REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23

VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326

              TITOLO II                                                         
         NORME IN MATERIA DI CONDONO EDILIZIO                                   
            CAPO II                                                             
       Condizioni e limiti al rilascio del titolo in sanatoria                  
          Art. 35                                                               
Opere di restauro scientifico                                                   
e interventi di restauro e risanamento conservativo                             
1. Nei casi di opere di restauro scientifico e di interventi di                 
restauro e risanamento conservativo, come definiti dalle lettere c) e           
d) dell'Allegato alla legge regionale n. 31 del 2002, in contrasto              
con gli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003, il           
rilascio del titolo in sanatoria e' consentito ove ricorrano le                 
condizioni indicate ai commi seguenti.                                          
2. Qualora le opere di cui al comma 1 interessino immobili comunque             
vincolati lo Sportello unico per l'edilizia acquisisce il parere:               
a) delle Amministrazioni competenti alla tutela dei beni culturali ed           
ambientali diverse dal Comune, per gli immobili vincolati da leggi              
statali o regionali;                                                            
b) della Commissione per la qualita' architettonica e il paesaggio,             
per gli immobili vincolati dalle previsioni degli strumenti                     
urbanistici comunali.                                                           
3. Il parere, nei casi previsti dal comma 2, lettera a), e' formulato           
ai sensi dell'articolo 32 della Legge n. 47 del 1985; nei casi di cui           
al comma 2, lettera b), e' formulato dalla Commissione per la                   
qualita' architettonica e il paesaggio ai sensi dell'articolo 30                
della presente legge.                                                           
4. Il professionista abilitato, nell'ambito della dichiarazione di              
cui all'articolo 29, assevera altresi':                                         
a) che le opere realizzate rientrano nella nozione di restauro                  
scientifico o di restauro e risanamento conservativo, di cui al comma           
1;                                                                              
b) che l'immobile interessato dall'intervento non e' soggetto a                 
vincolo ovvero quale sia  la natura del vincolo stesso.                         
5. Ai fini del rilascio del titolo in sanatoria trova applicazione              
l'articolo 34, comma 2.                                                         
NOTA ALL'ART. 35                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo delle lettere c) e d) dell'Allegato alla legge regionale            
25 novembre 2002, n. 31 concernente Disciplina generale dell'edilizia           
e' il seguente:                                                                 
"ALLEGATO - Definizione degli interventi edilizi                                
(omissis)                                                                       
c) "restauro scientifico", gli interventi che riguardano le unita'              
edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano             
territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o                   
artistici. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un              
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi                   
tipologici formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la                
conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un             
uso adeguato alle intrinseche caratteristiche. Il tipo di intervento            
prevede: c.1) il restauro degli aspetti architettonici o il                     
ripristino delle parti alterate, cioe' il restauro o ripristino dei             
fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti           
interni, la ricostruzione filologica di parti dell'edificio                     
eventualmente crollate o demolite, la conservazione o il ripristino             
dell'impianto distributivo-organizzativo originale, la conservazione            
o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i           
larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri; c.2)                      
consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza             
modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali:           
- murature portanti sia interne che esterne, - solai e volte, -                 
scale; - tetto, con ripristino del manto di copertura originale. c.3)           
l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto           
originario e agli ampliamenti organici del medesimo; c.4)                       
l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari                    
essenziali;                                                                     
d) "interventi di restauro e risanamento conservativo", gli                     
interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad               
assicurare la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere            
che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali              
dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi                
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il                  
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,               
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti               
dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei                 
all'organismo edilizio;                                                         
(omissis)".                                                                     

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina