso le seguenti modalita':
a) previa definizione dell'entita' complessiva dei trasferimenti di
personale, beni e risorse, ai sensi dell'art. 7 del DLgs n. 112 del
1998, riferita globalmente a ciascun livello istituzionale, la
puntuale individuazione delle quote spettanti ad ogni Ente locale e'
effettuata con appositi decreti del Presidente della Regione, col
parere della Conferenza Regione-Autonomie locali e della Commissione
consiliare competente, ricognitivi del personale, dei beni e delle
risorse rispettivamente attribuite;
b) il trasferimento e' operato direttamente dai DPCM e si perfeziona
con l'adozione dei suddetti decreti ricognitivi del Presidente della
Regione.".
2) Il testo dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa e' il seguente:
"Art. 7
1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli
articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalita' dagli
stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da
trasferire, alla loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed
enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri
interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e
delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze
trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o
il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in
rapporto ad eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e' acquisito il
parere della Commissione di cui all'articolo 5, della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Citta' e
autonomie locali allargata ai rappresentanti delle Comunita' montane.
Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi
degli enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri
devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso
inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di cui al comma
4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni
dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del
presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del
Consiglio di Stato e' richiesto entro cinquantacinque giorni ed e'
reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso
inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento e' adottato
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di
prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia
espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 5, entro
trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale
termine i regolamenti possono essere comunque emanati.
3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un
decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF.
Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11
dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".
3) Il testo dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 concernente Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle
Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-Citta'
ed Autonomie locali e' il seguente:
"Art. 9 - Funzioni
omissis
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in tutti i casi in
cui Regioni, Province, Comuni e Comunita' Montane ovvero la
Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Citta' ed Autonomie
locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la
Conferenza unificata:
omissis
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni
e Comunita' Montane, al fine di coordinare l'esercizio delle
rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di
interesse comune;
omissis".
4) Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
concernente Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I
della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e' il seguente:
"Art. 7 - Attribuzione delle risorse
1. I provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle
Regioni e degli Enti locali delle funzioni conferite ai sensi del
presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo
trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresi'
efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal
presente decreto legislativo.
2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti
conferiti, i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le
Regioni e tra le Regioni e gli Enti locali, osservano i seguenti
criteri:
a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti
conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e
delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, puo'
essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il
trasferimento entro il 31 dicembre 2000;
b) la devoluzione alle Regioni e agli Enti locali di una quota delle
risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei
termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri
derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel
rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in
caso di delega regionale agli Enti locali, la legge regionale
attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la
congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni
delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente
trasferite dallo Stato alle Regioni;
c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si
effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali
derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle Regioni ed
agli Enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.
3. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 della Legge 15 marzo
1997, n. 59, alle Regioni e agli Enti locali destinatari delle
funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse
corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per
l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento.
Ai fini della quantificazione, si tiene conto:
a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco
temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque
anni;
b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel
bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;
c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle
entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di
programmazione economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con
riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia
agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla
data del conferimento medesimo.
4. Con i provvedimenti, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalita' e delle
procedure di trasferimento, nonche' dei criteri di ripartizione del
personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli
enti territoriali riceventi, al personale trasferito e' comunque
garantito il mantenimento della posizione retributiva gia' maturata.
Il personale medesimo puo' optare per il mantenimento del trattamento
previdenziale previgente.
5. Al personale inquadrato nei ruoli delle Regioni, delle Province,
dei Comuni e delle Comunita' Montane, si applica la disciplina sul
trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista
dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto
Regioni-Autonomie locali.
6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni
conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai
sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al
finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa
mantenendo gli stanziamenti gia' previsti dalle leggi stesse o dalla
programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresi', nella
misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante
convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.
8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, Regioni,
Citta' e Autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata", promuove
accordi tra Governo, Regioni ed Enti locali, ai sensi dell'articolo
9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi
dei singoli decreti debbono contenere:
a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui
decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale
individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere
agli Enti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in
relazione alla ripartizione delle funzioni, alle Regioni e agli Enti
locali;
c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e
profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle
funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire;
d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione
alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al
personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle
funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del
presente articolo.
9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei
Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai
sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i
provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15
marzo 1997, n. 59 e dal presente decreto legislativo, la Conferenza
unificata puo' predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e
inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative
di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a
tal fine la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai
sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini
previsti, la regione e gli Enti locali interessati chiedono alla
Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al
Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per
provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del
Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta.".
Comma 2
5) Il testo dell'art. 5, comma 4, della legge regionale 31 maggio
2002, n. 9 concernente Disciplina dell'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare
territoriale e' il seguente:
"Art. 5 - Organismi di concertazione e di consultazione
omissis
4. La Regione svolge, mediante strutture regionali decentrate, le
seguenti funzioni:
a) osservatorio sull'utilizzo dei beni del demanio marittimo a fini
turistico-ricreativi;
b) osservatorio sull'utilizzo dei beni del demanio marittimo e del
mare territoriale ai fini delle attivita' di pesca, di acquacoltura,
nonche' di tutela ed incremento delle risorse alieutiche;
c) osservatorio sull'utilizzo dei beni del demanio marittimo negli
ambiti portuali e coordinamento del medesimo al fine di conseguire
l'ottimale ed armonico sviluppo del sistema portuale regionale;
d) supporto e consulenza ai Comuni e alle Province costiere per
l'esercizio dell'attivita' amministrativa attribuita.".
Comma 3
6) Il testo dell'art. 10, comma 4, della legge regionale 31 maggio
2002, n. 9 concernente Disciplina dell'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare
territoriale e' il seguente:
"Art. 10 - Norme transitorie
omissis
4. Fino al completamento delle procedure di trasferimento di cui ai
commi 1 e 3, le funzioni ivi previste sono esercitate dalla
Regione.".