REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

        TITOLO II                                                               
     DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE                                           
          CAPO III                                                              
     Modificazioni di leggi regionali                                           
          Art. 35                                                               
Sostituzione dell'articolo 12                                                   
della legge regionale n. 44 del 1995                                            
1. L'articolo 12 della legge regionale n. 44 del 1995 e' sostituito             
dal seguente:                                                                   
"Art. 12                                                                        
Programma triennale e annuale delle attivita'                                   
1. Il programma triennale e annuale delle attivita' definisce le                
linee strategiche dell'attivita' dell'ARPA, ed e' adottato dal                  
Direttore generale.                                                             
2. La struttura e le articolazioni del programma triennale e annuale            
delle attivita', a livello regionale e provinciale, sono definite dal           
regolamento di cui all'articolo 11.                                             
3. Il programma triennale e annuale delle attivita' contiene, anche,            
le prestazioni che ARPA e' tenuta a fornire alla Regione ed al                  
sistema delle Autonomie locali in relazione a quanto previsto                   
nell'accordo di programma di cui all'articolo 3.".                              
NOTA ALL'ART. 35                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art.  12 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44           
concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione             
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA)                   
dell'Emilia-Romagna e' il seguente:                                             
"Art. 12 - Programma annuale                                                    
1. Nell'ambito dei criteri e degli indirizzi stabiliti mediante le              
convenzioni e gli accordi di programma di cui al precedente art. 3,             
il Direttore generale dell'Agenzia, sulla base delle proposte dei               
Comitati provinciali di cui al successivo art. 16, e delle                      
indicazioni formulate congiuntamente dagli Assessori regionali                  
competenti in materia di ambiente e sanita' per quanto concerne le              
prestazioni che l'ARPA e' tenuta a fornire annualmente alla Regione,            
predispone il programma annuale di attivita'.".                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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