REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

         TITOLO II                                                              
       SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI                                           
           CAPO VI                                                              
     Relazioni tra Regione ed Enti locali.                                      
      Disposizioni transitorie                                                  
          Art. 36                                                               
Definizione delle procedure di trasferimento -                                  
Modifiche alle leggi regionali n. 3 del 1999 e n. 9 del 2002                    
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 1999 e'            
sostituito dal seguente:                                                        
"1. La definizione puntuale del trasferimento di beni, risorse e                
personale si realizza con l'esecutivita' dei decreti del Presidente             
del Consiglio adottati ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 59 del           
1997 ed in base all'accordo generale sancito, ai sensi dell'articolo            
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.              
281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza             
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province                
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i               
compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei                 
Comuni, con la Conferenza Stato-Citta' ed Autonomie locali), e                  
dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998, dalla                  
Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come modificato in data            
4 novembre 1999 ed integrato in data 20 gennaio 2000.".                         
2. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2002,             
n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in                
materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) dopo le            
parole "la Regione svolge," sono inserite le parole: "direttamente              
ovvero".                                                                        
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n. 9 del              
2002, e' inserito il seguente comma:                                            
"4 bis. Qualora entro il 31 dicembre 2004 i Comuni non abbiano                  
provveduto all'adeguamento dei Piani dell'arenile cosi' come previsto           
dal comma 3, l'attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 3,               
comma 3, lettera a) diviene efficace nei limiti delle disposizioni di           
cui al presente articolo, comma 5, lettere a), b), c), n. 2 della               
lettera d) e lettera e). Tali funzioni continuano comunque ad essere            
esercitate dalla Regione sino al completamento delle procedure di               
trasferimento dei registri delle concessioni esistenti, rinnovate e             
delle domande di concessione in istruttoria, eseguite con le                    
modalita' previste dalle deliberazioni della Giunta regionale in                
materia.".                                                                      
NOTE ALL'ART. 36                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art.6, comma 1, della legge regionale 21 aprile                
1999, n. 3 concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 6 - Procedure per la definizione puntuale delle modalita' di              
trasferimento                                                                   
1. La definizione puntuale del trasferimento di beni, risorse e                 
personale si realizza attraverso le seguenti modalita':                         
a) previa definizione dell'entita' complessiva dei trasferimenti di             
personale, beni e risorse, ai sensi dell'art. 7 del DLgs n. 112 del             
1998, riferita globalmente a ciascun livello istituzionale, la                  
puntuale individuazione delle quote spettanti ad ogni Ente locale e'            
effettuata con appositi decreti del Presidente della Regione, col               
parere della Conferenza Regione-Autonomie locali e della Commissione            
consiliare competente, ricognitivi del personale, dei beni e delle              
risorse rispettivamente attribuite;                                             
b) il trasferimento e' operato direttamente dai DPCM e si perfeziona            
con l'adozione dei suddetti decreti ricognitivi del Presidente della            
Regione.".                                                                      
2) Il testo dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente            
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle                
Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione           
e per la semplificazione amministrativa e' il seguente:                         
"Art. 7                                                                         
1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli                 
articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalita' dagli                 
stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle                  
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da                      
trasferire, alla loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed              
enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto             
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri                   
interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e               
delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze             
trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o            
il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in                
rapporto ad eventuali compiti residui.                                          
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e' acquisito il             
parere della Commissione di cui all'articolo 5, della Conferenza                
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province                
autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Citta' e               
autonomie locali allargata ai rappresentanti delle Comunita' montane.           
Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi               
degli enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione delle            
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri                 
devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso             
inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.             
3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1,                  
lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di cui al comma           
4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto           
dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni           
dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del           
presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del                 
Consiglio di Stato e' richiesto entro cinquantacinque giorni ed e'              
reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso               
inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento e' adottato            
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di               
prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera           
dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia                
espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 5, entro               
trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale                  
termine i regolamenti possono essere comunque emanati.                          
3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il parere delle                
competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un             
decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF.           
Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11           
dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".                        
3) Il testo dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo           
28 agosto 1997, n. 281 concernente Definizione ed ampliamento delle             
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,           
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed                        
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle             
Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-Citta'            
ed Autonomie locali e' il seguente:                                             
"Art. 9 - Funzioni                                                              
omissis                                                                         
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in tutti i casi in            
cui Regioni, Province, Comuni e Comunita' Montane ovvero la                     
Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Citta' ed Autonomie              
locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la             
Conferenza unificata:                                                           
omissis                                                                         
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni           
e Comunita' Montane, al fine di coordinare l'esercizio delle                    
rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di                 
interesse comune;                                                               
omissis".                                                                       
4) Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112           
concernente Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello             
Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I                
della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e' il seguente:                                
"Art. 7 - Attribuzione delle risorse                                            
1. I provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997,             
n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle                  
Regioni e degli Enti locali delle funzioni conferite ai sensi del               
presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo                     
trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane,                      
strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresi'             
efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal                 
presente decreto legislativo.                                                   
2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti             
conferiti, i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo           
1997, n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le            
Regioni e tra le Regioni e gli Enti locali, osservano i seguenti                
criteri:                                                                        
a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti                    
conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e                
delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, puo'             
essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il                   
trasferimento entro il 31 dicembre 2000;                                        
b) la devoluzione alle Regioni e agli Enti locali di una quota delle            
risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei            
termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri                    
derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel             
rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in             
caso di delega regionale agli Enti locali, la legge regionale                   
attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la                
congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni           
delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente                 
trasferite dallo Stato alle Regioni;                                            
c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si                 
effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali                
derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle Regioni ed               
agli Enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.                     
3. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 della Legge 15 marzo               
1997, n. 59, alle Regioni e agli Enti locali destinatari delle                  
funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse                 
corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per                
l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento.           
Ai fini della quantificazione, si tiene conto:                                  
a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco                   
temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque              
anni;                                                                           
b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel                   
bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;                           
c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle              
entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di                      
programmazione economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con               
riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia           
agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla               
data del conferimento medesimo.                                                 
4. Con i provvedimenti, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo              
1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalita' e delle            
procedure di trasferimento, nonche' dei criteri di ripartizione del             
personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli           
enti territoriali riceventi, al personale trasferito e' comunque                
garantito il mantenimento della posizione retributiva gia' maturata.            
Il personale medesimo puo' optare per il mantenimento del trattamento           
previdenziale previgente.                                                       
5. Al personale inquadrato nei ruoli delle Regioni, delle Province,             
dei Comuni e delle Comunita' Montane, si applica la disciplina sul              
trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista           
dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto                    
Regioni-Autonomie locali.                                                       
6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni                   
conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui                  
all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.                  
7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai            
sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al                    
finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa                  
mantenendo gli stanziamenti gia' previsti dalle leggi stesse o dalla            
programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresi', nella           
misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante                
convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.                       
8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente            
del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, Regioni,             
Citta' e Autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto              
1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata", promuove            
accordi tra Governo, Regioni ed Enti locali, ai sensi dell'articolo             
9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi            
dei singoli decreti debbono contenere:                                          
a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui            
decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale                   
individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere           
agli Enti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48 della                
legge 27 dicembre 1997, n. 449;                                                 
b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in                
relazione alla ripartizione delle funzioni, alle Regioni e agli Enti            
locali;                                                                         
c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e                  
profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle           
funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire;                
d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione            
alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al                 
personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle               
funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del                   
presente articolo.                                                              
9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei                  
Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai           
sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.                         
10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i              
provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15           
marzo 1997, n. 59  e dal presente decreto legislativo, la Conferenza            
unificata puo' predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e            
inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative            
di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a            
tal fine la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto            
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.                                             
11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai              
sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini             
previsti, la regione e gli Enti locali interessati chiedono alla                
Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al                     
Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per                
provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del                  
Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta.".                         
Comma 2                                                                         
5) Il testo dell'art. 5, comma 4, della legge regionale 31 maggio               
2002, n. 9 concernente Disciplina dell'esercizio delle funzioni                 
amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare                
territoriale e' il seguente:                                                    
"Art. 5 - Organismi di concertazione e di consultazione                         
omissis                                                                         
4. La Regione svolge, mediante strutture regionali decentrate, le               
seguenti funzioni:                                                              
a) osservatorio sull'utilizzo dei beni del demanio marittimo a fini             
turistico-ricreativi;                                                           
b) osservatorio sull'utilizzo dei beni del demanio marittimo e del              
mare territoriale ai fini delle attivita' di pesca, di acquacoltura,            
nonche' di tutela ed incremento delle risorse alieutiche;                       
c) osservatorio sull'utilizzo dei beni del demanio marittimo negli              
ambiti portuali e coordinamento del medesimo al fine di conseguire              
l'ottimale ed armonico sviluppo del sistema portuale regionale;                 
d) supporto e consulenza ai Comuni e alle Province costiere per                 
l'esercizio dell'attivita' amministrativa attribuita.".                         
Comma 3                                                                         
6) Il testo dell'art. 10, comma 4, della legge regionale 31 maggio              
2002, n. 9 concernente Disciplina dell'esercizio delle funzioni                 
amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare                
territoriale e' il seguente:                                                    
"Art. 10 - Norme transitorie                                                    
omissis                                                                         
4. Fino al completamento delle procedure di trasferimento di cui ai             
commi 1 e 3, le funzioni ivi previste sono esercitate dalla                     
Regione.".                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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